Sentenza 12 giugno 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 01202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01592/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2025, proposto da
SA IC, NA ES, ON MA, IA NO, GI OL, IA OT, SA OL, IN DI, ND PE, ES PE, CA ET, IA RO, LA LL, RI FI, TT NT, IO US, ON IN, IA NI, ES UR, rappresentate e difese dall'avvocato Luca Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza del giudicato
della sentenza 444/2024 del Tribunale di Lucca, sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 114 e 34, comma 5 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 la dott.ssa IA De CE e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, è stato accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme, per gli anni scolastici in cui le stesse hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato.
2. Con ricorso notificato il 5 giugno 2025, le ricorrenti hanno convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale.
3. Il Ministero, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Nella camera di consiglio del 21 maggio 2026, il difensore di parte ricorrente ha reso noto che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto ad accreditare le somme dovute sulla carta elettronica delle docenti e ha chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione della tardiva ottemperanza all’ordine impartito dal giudice civile.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. Alla luce di quanto precede, poiché la pretesa delle ricorrenti è stata pienamente soddisfatta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
6. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, dal momento che l’esecuzione della sentenza pronunciata dal giudice civile, mediante accredito delle somme spettanti sulla carta elettronica intestata alle ricorrenti, è stata assicurata solo dopo la proposizione del presente ricorso.
Dette spese – da distrarsi a favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario – sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto, da un lato, del numero delle parti assistite nel presente giudizio (ai sensi dell’art. 4, comma 2 del d.m. 10 marzo 2024, n. 55) e, dall’altro, del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi a favore del difensore antistatario delle ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO US, Presidente FF
IA De CE, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De CE | LO US |
IL SEGRETARIO