Sentenza 15 luglio 2019
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Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3/2019 pronunciata il 17 dicembre 2018 la Commissione tributaria di I grado di Bolzano accoglieva il ricorso presentato da W. R. M. contro l'avviso di accertamento n. TBDTTBDM00008 relativo all'anno di imposta 2012 con il quale l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto al ricorrente l'accesso al beneficio degli incentivi fiscali sul rientro dei lavoratori in Italia di cui alla legge 30/12/2010 n. 238.
In particolare, l'accesso al beneficio era stato disconosciuto dall'Ufficio in quanto il W. non aveva mai trasferito ufficialmente la propria residenza in Austria mantenendovi solamente una residenza secondaria (Nebenwonsitz).
Riteneva il collegio che il W. possedesse i requisiti per accedere al beneficio anche sotto il profilo formale. In particolare, i Giudici di primo grado evidenziavano come la stessa Agenzia delle entrate riconosceva che, per accedere al beneficio, non era necessaria l'iscrizione all'AIRE, per cui, necessariamente, tra i beneficiari erano ricomprese le persone che avevano conservato una residenza anagrafica in Italia. Inoltre, l'irrilevanza del mantenimento da parte dei cittadini dell'Unione europea della residenza nel proprio paese di ordine sarebbe espressamente prevista dall'art. 2 della legge n. 238/2010. Infine, in tal senso si erano espresse numerose circolari della stessa Agenzia delle entrate.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello l'Agenzia delle entrate con atto datato 28 marzo 2019 e depositato in data 8 aprile 2019. L'Agenzia evidenziava come, a prescindere dall'iscrizione o meno all'AIRE, la norma richiede espressamente un trasferimento di domicilio nonché residenza a colui che intenda usufruire del beneficio. Nel caso del W. un simile trasferimento non era possibile, avendo lo stesso mantenuto sempre la propria residenza anagrafica in Italia. L'Ufficio si richiamava al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione anagrafica concreta la residenza tributaria delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi, sicchè l'eventuale trasferimento all'estero non rileva fino a quando non interviene la cancellazione dall'anagrafe di un comune italiano.
Con memoria depositata in data 30 maggio si costituiva il ricorrente, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate. In particolare, il W. previo integrale richiamo dei motivi svolti nel ricorso di prima istanza, osservava che:
1) Diverse circolari dell'Agenzia delle entrate avevano espressamente statuito che il cittadino italiano che volesse accedere al beneficio doveva fornire la prova sostanziale della residenza all'estero a prescindere dalla pregressa cancellazione dall'anagrafe di iscrizione. In particolare e fra l'altro, il ricorrente evidenziava la contraddittorietà del ragionamento dell'Ufficio nel momento in cui, da un lato, riconosceva che non vi era l'obbligo di essere iscritti all'AIRE e dall'altra pretendeva la nuova iscrizione all'anagrafe al momento del rientro in Italia.
Solamente la previa iscrizione all'AIRE con conseguente cancellazione dall'anagrafe di un comune italiano, consente di poter essere iscritto ex novo.
2) Mentre nel caso di altre norme finalizzate ad incentivare il rientro di persone qualificate in Italia viene espressamente menzionata il trasferimento della residenza fiscale in Italia, la legge 238/2010 nulla prevede in tal senso.
3) L'interpretazione proposta dall'Ufficio confligge con il principio di uguaglianeuro euro 18.348,00 già trattenuta dal datore di lavoro quale sostituto di imposta, mentre l'Ufficio con l'avviso di accertamento impugnato aveva intimato al contribuente il versamento dell'imposta applicando altresì delle sanzioni, con ciò facendo pagare al W. due volte l'imposta.
5) Con decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 lo Stato ha dato un'interpretazione autentica con la quale riconosce il beneficio anche ai cittadini non iscritti all'AIRE purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi delle convenzioni sulla doppia imposizione.
6) Le norme convenzionali hanno la prevalenza su quelle dello stato e le prime prevedono che la residenza fiscale è quella dove il contribuente ha la sua abitazione permanente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle entrate è infondato nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziati.
Come rilevato dal contribuente, il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ha cercato di mettere ordine nelle molteplici controversie insorte sul territorio nazionale stabilendo, innanzitutto, che non vi è necessità di essere iscritti all'AIRE per poter accedere al beneficio.
In secondo luogo, ed è questo l'aspetto dalla portata più innovativa, il beneficio spetta anche a coloro che abbiano avuto "la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi". Il decreto si applica anche alle "controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio". L'art. 4 della convenzione italo-austriaca contro le doppie imposizioni prevede che la persona si considera residente nello Stato in cui ha un'abitazione permanente. Ne deriva che non rileva più la residenza anagrafica bensì la residenza effettiva.
Nel caso di specie risulta pacificamente dimostrato ed incontestato dalle parti che il W. nel periodo dal 2004 al 2010 abbia avuto la propria abitazione permanente nel comune austriaco di Thaur e che abbia prestato la propria attività per due aziende austriache. Essendo pacifico tra le parti che il W. avesse anche tutti gli altri presupposti sostanziali previsti dalla normativa per accedere al beneficio, ed accertato che, a seguito del recente intervento normativo, il presupposto formale corrisponde a quello sostanziale, non vi sono più ragioni valide per negare l'agevolazione di cui alla legge 30 aprile 2010 n. 238.
In secondo luogo l'avviso di accertamento andava necessariamente annullato anche per un secondo motivo. Risulta dagli atti che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, aveva trattenuto le imposte senza applicare l'agevolazione di cui alla legge 30 aprile 2010 n. 238. L'applicazione di essa è stata richiesta in un momento successivo dal W. con dichiarazione integrativa presentata nell'anno 2015, con la quale si chiedeva il rimborso dell'imposta versata indebitamente. Senonchè l'Agenzia delle entrate, con l'avviso di accertamento impugnato, non solo chiedeva al W. di pagare nuovamente l'imposta, come se essa non fosse mai stata trattenuta dal datore di lavoro ovvero, in un secondo momento, rimborsata, ma applicava anche delle sanzioni. L'avviso è stato impugnato anche sotto questo profilo ed i motivi di impugnazione presentati in primo grado sono stati espressamente richiamati dal ricorrente anche in sede di appello. L'Ufficio, sia iri primo grado che nel presente grado di giudizio, non ha mai preso posizione sul punto, né dagli atti emergono elementi che smentiscono quanto dedotto dal ricorrente in primo grado. Avendo già incassato l'imposta, l'Agenzia si sarebbe dovuta limitare a respingere la richiesta di rimborso di cui alla dichiarazione integrativa così come non era legittimata ad applicare nessuna sanzione. Sul punto la Commissione di primo grado non ha statuito, ritenendo il motivo evidentemente assorbito. In ogni caso l'avviso deve essere annullato anche sotto questo profilo.
In ordine alle spese del giudizio, sussistono validi motivi per compensarle, laddove, al momento della presentazione dell'appello da patte dell'Agenzia, la giurisprudenza delle Commissioni sia di primo che di secondo grado di Bolzano, avevano statuito in maniera uniforme che la residenza anagrafica prevale su quella effettiva ed il chiarimento da parte dello Stato è intervenuto solamente in corso del giudizio.
PQM
La Commissione tributaria di II grado,
rigetta
l'appello dell'Agenzia delle entrate
dichiara
compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Bolzano, l' 8 luglio 2019.