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Sentenza 14 settembre 2022

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È legittimo l'operato dell'Ufficio che ha disconosciuto la deducibilità a fini IRPEF (e la conseguente detraibilità a fini IVA) di una serie di spese indicate da un avvocato come inerenti all'attività professionale, spese tuttavia relative all'attività di altri avvocati stabilmente inseriti nello studio legale e titolari di una propria partita IVA e riguardanti servizi (per esempio alberghieri) fruiti da tali altri avvocati. Nella specie, non è stato dimostrato che tutti i costi sostenuti per la partecipazione degli altri avvocati a convegni, per l'uso di telefoni mobili, per il pagamento del canone di locazione di posti auto, per la partecipazione a udienze fuori sede o a corsi di formazione di tipo psicologico, non erano correlabili, nemmeno in parte, all'attività svolta dagli avvocati collaboratori per i loro clienti.

Ai sensi dell'art. 27 del d. l. n. 137 del 2020, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera g), del d.l. n. 44 del 2021, le udienze pubbliche o camerali e le camere di consiglio dovevano svolgersi in collegamento da remoto, previa autorizzazione con decreto presidenziale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza; in alternativa, le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza passavano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non avesse insistito per la discussione con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione; in tal caso, ove non possibile il collegamento da remoto, si procedeva mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica; infine, ove non possibile garantire il rispetto dei predetti termini, la controversia era rinviata a nuovo ruolo, con possibilità di prevedere la trattazione scritta, nel rispetto degli stessi termini. In caso di violazione di tale procedura si è in presenza di una nullità processuale, che comporta anche la nullità della relativa sentenza per violazione del diritto di difesa poiché ha impedito non solo la discussione orale ma anche la trattazione scritta, alternativa alla prima, che il legislatore ha ritenuto comunque non eludibile. Nondimeno, tale nullità della sentenza non determina la rimessione della causa al giudice di primo grado, prevista dall'art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali il giudice d'appello è tenuto a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo d'impugnazione a carattere sostitutivo e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 14/09/2022, n. 44
    Giurisdizione : Commissione Tributaria di second grado di Trento
    Numero : 44
    Data del deposito : 14 settembre 2022
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