Sentenza 5 settembre 2022
Massime • 1
Una cooperativa edilizia di abitazione "regionale" che svolge la duplice gestione di cooperativa a "proprietà indivisa" per alcuni programmi e a "proprietà divisa" per altri, riceve dall'ente Regione contributi aventi specifico vincolo di destinazione e questo legittima il regime di tassazione agevolata previsto dall'art. 88 comma 3 TUIR.
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
La xxxxx società cooperativa ha interposto appello avverso la sentenza 2 dicembre 2020, n. 323 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, Sez. II, che ha respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. xxxxx, notificatole in data 10 luglio 2019, relativo all'anno di imposta 2014, con cui l'Agenzia delle Entrate di Perugia ha rettificato la base imponibile IRES e quella IRAP, rideterminando le imposte, rispettivamente, con incremento di euro 11.103,00 ed euro 49.948,00, oltre sanzioni ed interessi. Con il ricorso in primo grado la xxxxx, premesso di essere cooperativa di abitazione senza scopo di lucro, ha lamentato l'illegittimità dell'atto impositivo deducendo la violazione dell'art. 88, comma 3, del t.u.i.r., nell'assunto dell'applicabilità dell'agevolazione fiscale anche ai contributi pubblici ricevuti per interventi di nuova costruzione di alloggi da destinare alla locazione a canone concordato (peraltro l'importo di euro 602.292,82, contabilizzato nel conto economico, non era quello incassato nel 2014, ma includeva contributi incassati in precedenti esercizi). La sentenza di prime cure, come anticipato, ha respinto il ricorso, ritenendo trattarsi di cooperativa con natura divisa e precisando che i beni indicati nel rilievo sono da considerarsi beni merce, ovvero beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Con l'appello la xxxxx censura la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità per violazione dell'art. 88, comma 3, del t.u.i.r., nell'assunto della intassabilità dei contributi pubblici ricevuti, e della sua natura mista, al contempo a proprietà divisa e indivisa, connessa agli obiettivi regionali in materia di edilizia sociale. Si tratterebbe dunque di una cooperativa di abitazione, che svolge una duplice gestione mutualistica (pur in presenza di un oggetto sociale unitario), con connotazione a proprietà indivisa per alcuni programmi e di cooperativa a proprietà divisa per gli altri. L'appellante allega inoltre la violazione dell'art. 85 del t.u.i.r., nella considerazione che gli immobili abitativi per i quali vige un vincolo di locazione, seppure temporanea, rientrano nella gestione della proprietà indivisa da parte della cooperativa e dunque non possono essere ricondotti tra quelli strumentali;
con riguardo alla base imponibile IRAP l'appellante precisa poi che per le cooperative edilizie di abitazione la medesima è calcolata secondo il metodo retribiutivo, di cui all'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, mentre erroneamente l'ufficio pretenderebbe la tassazione in base all'art. 5 dello stesso testo legislativo. Si è costituita in resistenza la Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia, puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione dell'appello. All'udienza pubblica del 30 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il primo motivo di appello critica la sentenza per erronea applicazione dell'art. 88, comma 3, del t.u.i.r., in quanto non avrebbe tenuto conto della natura della società appellante, che è cooperativa "regionale" per la realizzazione di un numero indefinito di interventi di varia tipologia, caratterizzantesi alla stregua di cooperativa di abitazione, che svolge contemporaneamente una duplice gestione, quale cooperativa a proprietà indivisa per alcuni programmi e di cooperativa a proprietà divisa per altri, con coesistenza di più scambi mutualistici. Ne consegue, per l'appellante, che l'ufficio avrebbe errato nell'accertamento dell'importo dei contributi da fare concorrere alla base imponibile per la tassazione nell'esercizio 2014. Il motivo è fondato. Va premesso che analogo contenzioso ha riguardato la xxxxx società cooperativa con riguardo all'anno di imposta 2013 ed è stato deciso con la sentenza di questa Commissione tributaria regionale, sez. I, 23 giugno 2021, n. 198, il cui esito, ad avviso del Collegio, merita di essere condiviso anche in questa sede, non apparendo convincenti le, pur serie, argomentazioni difensive svolte dall'amministrazione nelle proprie controdeduzioni. La Cooperativa xxxxx si configura al contempo quale cooperativa edilizia a proprietà indivisa e divisa, essendo un soggetto giuridico con un numero indeterminato di interventi edilizi finalizzati alla costruzione di abitazioni da assegnare ai soci in proprietà o godimento (determinandosi, in questo secondo caso, una gestione di tipo condominiale). I contributi regionali ricevuti dall'appellante sono finalizzati agli interventi di nuova costruzione volti alla realizzazione di alloggi da destinare alla locazione a canone concordato e questa destinazione è presidiata dalla stipula di una convenzione tra la Cooperativa e il Comune competente, ove è previsto che «entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori tutti gli alloggi devono essere locati pena la revoca del finanziamento concesso sugli alloggi eventualmente non locati e conseguente restituzione dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali». I contributi regionali vengono dunque erogati con uno specifico vincolo di destinazione impresso dall'atto di obbligo e ciò legittima il regime di tassazione agevolato di cui all'art. 88, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui «non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti [
], nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione». L'appellante ha, appunto, realizzato con i contributi regionali, immobili assegnati in godimento o locazione e tale circostanza è di per sé assorbente ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 88, comma 3, lett. b), del t.u.i.r., senza che occorra indugiare sull'applicazione del criterio di cassa o di competenza per la determinazione della base imponibile. 2. - Consegue da quanto precede la fondatezza anche del secondo motivo, concernente la determinazione del reddito imponibile di impresa. Trattandosi di cooperativa che ha assegnato ai soci gli alloggi costruiti, trova applicazione l'art. 90 del t.u.i.r. che enuclea il metodo c.d. fondiario. Invero, a partire dal momento dell'assegnazione in godimento ai soci, l'attività principale della cooperativa è divenuta quella di locazione e gestione degli immobili che restano di sua proprietà.
3 - Analogamente fondato è il terzo motivo, con cui si deduce l'errata determinazione della base imponibile ai fini Irap. Trattandosi di cooperativa edilizia di abitazione la base imponibile Irap è determinata, come per gli enti commerciali, secondo il metodo retributivo di cui all'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 446 del 1997. 4 - Alla stregua di quanto esposto, l'appello va accolto;
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, Sez. I, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Perugia, xxxxx