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Sentenza 29 giugno 2022

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Nell'ipotesi di rimborso di trattenute INPS, per imposte dirette in eccesso, al fine di non decadere dalla facoltà di chiederne la restituzione, il contribuente, che vuole presentare istanza, deve attenersi ai termini previsti dall'art. 38 (quarantotto mesi) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e non a quelli dell'art. 37 del medesimo testo (prescrizione decennale nella formulazione previgente).

"Con riferimento alla richiesta di rimborso delle ritenute Irpef effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro, sulle somme corrisposte a vario titolo (retribuzioni, premi, indennità, ivi compreso il t.f.r.) al dipendente, è stato chiarito che queste ritenute non rientrano nella disciplina delle ritenute dirette di cui all'art.37 dello stesso Dpr perché tale ultima nozione contenuta nel citato art. 37 implica una sorta di compensazione che lo Stato opera fra credito fiscale e controcredito del contribuente, e pertanto, riguarda esclusivamente le amministrazioni statali" (Sentenza Cassazione Sez. 5, n. 8789 del 05/04/2017).

L'art. 38, invece, si applica a tutte le ipotesi di rimborso delle imposte dirette su istanza di parte; anche a quelle in cui l'obbligazione sostanziale sia parzialmente o totalmente inesistente.

Il giorno da cui far decorrere il termine è identificato in quello del versamento o in quello di effettuazione della ritenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Regionale Puglia, sez. XXII, sentenza 29/06/2022, n. 1821
    Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Puglia
    Numero : 1821
    Data del deposito : 29 giugno 2022
    Fonte ufficiale : Scarica documento

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