Sentenza 29 giugno 2022
Massime • 1
Nell'ipotesi di rimborso di trattenute INPS, per imposte dirette in eccesso, al fine di non decadere dalla facoltà di chiederne la restituzione, il contribuente, che vuole presentare istanza, deve attenersi ai termini previsti dall'art. 38 (quarantotto mesi) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e non a quelli dell'art. 37 del medesimo testo (prescrizione decennale nella formulazione previgente).
"Con riferimento alla richiesta di rimborso delle ritenute Irpef effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro, sulle somme corrisposte a vario titolo (retribuzioni, premi, indennità, ivi compreso il t.f.r.) al dipendente, è stato chiarito che queste ritenute non rientrano nella disciplina delle ritenute dirette di cui all'art.37 dello stesso Dpr perché tale ultima nozione contenuta nel citato art. 37 implica una sorta di compensazione che lo Stato opera fra credito fiscale e controcredito del contribuente, e pertanto, riguarda esclusivamente le amministrazioni statali" (Sentenza Cassazione Sez. 5, n. 8789 del 05/04/2017).
L'art. 38, invece, si applica a tutte le ipotesi di rimborso delle imposte dirette su istanza di parte; anche a quelle in cui l'obbligazione sostanziale sia parzialmente o totalmente inesistente.
Il giorno da cui far decorrere il termine è identificato in quello del versamento o in quello di effettuazione della ritenuta.
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Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Lecce ha impugnato la sentenza n XXXX/XX/2016 del XX/XX/2016 depositata in Segreteria in data XX/XX/2016 con cui l'adita CTP di Lecce accoglieva il ricorso presentato dal Signor XXXX XXXX contro il provvedimento di rigetto della di lui istanza di rimborso dell'Irpef e addizionali versate in eccedenza sulla pensione integrativa corrisposta agli ex dipendenti INPS per gli anni decorrenti da gennaio 1997 per effetto della disposizione della stessa A.F. secondo cui, sulla quota di pensione derivante da fondo integrativo, l'assoggettamento a ritenuta fiscale andava operato nei limiti dell'87,50%.
Con il detto provvedimento l'Ufficio finanziario disconosceva il richiesto rimborso limitatamente agli anni dal 1997 al 2001 per intervenuta decadenza ex art.37 Dpr n° 602/73, mentre con l'atto di costituzione in giudizio dava atto di aver provveduto a convalidare il rimborso per gli anni dal 2002 al 2006.
Con il proposto gravame l'Agenzia delle Entrate deduce la illegittimità della impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione della normativa in materia, avendo i primi giudici applicato il termine di decadenza decennale previsto dall'art. 2946 c. c., evidenziando nel contempo, che la "Legge 388/200 ha unificato i termini di decadenza dal diritto alla rimborso, previsti dagli artt. 37 e 38 del Dpr N° 602/73, in 48 mesi in luogo di quanto stabilito precedentemente (10 anni per quanto riguarda l'art.37 e 18 mesi per ciò che concerneva l'art.38)", sicché, al caso di specie, va applicato il termine di decadenza previsto dall'art.38 del citato Dpr n° 602.
Chiede, quindi, l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resiste il contribuente con controdeduzioni del 9.10.2017 e successive del 26.1.2021 a mezzo delle quali insiste nel proprio assunto secondo cui non è applicabile, nella fattispecie, l'art.38 del Dpr N° 602/73, anche sulla scorta dell'allegata attestazione rilasciata dall'Inps in cui si dichiara "XXXX XXXX dipendente dell'INPS ed equiparato ai fini delle imposte dirette agli impiegati dello Stato, art. 131 D.L. 4.10-1935 n° 1827". Conclude per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio e degli interessi.
All'esito della odierna udienza pubblica la Commissione trattiene la causa per la decisione, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e, pertanto, merita l'accoglimento.
Come opportunamente ricordato dall'Ufficio finanziario, la Legge 388/200 ha unificato i termini di decadenza dal diritto al rimborso, previsti dagli artt. 37 e 38 del Dpr N° 602/73, in 48 mesi in luogo di quanto stabilito precedentemente (10 anni per quanto riguarda l'art.37 e 18 mesi per ciò che concerneva l'art.38)", di guisa che appare indubitabile che, nel caso, debba trovare applicazione il richiamato art.38 nel cui ambito viene sussunta ogni tipologia di indebito alla stregua del dato testuale contenuto nel 1° e 2° comma e in aderenza anche al consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
Invero, non si appalesa conferente la prodotta attestazione dell'Inps nella quale viene riportata l'equiparazione, ai fini delle imposte dirette, del dipendente Inps agli impiegati dello Stato, dacché ciò che rileva, per quanto qui d'interesse, non è la qualità del dipendente, bensì, il soggetto che opera la ritenuta.
Nel caso, le ritenute sono state operate dall'Inps - Ente pubblico di previdenza e assistenza - che non è amministrazione dello Stato nei cui soli confronti - per giurisprudenza costante - trova applicazione l'art.37 del Dpr N° 602 nel testo vigente ratione temporis.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, "con riferimento alla richiesta di rimborso delle ritenute Irpef effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro, sulle somme corrisposte a vario titolo (retribuzioni, premi, indennità, ivi compreso il t.f.r.) al dipendente, è stato chiarito che queste ritenute non rientrano nella disciplina delle ritenute dirette di cui all'art.37 dello stesso Dpr perché tale ultima nozione contenuta nel citato art. 37 implica una sorta di compensazione che lo Stato opera fra credito fiscale e controcredito del contribuente, e pertanto, riguarda esclusivamente le amministrazioni statali" (Cass. N° 8789 del 5.4.2017).
E' stato, altresì, precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione che il dies a quo del termine decadenziale va identificato nel giorno del versamento o in quello di effettuazione della ritenuta, senza che possano trovare tutela situazioni di inerzia incolpevole dell'avente diritto al rimborso.
In senso conforme Cassazione 26.9.2019, n° 24012 che in fattispecie identica ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza di questa CTR sezione staccata. Donde l'accoglimento dell'appello, con assorbimento di ogni altra questione residuale.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio, in deroga al principio di soccombenza, tenuto conto della oggettiva problematicità interpretativa delle norme in subiecta materia e, comunque, del sostanziale diritto al rimborso, ancorché parzialmente riconosciuto per l'intervenuta decadenza.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l'appello. Spese compensate.