Sentenza 14 luglio 2022
Massime • 1
Le caratteristiche delle abitazioni di lusso sono quelle previste dal D.M. 2 agosto 1969, che assume carattere precettivo. Detto decreto - dopo aver stabilito negli artt. da 1 a 7 delle caratteristiche potrebbero definirsi "intrinseche di lusso" - detta all'art. 8 un criterio residuale in cui rientrano tutte le abitazioni che non abbiano le caratteristiche di cui ai precedenti. Ai sensi dell'art. 5 del suddetto D.M. 2 agosto 1969 l'unità immobiliare viene definita di lusso dall'Ufficio accertatore quando supera la superficie abitativa di mq. 200: ai fini del calcolo della superficie (v. C. Cass. già con sen. n. 12517 del 22 maggio 2013) deve computarsi ogni volume, a eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi del requisito dell'abitabilità o della regolarità edilizia. Inoltre, le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
2.8.69 riguarda case padronali aventi corte o pertinenze esterne, mentre l'art. 6 del medesimo decreto si riferisce a singole unità immobiliari, ossia ad abitazioni inserite in edifici più grandi. Nel quadro normativo appena delineato, deve dunque innanzitutto escludersi l'applicazione dell'art. 6 del D.M.
2.8.1969 all' acquisto immobiliare che ci occupa: il compendio acquistato dalle ricorrenti è un fabbricato rurale con corte che ricade certamente nella disciplina del precedente art.
5. Peraltro l'art. 6 invocato dall' Ufficio considera di lusso le unità immobiliari con superficie superiore a mq. 240, mentre l'UTE ha stimato in mq. 223 le superfici acquistate dalle ricorrenti, con la conseguenza che la disposizione di cui all' art. 6 risulta comunque inapplicabile al caso di specie (
) Parimenti inapplicabile al caso di specie è l'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, che pone una duplice condizione affinché la casa possa essere considerata di lusso;
l'alloggio deve essere superiore a mq. 200 e la superficie della corte esterna deve essere sei volte superiore all' area coperta. Nel caso di specie sussiste solo la seconda condizione: la corte esterna è infatti di mq 3.819, ed è quindi ben superiore al limite normativo indicato dall' art.
5. Al contrario l'unità abitativa sviluppa una superficie complessiva inferiore ai mq. 200 indicati dalla norma. Infatti risulta chiaramente dal rogito la presenza non solo dell'abitazione (Cat. A/7), ma anche di un locale non abitativo (Cat. C/6). La perizia dell'UTE evidenzia al piano terra una superficie complessiva di mq 107 che comprende però locali ad uso deposito-magazzino: deve quindi ritenersi che 34 mq dei 107 del piano terra siano quelli di categoria C/6, non abitativi, cosicché la porzione abitativa del piano terra si riduce a mq 107 - 34=73 mq. Sommando a tale misura i 106 mq del piano primo si ottiene un totale di mq 189 abitativi, dunque una superficie inferiore a quella (mq. 200) che costituisce la soglia delle abitazioni di lusso (art. 5 DM 2.8.69". Avverso la citata sentenza proponeva rituale e tempestivo appello l'Agenzia Entrate di Macerata, sostenendo che ai fini del calcolo della superficie utile dalla quale poi discende la qualificazione dell'immobile deve computarsi ogni volume ad eccezione di quelli specificamente esclusi dalla norma e che di conseguenza "nel caso che ci occupa è stata correttamente attribuita dall'ufficio all'immobile de quo la consistenza complessiva di 223 mq., che unita alla disponibilità di una superficie scoperta di 3.819 mq., non contestata e pacificamente affermata anche dal Giudice di primo grado, lo rendono "immobile di lusso" ai sensi della normativa più volte richiamata" ed altresì contestando le eccezioni formulate dall' odierna parte appellata in primo grado e non considerate nella pronuncia impugnata. Chiedeva accogliersi l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata. Le contribuenti non si costituivano in giudizio. La controversia veniva celebrata con trattazione in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE L' appello è fondato e merita accoglimento. L'avviso impugnato risulta correttamente motivato in quanto è di tutta evidenza che il recupero dell'imposta deriva dal disconoscimento dell'agevolazione per l'acquisto di prima casa di abitazione, sebbene richiami più articoli dello stesso testo normativo senza per questo ledere il diritto di difesa delle contribuenti, che non a caso si è pienamente sviluppato in occasione del ricorso. Tanto più che l'avviso di liquidazione è completato dalla relazione dell'organo tecnico, che ne costituisce parte integrante. Quanto al merito della controversia va rilevato che esso consiste nell'esame della spettanza delle agevolazioni fiscali per acquisto della prima casa di abitazione previste per gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della piena proprietà o della nuda proprietà, abitazione, uso ed usufrutto relativi ad unità immobiliari non aventi le caratteristiche di abitazioni di lusso, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969. Il regime agevolato prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura ridotta o alternativamente l'iva con aliquota ridotta, e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, sempre che: l'abitazione oggetto di trasferimento sia un'abitazione "non di lusso l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o nel Comune nel quale svolga la propria attività, incluse quelle senza remunerazione;
nell'atto di acquisto (o nel contratto preliminare, al fine di usufruire dell'aliquota agevolata sin dagli acconti eventualmente corrisposti) l'acquirente dichiari di voler stabilire la residenza nel comune dell'acquisto, se non vi si trova già o se in questo non si trova la sua sede dell'attività: di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel comune dove è situato l'immobile acquistato (se si è già goduto dei benefici prima casa è possibile goderne nuovamente se quanto acquistato in passato non è più nella titolarità del soggetto acquirente, all'atto del nuovo acquisto); di non essere titolare, neppure per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione acquistata dall'acquirente o dal coniuge con le agevolazioni " prima casa", a partire da quelle previste dalla L. 22 aprile 1982, n. 168 (la titolarità di una sola quota di altra casa, non in comunione con il coniuge, non impedisce l'acquisto agevolato)". Nella specie l'ufficio ha disconosciuto l'agevolazione richiesta in sede di compravendita e ha quindi emesso la liquidazione per il recupero dell'imposta oggi in discussione, in quanto ha ritenuto che l'unità immobiliare in questione abbia superficie utile superiore ai 200 mq ex art. 5 D.M.
2.8.69 e debba quindi essere considerata con caratteristiche di lusso. Le caratteristiche di lusso delle abitazioni sono quelle previste dal D.M. 2 agosto 1969, che assume quindi carattere precettivo. Detto decreto dopo aver stabilito negli artt. da 1 a 7 delle caratteristiche potrebbero definirsi intrinseche di lusso, detta all'art. 8 un criterio residuale in cui rientrano tutte le abitazioni che non abbiano le caratteristiche intrinseche di cui ai precedenti. Nella specie l'unità immobiliare viene definita di lusso dall'Ufficio accertatore in quanto supera la superficie abitativa di mq. 200 rientrando quindi nella previsione dell'art. 5 del suddetto D.M. 2 agosto 1969. Ai fini del calcolo della superficie la Corte di Cassazione, fin dalla sentenza n. 12517 del 22 maggio 2013, ha ritenuto che in questo deve computarsi ogni volume, a eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi del requisito dell'abitabilità o della regolarità edilizia. Secondo la Suprema Corte "in tema di imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, occorre fare in ogni caso riferimento ai requisiti fissati dal D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969", e "nel calcolo della superficie utile", ha rilevato la Corte, "deve computarsi ogni volume a eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi del requisito dell'abitabilità o della regolarità edilizia". Il principio è stato ulteriormente ribadito dall'ordinanza n. 12471 del 17 giugno 2015, con la quale la Corte, dopo aver preso atto che in base all'art.
5. D.M. n. 1072 del 2 agosto 1969, sono classificate come abitazioni di lusso "Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta", ha confermato che "
a) nel calcolo della superficie utile per stabilire se un'abitazione sia di lusso deve computarsi quella relativa ai vani interni all'abitazione, ancorché privi dell'abitabilità, in quanto requisito non richiamato dal D.M. 2 agosto 1969; b) non è possibile alcuna interpretazione che ne ampli la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica (cfr, Cass. n. 10807 del 2012); Cass. 17439/2013; Cass. n. 12942/2013, Cass. n. 8992/2013; Cass. n. 5692/14; Cass. n. 7158/2014". Inoltre, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui all'art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, "in forza del quale è irrilevante il requisito 'dell'abitabilità' dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello 'dell'utilizzabilità' degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere 'lussuoso' di un'abitazione - Cass. n. 25674/13; Cass. n. 23591/12; Cass. n. 10807/12". Nella specie la consistenza dell'immobile superiore ai 200 mq deriva dal fatto, pacifico, che l'intero edificio sviluppa una superficie di 223mq, da cui, contrariamente all' operazione effettuata in CTP, non è corretto detrarre la superficie dei locali ad uso deposito-magazzino perché non rientranti nelle tassative ipotesi di esclusione delineate dalla disciplina vigente. Dunque, giova ribadirlo, in tema di imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e sia, pertanto, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, occorre fare, in ogni caso, riferimento ai requisiti fissati dal D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969 e, in particolare, al calcolo della superficie utile, in relazione al quale occorre considerare ogni volume a eccezione delle porzioni specificamente escluse, ancorché privi del requisito dell'abitabilità o della regolarità edilizia (cfr. Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. II, 06/10/2021, n.4448) Per completezza, va poi detto che lo stato dell'immobile va esaminato al momento dell'atto di compravendita essendo irrilevanti i mutamenti successivi dello stato dei luoghi e che risultano condivisibili, e qui da intendersi richiamate, le deduzioni dell'appellante a supporto della legittimità dell'irrogazione di sanzioni e le conclusioni secondo cui, in caso di decadenza dai benefici, conseguono il recupero delle maggiori imposte non versate;
l'irrogazione di una sanzione pari al 30% sulla differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
l'applicazione degli interessi di mora previsti dall'art. 55, comma 4, del TUR. Va quindi riformata la sentenza di primo grado confermando integralmente l'avviso n. 20111T000 di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale difettando nella specie i requisiti per l'applicazione del regime agevolato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ? 1.000,00
P.Q.M.
La Commissione accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Macerata. Condanna parte appellata alla rifusione delle spese del presente grado nei confronti dell'Agenzia Entrate Macerata, che liquida in ? 1.000,00 oltre accessori.