Sentenza 10 giugno 2022
Massime • 1
In tema di contenzioso tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l'appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione, potendo l'appellante limitarsi a sottoporre al giudice di gravame le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità.
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Sul provvedimento
Testo completo
FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia dell'Entrate faceva notificare alla contribuente, "R. I. srl" in conseguenza di pvc redatto 24.10.2014, avviso di accertamento, per l'anno 2009, con il quale assumendosi l'esistenza di movimentazioni bancarie non giustificate e contestandosi la fattura n. 10, ritenuta relativa ad operazione inesistente, veniva rettificato il reddito d'impresa conseguentemente richiedendosi il pagamento delle maggiori imposte dovute (ires euro 381.297,00, irap euro 54.075,00 e iva euro 2.904.389,00) oltre sanzioni, interessi e spese. Avverso tale atto proponeva ricorso la contribuente eccependo inesistenza della notifica per violazione degli artt. 145, cpc, e 60, DPR 600/73, non essendo stato notificato l'atto presso la sede sociale;
nullità della notifica e inapplicabilità della sanatoria ex art. 156, cpc;
nullità per incompetenza territoriale;
illegittimità per essere stato l'accertamento emesso da organo incompetente;
illegittimità per violazione degli artt. 12, co. 7, L. 212/2000, 24 e 97 Cost.; nullità per omessa allegazione degli allegati illeggibili e violazione dell'art. 7, L. 212/2000, nonché carenza di motivazione;
illegittimità per mancata instaurazione del contraddittorio;
decadenza dal potere di accertamento;
inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di dolo e/o colpa. Nel merito eccepiva infondatezza della pretesa tributaria trattandosi di finanziamenti concessi da istituti di credito, di rivendita di autoveicoli (beni mobili registrati), di inverisimiglianza del reddito presunto avendo la società dismesso l'attività nel medesimo anno in accertamento. In particolare relativamente alla fattura ritenuta emessa per operazione inesistente rilevava che la stessa era stata regolarmente pagata con l'assegno circolare, prodotto in copia. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, sez. I, in data 09.05/07.06.16 ritenendo la regolarità della notifica alla contribuente che all'epoca aveva la sua sede in Potenza, dal che faceva discendere la competenza dell'ufficio finanziario potentino, e non provata la ulteriore eccezione formulata in relazione all'inesistenza presunta dell'operazione dal momento che l'esibizione di un assegno circolare, non negoziato, costituire prova di avvenuto pagamento, rigettava il ricorso condannando la ricorrente alle spese. Avverso tale decisione propone appello la contribuente che eccependo ingiustezza della stringata e stereotipata motivazione ripropone, ritrascrivendoli, tutti i motivi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio dei quali richiede nuovo esame anche alla luce della documentazione (memoria illustrativa e suoi allegati) depositata nel corso del giudizio di primo grado. Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento e trattazione in pubblica udienza. Con atto in data 17.01.17 si costituiva in giudizio l'Ufficio, Direzione Provinciale di Potenza, mediante deposito di 3 controdeduzioni con le quali, confutati i motivi dell'impugnazione, insiste per la conferma della decisione di primo grado. L'udienza del 13.07.17 veniva rinviata. Con atto in data 12.12.18 l'Agenzia delle Entrate formulava istanza di trattazione. All'udienza del 26.07.19 la CTR pronunziava ordinanza con la quale sospendeva il procedimento fino al 10.06.19 All'odierna udienza, constatata la regolarità degli avvisi di trattazione, preso atto delle conclusioni delle parti, come da separato verbale, la causa veniva decisa.
DIRITTO-MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Premesso che il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l'appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione, potendo l'appellante limitarsi a sottoporre al giudice di gravame, come avvenuto nel caso, le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità (cfr. Cass. n. 30525 del 2018; Cass. n.32838 del 2018; Cass. n. 32954 del 2018; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 30341 del 2019 da ultimo Ordinanza Sez filtro Corte di Cassazione n. 14352 del 25.05.21) s'impone a questo giudice il riesame dei singoli motivi se pure già esaminati dal primo giudice. Con il primo motivo si eccepisce l'inesistenza della notifica per violazione degli artt. 145, cpc, e 60, DPR 600/73, non essendo stato notificato l'atto presso la sede sociale. In merito va rilevato che l'ufficio ha ottemperato alle modalità di notifica previste dalla legge notificando l'accertamento presso il domicilio fiscale della società in Roma spedendolo all'Ufficio notifiche del Comune di Roma in data 29.12.2014. Il messo notificatore ha tentato la notifica in data 16.01.15 ma non risultando reperibile non avendo la società alcun domicilio, abitazione e/o ufficio alla Via B., dato atto della irreperibilità assoluta della società eseguiva deposito presso la casa comunale affiggendo il relativo avviso all'albo pretorio. Una tale procedura risultante da dichiarazione resa, nella relazione di notifica, dal messo notificatore del Comune di Roma poteva essere contestata esclusivamente attraverso querela di falso, che nella specie è mancata, trattandosi di dichiarazione fide faciente. A tanto che già sarebbe sufficiente alla reiezione del motivo va aggiunto che l'Ufficio simultaneamente aveva curato anche la notifica al domicilio del legale rappresentante ex art. 145 che dispone che la notifica di atti destinati alla persona giuridica può essere eseguita anche nei confronti 4 della persona fisica che la rappresenta. Tale ulteriore notifica era effettuata, stante la temporanea irreperibilità ex art. 140 cpc. Il notificatore curando gli adempimenti, previsti dalla legge, non aveva mancato di spedire, in data 31.12.2004, raccomandata informativa che ricevuta poneva in condizione il destinatario di provvedere personalmente, in data 16.01.2005, a ritirare l'atto. Orbene poiché la notifica a mani del legale rappresentante della società destinataria equivale a notifica alla persona giuridica in ragione del rapporto di immedesimazione la notifica stessa deve ritenersi pienamente legittima sia perché notificata alla società sia perché notificata al suo legale rappresentante personalmente. Con il secondo e ottavo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante si duole del fatto che non possa ritenersi applicabile la sanatoria ex art. 156, cpc. E la decadenza dal potere accertativo. L'eccezione è infondata per due ordini di moti. Il primo attiene all'applicabilità pel principio della scissione delle notifiche. Infatti, essendo stato l'atto spedito, ovvero consegnato al messo notificatore prima del 31.12.2004, da tale data inizia a decorrere per il notificante il termine cosicché a quella data non era ancora verificata la decadenza dal potere accertativo. Il secondo riguarda il raddoppio dei termini che si era nella specie verificato, avendo l'ufficio inviato ex art, 331 cpp notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Da tale "comunicazione" derivava il raddoppio dei termini cosicché a tutto voler concedere la decadenza dal potere accertativo non si era ancora verificata dal momento che per effetto di quanto detto gli stessi sarebbero spirati il 31.12.2018 mentre su ripete l'atto venne consegnato per la notifica in data29.12.2004 prima della scadenza del termine quinquennale. La presentazione poi, in data 23.02.15, di un articolato ricorso anche nel merito genera i suoi effetti sananti avendo il destinatario conosciuto l'atto ed essendo stato lo stesso posto nella condizione di ampiamente spiegare le sue difese. Con il terzo motivo e quarto motivo, che possono, anche questi, essere esaminati congiuntamente, si eccepisce la competenza territoriale all'emissione dell'avviso e al compimento di attività istruttoria dal momento che, a detta dell'appellante, la stessa sarebbe appartenuta all'Ufficio di Roma e la decadenza dal potere accertativo. Non è chi non veda come l'eccezione sia destituita di fondamento dal momento che la competenza istruttoria nonché all'emissione dell'atto spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata presentata ovvero avrebbe dovuto essere presentata (art.31, co. 2, DPR 600/73). Nel caso nell'anno in accertamento (2009) la società aveva la propria sede legale in Potenza alla Via A., ed ebbe a presentare in data 23.09.10 la dichiarazione modello Unico sc 2010. Il trasferimento di sede sociale ebbe ad avvenire solo in data 15.06.2011 successivamente alla presentazione della dichiarazione relativa ai redditi per l'anno 2009. legittimo dunque l'esercizio della potestà ispettiva e di controllo d a parte degli uffici finanziari che al più potrebbe costituire una irregolarità procedimentale suscettibile di determinare illegittimità solo laddove vi sia stata una concreta lesione di un interesse legittimamente apprezzabile ovvero di diritti di libertà individuali che nel caso non si è verificato ne è stato dalla parte dimostrato. Con il quinto motivo la parte eccepiva illegittimità dell'accertamento per violazione degli artt. 12, co. 7, L. 212/2000, 24 e 97 Cost. Assumendo che l'ufficio non avesse vagliato le osservazioni difensive esposte a seguito della chiusura delle operazioni di verifica così violando le norme poste a tutela del contribuente nella fase posteriore alla verifica. L'assunto è privo di fondamento dal momento che dalla motivazione dell'accertamento si evince chiaramente che l'ufficio, in merito alle argomentazioni esposte nelle memorie presentate dopo la consegna del pvc, ha evidenziato l'inottemperanza all'obbligo di produzione delle scritture contabili richieste con il questionario, l'assenza di giustificazioni circa le indagini finanziarie la responsabilità societaria per le sanzioni, tutti elementi si evincevano proprio dalle memorie presentate. Con tali rilievi si dava prova di avere esaminato le argomentazioni contenute nelle memorie medesime. Anche se, a voler dare per ammesso e non concesso che le memorie non fossero state valutate nessuna norma impone specifiche modalità di valutazione ne alcuna sanzione in termini di nullità sussiste per il caso in cui l'atto accertativo sia sprovvisto della valutazione delle argomentazioni difensive. Tanto dal momento che al contribuente è dato il diritto di ricorre ovvero di richiedere annullamento in sede di autotutela. Con il sesto motivo il contribuente si duole non della mancata allegazione di atti richiamati nella motivazione dell'accertamento ma della loro illeggibilità. L'eccezione è pretestuosa e pertanto non accoglibile. Infatti gli atti allegati a far parte integrante dell'atto accertativo erano già nella piena conoscenza della parte vuoi perché rivenienti da atti provenienti dalla stessa (registri iva, pvc giornaliero e prospetto contabile del modello unico di dichiarazione) ovvero notificati durante il controllo (questionario). Ma vi è di più gli stessi atti erano prima della notifica dell'accertamento entrati nella sfera di conoscenza della parte in quanto allegati al pvc in data 24.10.14 cosicché la stessa, si ripete ne aveva piena conoscenza. Con il settimo motivo si eccepisce la mancata istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale diretto a consentire al contribuente di fornire chiarimenti circa le operazioni finanziarie oggetto di recupero. Il motivo è infondato e pertanto non meritevole di accoglimento. 6 Nella specie non si tratta di controllo automatizzato della dichiarazione ma di vero e proprio accertamento ex art.39, co. 2, DPR 600/73 per il quale non sussiste alcun obbligo d'instaurazione del controllo. Infatti, come anche chiarito dalla giurisprudenza la legittimità dell'utilizzo di dati desunti da verifica sui conti correnti bancari non è condizionata dall'instaurazione di contraddittorio che costituisce mera facoltà dell'Ufficio non costituendo obbligo. A tanto si aggiunge che, come sostenuto dall'Ufficio, lo stesso, fin dalle prime battute, si è prodigato nel favorire la dialettica tra le parti notificando inviti e questionari cui, da ultimo, la parte ha dato riscontro mediante il deposito di una perizia che è stata opportunamente vagliata dal primo giudice le cui conclusioni di atto meramente assertivo si condividono. Gli ulteriori motivi restano assorbiti nella decisione di rigetto dell'impugnazione rilevandosi comunque che le asserzioni proposte dal contribuente con il ricorso prima e con l'appello po sono rimaste prive di valido supporto probatorio. Quanto al motivo relativo all'inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di colpa e/o dolo mancano i presupposti previsti per l'applicazione della causa di non punibilità. Al rigetto dell'impugnazione consegue, in applicazione del principio di soccombenza la condanna dell'appellante in favore dell'appellato alle spese che si liquidano, per questo grado di giudizio, in euro 5.000,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge (cpa e Iva) se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto dal contribuente che condanna alle spese in favore dell'appellato che si liquidano, per questo grado di giudizio, in euro 5.000,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge (cpa e Iva) se e in quanto dovuti.