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Sentenza 12 luglio 2022

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La nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all'erogazione dello stesso come individuate dall'articolo 38- bis 2 del decreto IVA. Il rimborso IVA richiesto da un soggetto passivo residente in uno stato membro UE diverso dall'Italia spetta anche nel caso in cui tale soggetto abbia nel territorio italiano un rappresentante fiscale. Tale principio è stato ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 21684 dell'8 ottobre 2020) secondo la quale il diritto al rimborso IVA richiesto da soggetti domiciliati e residenti in uno Stato membro della UE, senza stabile organizzazione in Italia, non può essere negato qualora questi abbiano nominato un rappresentante fiscale, poiché la sua nomina non può essere equiparata ad un "centro di attività stabile" presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina. La previsione di legge subordinando l'istanza di rimborso all'assenza di una stabile organizzazione o di un rappresentante fiscale, contrastava con la norma unionale, interpretata da ultimo dalla Corte di Giustizia (C-323/12) nel senso di non poter escludere, in capo ad un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, che avesse effettuato cessioni a favore di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, il suo diritto di presentare istanza di rimborso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. VI, sentenza 12/07/2022, n. 438
    Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
    Numero : 438
    Data del deposito : 12 luglio 2022
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