Sentenza 3 giugno 2022
Massime • 1
Il reddito di impresa delle persone fisiche e delle società commerciali, ed il reddito di lavoro autonomo degli artisti e dei professionisti, in deroga al criterio dell'accertamento analitico, può essere determinato in via induttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 comma 1 lett. d) e comma 2, DPR n. 600/73".
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Sul provvedimento
Testo completo
FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia dell'Entrate, Direzione Provinciale di Matera, a seguito di controllo della posizione fiscale del sig. C. P. faceva notificare, per l'anno 2013, al contribuente avviso di accertamento con il quale, accertati maggiori ricavi a carico della "C. e C. snc", accertava, ai fini irpef e addizionali comunali e regionali, un maggior reddito di partecipazione in conseguenza richiedeva il pagamento delle relative imposte e sanzioni per complessivi euro 7.560,70. Avverso tale atto proponeva ricorso la contribuente eccependo illegittimità dell'assoggettamento ad iva dei finanziamenti infruttiferi dei soci e degli altri proventi in denaro rinvenibili nel conto "soci/utili n. 2.45.035" per mancanza del presupposto impositivo;
illegittimità per mancanza di fatti e circostanze tali da giustificare il ricorso la metodo induttivo per la determinazione dei redditi;
nullità per illegittima ricostruzione induttiva del reddito d'impresa; illegittimità per mancato riconoscimento dei costi. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Matera, sez. II, in data 21.11.19/18.05.20 rigettava il ricorso condannando il ricorrente alle spese. Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente eccependo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, co.2, lett.d), DPR 600/73, per mancanza e/o insufficienza di fatti e circostanze tali da giustificare il ricorso al metodo induttivo per la determinazione del reddito;
ultroneità ed assoluta illegittimità della statuizione secondo cui i versamenti effettuati dai soci della contribuente fossero da ritenersi incassi non contabilizzati non corrispondendo tale presunzione al vero;
illegittimità dell'assoggettamento ad iva dei finanziamenti infruttiferi dei soci e degli altri proventi in denaro rinvenibili nel conto "soci c/utili n. 2.45.035", anche per mancanza del presupposto impositivo;
illegittimità e inadeguata motivazione in merito all'illegittima ricostruzione induttiva dei ricavi e del reddito d'impresa; violazione e/o falsa applicazione del generale principio aziendalistico di correlazione costi-ricavi. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento Con atto in data 05.02.21 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che confutando i motivi d'impugnazione, insiste per la conferma della decisione di primo grado. L'udienza del 24 novembre 2021, su richiesta del contribuente, veniva rinviata al 26.01.22. L'udienza del 24 novembre 2021, su richiesta del contribuente, veniva rinviata al 26.01.22. Con atto in data 13 gennaio 2022 il contribuente rappresentando la sussistenza di una reale volontà di raggiungere una soluzione stragiudiziale e l'impossibilità di una fattiva interlocuzione con l'Ufficio finanziario, causa emergenza sanitaria "Covid19" con l'adesione dell'ufficio chiede un congruo rinvio. 3 L'udienza del 26 gennaio 2022 accogliendo l'istanza della parte veniva rinviata al 27 aprile 2022, All'odierna udienza, constatata la regolare comunicazione degli avvisi di trattazione, preso atto delle conclusioni delle parti, come da separato verbale, e che non era stata raggiunta la paventata soluzione stragiudiziale, la causa veniva decisa.
DIRITTO-MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento. La sentenza impugnata non merita le censure mossegli avendo il primo giudice con ragionamento logico-giuridco dato piena contezza del percorso logico seguito per pervenire alla decisone ed avendo indicato gli elementi a supporto della propria decisione. Le doglianze mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado si sostanziano in cinque motivi di appello. Il primo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente dal momento che in entrambe si eccepisce una errata applicazione del metodo induttivo che ha condotto ad una illegittima ricostruzione induttiva del reddito d'impresa. Orbene il reddito di impresa della persone fisiche e delle società commerciali, ed il reddito di lavoro autonomo degli artisti e dei professionisti, in deroga al criterio dell'accertamento analitico, può essere determinato in via induttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 comma 1 lett. d) e comma 2, DPR n. 600/73., In particolare poiché tale norma prevede che in presenza di contabilità inattendibile l'Ufficio può prescindere in tutto ed in parte dalle risultanze contabili e determinare il reddito mediante presunzioni anche non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza va verificato se nella fattispecie in esame siano sussistenti i requisiti idonei a consentire all'Amministrazione Finanziaria l'applicazione del metodo induttivo. Risulta dalla motivazione dell'accertamento che l'ufficio, in seguito alle denunce presentate dalla società - esercente attività di commercio autovetture - e al contraddittorio instaurato, aveva riscontrando, nelle verifiche effettuate documentalmente, una serie di anomalie consistenti in:
- errata numerazione delle fatture:
- errata compilazione di parte delle fatture;
- errata indicazione dei numeri di cronologico nel registro fatture;
- mancata annotazione di acquisto autovetture successivamente rivendute;
-anomala rilevazione di componenti positivi del reddito riveniente da finanziamenti infruttiferii soci;
- operazioni effettuate per importi superiori al limite di utilizzo di contante;
-mancanza di ulteriori fonti di reddito dei soci finanziatori ovvero operazioni di disinvestimento tali da consentire i finanziamenti a favore della società.
Non è chi non veda come tali anomalie deponenti per una negativa valutazione della correttezza della contabilità costituiscano presunzioni idonee a giustificare l'utillizzo del metodo induttivo di accertamento del reddito d'impresa ritenendosi inattendibile la contabilità essendo le stesse gravi, ripetute e numerose. Correttamente, dunque, l'ufficio ha proceduto, in presenza di presunzioni gravi, ai sensi dell'art. 39 co. 1, lett. d) e comma 2, DPR n. 600/73, alla ricostruzione del reddito d'impresa con applicazione del metodo induttivo. Anche il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente eccependosi con gli stessi la nullità della sentenza per avere il giudice di primo grado avallato il disconoscimento della natura del versamento - finanziamento infruttifero- effettuato dai soci e la ripresa dello stesso a tassazione ai fini iva. Sul punto il primo giudice con motivazione condivisa, da parte di questo giudicante, dopo avere premesso che senza tali versamenti la società sarebbe incorsa in ulteriore perdita d'esercizio, afferma che tali versamenti devono essere inquadrati tra le componenti positive del reddito non avendo i soci capacità produttiva di reddito tale da poter giustificare da parte loro un esborso di oltre euro 95.000,00 nell'arco dell'anno laddove entrambe i soci avevano dichiarato nello stesso anno di avere percepito un reddito di circa euro 12.000,00 per niente idoneo a giustificare gli esborsi se si tiene anche conto che parte di tale reddito era destinato alla loro sussistenza. Tali circostanze di fatto, in mancanza di una contraria dimostrazione da parte della contribuente circa la provenienza delle somme, fondatamente inducono a ritenere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, trattarsi di ricavi non contabilizzati. D'altra parte l'assoggettamento ad imposta sui redditi operato dalla contribuente, che faceva emergere maggiori ricavi, comportava risvolti ai fini iva che dalla contribuente non sono stati oggetto di rettifica, per cui correttamente l'ufficio provvedeva alla ripresa a tassazione ai fini iva di quelle somme che la stessa contribuente, come detto, aveva esposto nei propri atti contabili. Con il quinto ed ultimo motivo la contribuente si duole della disapplicazione del generale principio aziendalistico di correlazione costi-ricavi tralasciando di considerare che era nel proprio dovere/interesse dimostrare che i maggiori ricavi accertati erano frutto di maggiori spese e non come sostenuto dall'ufficio che i maggiori ricavi accertati non necessitassero di ulteriori costi. In mancanza di alcuna dimostrazione sul punto, al di là di affermazioni di principio, da parte della contribuente nessuna disapplicazione del 5 principio contabile aziendalistico può dirsi operata dall'Amministrazione Finanziaria cui non incombe obbligo alcuno di ricerca di ulteriori costi non contabilizzati dalla contribuente ma neppure ipotizzati come necessari ed inerenti. La conferma dell'accertamento e quindi la determinazione di maggiori redditi in capo alla società esplica i suoi effetti nei confronti dei soci ai quali deve essere addebitato, in proporzione alle quote di partecipazione possedute, il maggior reddito con la conseguente debenza di maggiori imposte ai fini irpef, previdenziali e addizionali regionali e comunali. La reiezione dell'appello comporta, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alle spese da liquidarsi in favore della resistente, Agenzia delle Entrate, che si quantificano in euro 1,500,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge (cpa e iva) se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto dal contribuente che condanna alla rifusione delle spese, in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si quantificano in euro 1.500,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge (cpa e iva) se e in quanto dovuti.