CTP
Sentenza 6 dicembre 2016

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L'estratto del ruolo, - che contiene tutti i dati necessari ad identificare la natura, e l'entità, delle pretese iscritte a ruolo, ivi compresi gli estremi della notifica della cartella di pagamento, - deve ascriversi alla categoria delle «riproduzioni informatiche» (e, comunque, della «rappresentazione meccanica di fatti»), ai sensi dell'art. 2712 c.c., sicchè forma piena prova dei fatti, e delle cose rappresentati se il contribuente non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. L'avviso di ricevimento di una raccomandata postale costituisce atto pubblico (ai sensi dell'art. 2699 c.c.) e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono «della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario» e vanno impugnate con la querela di falso (piuttosto che col mero disconoscimento di scrittura privata). La prescrizione quinquennale dei tributi presuppone la loro riconducibilità alla nozione di obbligazione periodica (art. 2948, n. 4, c.c.) che si riferisce alle obbligazioni di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Teramo, sez. I, sentenza 06/12/2016, n. 311
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Teramo
    Numero : 311
    Data del deposito : 6 dicembre 2016
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