Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
L'estratto del ruolo, - che contiene tutti i dati necessari ad identificare la natura, e l'entità, delle pretese iscritte a ruolo, ivi compresi gli estremi della notifica della cartella di pagamento, - deve ascriversi alla categoria delle «riproduzioni informatiche» (e, comunque, della «rappresentazione meccanica di fatti»), ai sensi dell'art. 2712 c.c., sicchè forma piena prova dei fatti, e delle cose rappresentati se il contribuente non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. L'avviso di ricevimento di una raccomandata postale costituisce atto pubblico (ai sensi dell'art. 2699 c.c.) e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono «della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario» e vanno impugnate con la querela di falso (piuttosto che col mero disconoscimento di scrittura privata). La prescrizione quinquennale dei tributi presuppone la loro riconducibilità alla nozione di obbligazione periodica (art. 2948, n. 4, c.c.) che si riferisce alle obbligazioni di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
Cass., 31 marzo 2010, n. 7827). E - considerato (oltretutto) che, nella fattispecie, viene in rilievo (solo) la riassunzione del giudizio (già) introdotto davanti al giudice ordinario - rileva la Commissione che - a fronte della documentazione prodotta dalla resistente - alcuna specifica contestazione è stata sollevata dal ricorrente. 4.3 - L'estratto del ruolo, come rilevato dalla Corte di Legittimità, costituisce <
Cass. 9 dicembre 2008, cit.; Cass. 7 marzo 2007, Incarbone;
Cass. 8 marzo 2001, Di Bartolo). E, analogamente, nella Giurisprudenza civile della Corte si ritiene che l'avviso di ricevimento di una raccomandata costituisca atto pubblico (ai sensi dell'art. 2699 c.c.) e che, pertanto, le attestazioni in esso contenute godano «della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario.» (cfr., in termini, Cass., 4 agosto 2006, n. 17723 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 gennaio 2012, n. 270, cit.; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708, cit.; Cass., 29 gennaio 2008, n. 1906; Cass., 13 giugno 2007, n. 13812). In disparte, allora, la stessa concludenza di un disconoscimento di sottoscrizione, osserva la Corte che le risultanze (rilevanti) degli atti in questione (avvisi di ricevimento di raccomandata postale) avrebbero dovuto essere impugnate con la querela di falso (piuttosto che col mero disconoscimento di scrittura privata). 4.6 - In relazione, da ultimo, all'eccezione di prescrizione osserva la Commissione che vengono in rilievo tributi sottoposti all'ordinario (id est decennale; art. 2946 c.c.) termine di prescrizione - posto che <
v. d.p.r. n. 600 del 1973, art. 55; v., altresì, il d.p.r. n. 633 del 1972, art. 58) emessi in data antecedente al l0 aprile 1998 (v. il d.lgs. n. 472 del 1997, artt. 25 e 30). Per quanto, osserva la Commissione, pur con riferimento alla disciplina di cui al d.p.r. n. 633/1972, art. 58, cit., si è rilevato che detta disposizione - che, al pari del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 55, fissa un termine di decadenza per la notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione - non avrebbe implicitamente abrogato l'art. 17, c. 1, della l. n. 4 del 1929, con la conseguenza che (anche) prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997, art. 20, c. 3 (secondo il cui disposto <
- intimazione n. 2011/xxx, relativa alla cartella esattoriale n. 068 2001 xxx i - intimazione n. 2011/xxx, relativa alla cartella esattoriale n. 068 2001 xxx;
- intimazione n. 2011/xxx, relativa alla cartella esattoriale n. 068 2001 xxx;
- intimazione n. 2011/xxx, relativa alla cartella esattoriale n. 068 2001 xxx;
- intimazione n. 2011/xxx, relativa alla cartella esattoriale n. 068 2003 xxx;
- intimazione n. 2011/xxx, relativa alla cartella esattoriale n. 068 2004 xxx. 5. - le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, Sezione 1, così provvede: l) in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto, dichiara non dovute le sanzioni amministrative di cui alle seguenti intimazioni di pagamento opposte: - intimazione n. 2011/xxx (relativa alla cartella esattoriale n. 068 2000 xxx); - intimazione n. 2011/xxx (relativa alla cartella esattoriale n. 068 2001 xxx); - intimazione n. 2011/xxx (relativa alla cartella esattoriale n. 068 2001 xxx); - intimazione n. 2011/xxx (relativa alla cartella esattoriale n. 068 2001 xxx); - intimazione n. 2011/xxx (relativa alla cartella esattoriale n. 068 2001 xxx); - intimazione n. 2011/xxx (relativa alla cartella esattoriale n. 068 2003 xxx); -intimazione n. 2011/xxx (relativa alla cartella esattoriale n. 068 2004 xxx); 2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.