Sentenza 26 settembre 2018
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Sul provvedimento
Testo completo
D. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. omissis del 21.12.2016 e notificato in data 30.01.2017 relativo alla annualità 2012 e all'imposta IMU emesso dal Comune di T. con il quale è stato imposto il pagamento della somma complessiva di ? 819,00= di cui ? 606,00= a titolo di IMU, oltre interessi e sanzioni. Il Comune di T., non si è costituito nel presente giudizio. A sostegno del ricorso sono state evidenziate le seguenti questioni. Nullità dell'avviso di accertamento perchè sprovvisto di valida firma ai sensi del Dlgs 82/2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale. La firma e il nominativo del Funzionario risultano apposte, ma dalla lettura dell'avviso di accertamento non si evince la presenza di alcun contrassegno elettronico o di una dicitura riportata che possa attestare quale sia l'amministrazione che ha prodotto o che conserva l'atto amministrativo nella versione informatica originale dotato della propria firma digitale o elettronica avanzata ai fini della sottoscrizione. Ulteriore motivo sostenuto dal ricorrente è l'omessa allegazione del provvedimento dal quale si sarebbe dovuto evincere il nominativo del funzionario responsabile del procedimento e l'indicazione della fonte dei dati che avrebbero potuto consentire l'individuazione del provvedimento, oltre alla carente ed omessa e specifica motivazione dell'atto, dal quale non è possibile evincere quale fonte normativa ha consentito la tassabilità del terreno considerati "aree edificabili" del ricorrente. Ne consegue che il Comune ha ritenuto assoggettare a tassazione un terreno senza indicare, né tantomeno allegare al relativo atto impositivo, un documento che giustificasse tale decisione. Nullità dell'avviso di accertamento per omesso richiamo del P.R.G. ai fini dell'imposizione della imposta IMU di area edificabile e omessa graduazione del quantum dell'imposta, alla luce della effettiva e concreata potenzialità edificatoria dell'area. La Commissione in via preliminare ritiene di accogliere il ricorso in quanto meritevole di considerazione l'eccezione sollevata e relativa in buona sostanza, sull'inesistenza giuridica dell'avviso erariale, stante l'inapplicabilità dell'art. 2, co.6, d.lgs n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, Cad) alla materia fiscale. Invero, il suddetto art.2, co.6, contiene importanti eccezioni alla facoltà-obbligo per la pubblica amministrazione di firmare digitalmente i propri atti: esso, infatti, esclude, l'applicazione del Cad a tutti gli atti emessi nell'esercizio delle attività/funzioni ispettive e di controllo fiscale. Orbene, sul punto occorre precisare che per quanto attiene alla firma digitale, la stessa è stata introdotta per dare validità ai documenti informatici, normalmente inviati solo via Pec o comunque per posta elettronica. Nello specifico, la firma digitale è disciplinata dal Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs n.82/2005) e, in concreto, consiste in un particolare tipo di firma basato su un sistema di chiavi crittografiche, che consente al titolare firmatario e destinatario di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico. Da tanto ne consegue che, la firma digitale non è solo l'indicazione del nome e cognome del sottoscrittore, bensì la creazione di un sistema di chiavi che consentono al ricevente di verificare l'autenticità dell'atto. Il Cad prevede, inoltre, che il documento firmato digitalmente sia inviato tramite pec in un formato specifico. A ciò si aggiunga che, il Cad non si applica all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (art. 2, comma 6, D. Lgs. n. 82/2005). Peraltro, in senso conforme, ci sono state altre pronunce di merito, e in via del tutto esemplificativa, si cita la sentenza 926/01/2017 emessa dalla CTP di Pescara, con cui è stata dichiarata la nullità di un avviso di accertamento sottoscritto digitalmente mediante l'indicazione a stampa del nominativo del capo ufficio (o del funzionario delegato) e inviato a mezzo posta raccomandata e non tramite Pec. La Ctp di Pescara ha innanzitutto precisato che «l'invalidità di un atto tributario, essendo quest'ultimo a formazione procedimentale progressiva, può derivare non solo da questioni sostanziali, ma anche da aspetti procedurali la cui mancanza o indeterminabilità può determinare l'illegittimità del provvedimento amministrativo. Tra i presupposti cosiddetti formali che il provvedimento tributario deve contenere e da cui conseguono rilevanti effetti sostanziale rientra l'obbligatorietà della sottoscrizione del capo dell'ufficio o del funzionario da lui delegato, le conseguenze derivanti dalla mancanza o dal difetto di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, rappresentano una condizione non di mera irregolarità, ma di assoluta nullità dell'atto. Per gli accertamenti ordinari, quindi, la sottoscrizione, necessaria ai fini della validità può essere solo autografa ovvero dal 1° luglio 2017, in vigenza della Pec, attraverso firma digitale, atteso che il contribuente riceverà documenti informatici e non cartacei. In sintesi, solo la combinazione di firma digitale ed invio tramite Pec consentirà al contribuente un immediato controllo dell'autenticità del provvedimento notificato, oltre che l'accesso a tutte le informazioni ed atti correlati. L'utilizzo del Cad però, attualmente è escluso per le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (articolo 2, Dlgs 82/2005) di cui l'atto di accertamento non è altro che la parte conclusiva. Per tale ragione, nel caso di specie, essendoci una sottoscrizione digitale (e soltanto l'indicazione a stampa del nominativo del capo ufficio/funzionario delegato) e non la firma autografa ed essendo stato notificato in modalità cartacea tramite posta ordinaria, l'atto impugnato è di fatto ritenuto privo di sottoscrizione e, dunque, nullo, atteso il chiaro tenore della norma di cui all'articolo 42, comma 3 del Dpr 600/73 secondo cui l'accertamento è nullo qualora l'avviso sia privo di firma. L'atto notificato in maniera cartacea privo di sottoscrizione autografa non permette di verificare la presenza della sottoscrizione digitale, ossia di verificare la presenza delle chiavi crittografiche. Infatti, per essere considerato valido, deve recare la sottoscrizione autografa del funzionario, quale espressione della volontà dell'ente impositore. La sottoscrizione del funzionario rappresenta la cerniera tra volontà della persona fisica, che si immedesima nell'ente impositore, ed al quale tale volontà viene imputata. Nel caso di specie il Comune di T. ha notificato l'avviso di accertamento in modalità cartacea, relativo al mancato versamento della imposta IMU per l'annualità 2012 in cui è apposta la dicitura atto firmato digitalmente e poiché firmato digitalmente doveva essere inviato, secondo quanto previsto dal Cad, tramite pec in un formato specifico. Ne discende che anche per il caso di specie che 1' avviso di accertamento impugnato è nullo per assenza di idonea sottoscrizione e la Commissione ritiene opportuno evidenziare che tale decisione è condivisibile solo nelle ipotesi di notifiche di atti impositivi avvenute prima del 2018. La novità della materia trattata, non ancora al vaglio definitivo della Suprema Corte di Cassazione, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese del giudizio compensate.