CTP
Sentenza 20 maggio 2019

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La possibilità di sottoscrivere digitalmente gli atti di natura sanzionatoria tributaria è prevista dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs 13.12.2017 n. 217 che, anche in assenza dei successivi decreti attuativi, è in vigore dal 27.1.2018. Da tale data, pertanto, gli atti sanzionatori tributari firmati digitalmente sono validi, e la previsione di decreti attuativi successivi (poi non emanati) non incide in alcun modo sulla loro validità. La debenza del contributo unificato tributario sussiste anche nel caso di atti con valore pari a zero. Infatti le tabelle allegate al decreto istitutivo del tributo indicano il primo scaglione come applicabile a ricorsi con valore "fino ad Euro 2.582,38", comprendendo, pertanto, anche i ricorsi con valore eventualmente pari a zero, senza necessità di sforzo motivazionale, in base al noto principio ermeneutico per il quale "in claris non fit interpretatio".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Pescara, sez. I, sentenza 20/05/2019, n. 279
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Pescara
    Numero : 279
    Data del deposito : 20 maggio 2019
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