Sentenza 20 aprile 2018
Massime • 1
Il ricorso avverso l'avviso di accertamento di un maggior reddito conseguito dalla società estinta (essendo stata cancellata dal registro delle imprese) presentato a nome della stessa società dal socio ex amministratore, è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento nullo perché emesso nei confronti della società estinta e quindi insuscettibile di arrecare alcun tipo di pregiudizio.
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Sul provvedimento
Testo completo
In data 30 gennaio 2012 la Guardia di Finanza di Sansepolcro iniziava una verifica fiscale nei confronti della A. S. M. Srl. La verifica sfociava in un PVC trasmesso il 3 dicembre 2014 all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Arezzo. Lo stesso PVC era stato trasmesso il 26 novembre 2014 al signor U. A., nella sua qualità di liquidatore della indicata Srl (la cui attività è cessata il 30 novembre 2013, con cancellazione dal registro delle imprese l'11 marzo 2014) .
I rilievi hanno evidenziato fattispecie di reato tributario ex art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, imputabile al signor P. P., firmatario della dichiarazione. Ciò che ha determinato l'Ufficio ad applicare il c.d. "raddoppio dei termini" per la notifica dell'accertamento (la notizia di reato è stata trasmessa all'Autorità Giudiziaria).
L'Ufficio, ritenendo totalmente inattendibili le risultanze indicate nel bilancio finale della società, ha quindi proceduto ad accertare un maggior reddito societario ai fini II.DD. ed IVA, ed una distribuzione occulta di utili/patrimonio. Pertanto, l'avviso di accertamento ( n . T8DXXXX) del reddito della società è stato notificato a tutti i componenti della compagine societaria, nelle persone dei quattro soci (P. A., P. G., P. S., P. P.), nonché del liquidatore, signor U. A., in quanto soggetti coobbligati in solido con la A. S. M. Srl.
Con ricorso tempestivamente depositato la Società (estinta), in persona del signor P. P., ha impugnato l'avviso di accertamento dianzi indicato, recante carico per IRES, IRAP ed IVA, oltre a sanzioni ed interessi, per l'anno 2009. Avviso notificato a mezzo servizio postale in data 19 febbraio 2015.
In ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di doglianza: 1) erronea indicazione del rappresentante legale della società; 2) illegittimità dell'avviso conseguente all'estinzione della società; 3) inapplicabilità alla fattispecie del d.lgs. 175/2014; 4) nullità per mancata allegazione del PVC della GdF;
5) carenza di legittimazione e del potere di firma del dirigente che ha sottoscritto l'atto; 6) mancato rispetto dei termini decadenziali. Nel merito, vengono illustrati i successi della società (che si afferma essere stata creata "(...) per consentire ai piloti di poter progredire nella loro carriera sportiva (...); ric. pag. 11), e si sostiene l'effettività delle prestazioni fatturate. Si conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnato avviso, con vittoria di spese.
Resiste l'Ufficio, con deposito di rituale controricorso.
In esso l'A.F. contesta puntualmente le ragioni di parte privata, e conclude chiedendo preliminarmente la riunione dei ricorsi afferenti alla stessa vicenda;
nel merito chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Sul presupposto che i requisiti di ammissibilità del ricorso sono sindacabili anche d'ufficio (giurisdizione, competenza, impugnabilità dell'atto, etc.), il Collegio rileva che il ricorso proposto dalla Società, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è da ritenersi inammissibile.
Invero, la Corte di Cassazione, con più sentenze, ha stabilito che nel caso di estinzione della società, con cancellazione dal registro delle imprese, l'avviso successivamente indirizzato al soggetto estinto è da considerarsi non già annullabile, bensì, nullo in radice. Ciò in quanto, secondo pacifica dottrina amministrativistica, il gravato provvedimento, rivolgendosi ad un soggetto non più esistente, manca di uno o più elementi essenziali (oggetto e/o contenuto). In simili casi, taluna dottrina parla di "inesistenza" dell'atto.
In ogni caso, posto che nella fattispecie il ricorso è stato proposto da un ex socio, in persona del signor P. P., si reputa opportuno esporre alcune ulteriori considerazioni.
La Suprema Corte ha stabilito che, nel caso di società estinte, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale gli ex soci rispondono di quanto eventualmente percepito in relazione alla loro qualifica (Cfr. Cass, SS. UU. 15295/'14; Cass, n. 710/'15; Cass., n . 15162/16). Cosi accertata la legittimazione passiva dei soci, resta da stabilire se essi rispondano entro i limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero se la loro responsabilità sia ultronea.
Ancora una volta l'insegnamento del Giudice di legittimità appare dirimente.
Operando un revirement rispetto a precedenti pronunce, la Corte ha stabilito che " (...) Non può per conseguenza essere condiviso l'orientamento di recente espresso da questa Corte (...), secondo cui si può ritenere che gli ex soci siano subentrati dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (...). Queste conclusioni non sono infatti in linea con i principi affermati dalle sezioni unite, che individuano, invece, sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione. (...)" (Cass. n. 9094 del 7 aprile 2017; in senso conforme, Cass. n. 23029 del 7 ottobre 2017).
In applicazione dei principi innanzi illustrati, cui questo Collegio aderisce, deve ritenersi che nessuna applicazione possa trovare il limite di cui all'art. 2495 c.c. (responsabilità entro i limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione).
Tanto premesso a titolo di completezza espositiva, è il caso di tornare al ricorso proposto dall'ex socio per conto della Società estinta.
Esso, come già anticipato, va dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento nullo, e perciò radicalmente insuscettibile di arrecare alcun tipo di pregiudizio.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
Dichiara la nullità dell'atto impugnato e, per l'effetto, l'inammissibilità del, ricorso proposto.
Spese compensate.
Così deciso in Arezzo, il giorno 19 gennaio 2018.