CTP
Sentenza 25 giugno 2018

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Il raddoppio dei termini per l'accertamento a seguito di denuncia penale non si applica all'Imposta sulle Attività Produttive, in quanto il d.lgs. 74/2000 prevede espressamente i reati in materia di imposte dirette e IVA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Bergamo, sez. III, sentenza 25/06/2018, n. 346
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Bergamo
    Numero : 346
    Data del deposito : 25 giugno 2018
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