Sentenza 23 marzo 2021
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Sul provvedimento
Testo completo
Nei procedimenti riuniti (R.G. 279/2018 R.G. 548/2018) la ricorrente IG.ra TI impugnava avviso di accertamento ed atto di contestazione i cui estremi sono soprariportati derivanti dal contestato mancato perfezionamento di procedura di collaborazione volontaria ex L. 186/2014.
Come si è potuto evincere dalla documentazione depositata agli atti i provvedimenti impugnati derivano dal mancato versamento della complessiva somma di ? 357,68 sulla base di richiesta di pagamento di ? 43.489,39, peraltro regolarmente effettuato, come riconosciuto dall'Ufficio per l'importo di ? 43.131,71.
La ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 15 ter DPR 602/73 ritenendo assolutamente scusabile l'errore commesso nei versamenti che comunque comportavano un lievissimo scostamento ed incidenza rispetto al complesso delle somme dovute.
L'Ufficio resistente si opponeva alla invocata possibilità di applicazione dell'art. 15 ter ritenendo che nel caso in esame si era omesso il pagamento di un rateo e pertanto non sussisteva possibilità di applicazione nemmeno analogica del principio di scusabilità richiamato dalla ricorrente.
La Commissione sulla base delle deduzioni delle parti e dei documenti prodotti ritiene che indipendentemente dai rilievi della resistente amministrazione finanziaria in merito alla inapplicabilità dell'art. 15 ter DPR 602/73, nel caso di specie, l'inadempimento da parte della contribuente, anche qualora riferito all'omissione di pagamento di un rateo, non può comportare le conseguenze di perdita di validità ed efficacia dell'accordo di collaborazione volontaria.
Difatti il mancato versamento del complessivo importo di ? 357,68, corrispondente a meno dell'1% di quanto determinato per il perfezionamento dell'accordo, evidenzia una mera accidentalità dell'evento e quindi l'assenza di intenzionabilità dal sottrarsi al pagamento delle imposte dovute. Apparirebbe assolutamente sproporzionato all'evento pretendere l'applicazione delle gravose conseguenze previste dall'Amministrazione Finanziaria nel caso in esame anche sotto il profilo della correttezza e buona fede che deve sottendere il rapporto tra il contribuente e l'Amministrazione.
La Commissione
P.Q.M.
accoglie i ricorsi riuniti ritenendo dovuto esclusivamente l'importo di ?357,68 qualora non ancora versato.
Spese compensate.