Sentenza 25 luglio 2022
Massime • 1
Nell'ipotesi di donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto, da parte del disponente, per sé e dopo di sé, a favore di un terzo, il valore della nuda proprietà ai fini dell'imposta di registro è determinato quale differenza tra il valore della proprietà e quello dell'usufrutto, dovendo quest'ultimo esser calcolato applicando il coefficiente riferito al più giovane degli usufruttuari (dovendosi considerare le "aspettative di vita" di colui che ha la le maggiori probabilità di essere il più longevo tra gli usufruttuari), ai sensi dell'art. 46, c. 2, lett. c, TUR (e non del comma 3 dell'art. 46 cit., come preteso dall'Ufficio).
Riferimenti normativi: D.p.r. n. 131/1986, art. 46; art. 796 cod. civ.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass., sent. 1217/2011.
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Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra M R, residente in AA (SV), ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate D.P.di Savona. La controversia attiene ad Avviso di rettifica e liquidazione n.2018 1T 004093 000, notificato il 9 luglio 2021, relativo ad Imposte di Registro e Ipo-catastale su Rogito per Notaio NN, in data 27.06.2018, registrato il 4.07.2018 al n. NN della Serie 1T. Con tale atto, il Sig.E P, aveva donata la nuda proprietà di immobili, ubicati in AA e in BB, alla Sig.ra M R, riservando a sé l'usufrutto sugli stessi e, alla sua morte, al FI (A P). L'Atto impositivo contiene la rettifica del valore dei beni oggetto di liberalità, con conseguente liquidazione di imposte indirette pari: - ad euro 21.161,08 a titolo di Imposta di Registro comprensiva di interessi;
- ad euro 5.290,27 a titolo di imposta Ipotecaria e interessi,; - ad euro 2.645,14 a titolo di imposta Catastale e interessi. Oltre Sanzioni e accessori vari. Il tutto per complessivi euro 38.344,36.
L'Ufficio, esaminato l'atto da registrare, aveva ritenuto che il valore della "nuda proprietà" oggetto di donazione, dovesse essere determinato (secondo quanto previsto dall'art.48 DPR.131/86 e dal DM.12 dicembre 2007), deducendo dal valore della piena proprietà, quello dell'usufrutto calcolato applicando il coefficiente/aliquota riferito al Sig. E P (Donante) e non in riferimento al di lui FI (A P) - usufruttuario successivo -, persona fisica più giovane tra i due considerati in Rogito.
In sede di contraddittorio preventivo, il Notaio rogante aveva inviata memoria, in data 31 luglio 2020, ribadendo la legittimità del valore della nuda proprietà donata, determinata con riferimento al coefficiente riferito all'usufruttuario più giovane (ossia il FI). Tanto, secondo il disposto dell'art.17 comma primo lett.c) del D. Lgs.346/1990. Disposizione, per la cui lettura interpretativa avrebbe dovuto valere quanto affermato dalla Cassazione con la sent.20.01.2011 n.1271.
L'Ufficio, preso atto delle ragioni della Contribuente onerata in solido, non le riteneva idonee a suffragare la posizione da quella esposta. In particolare, considerando:
- che l'ipotesi della riserva di usufrutto prima a favore del donante e, dopo la sua morte, a un terzo, doveva riportarsi alle previsioni di cui all'art.796 cod.civ.. Norma che, in particolare, consente al donante: " . di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di altra persona o anche di più persone, ma non successivamente";
- che, dal punto di vista fiscale, ci si doveva riferire agli artt.48 e 46 comma terzo, del DPR.131/86;
- che, dal combinato disposto delle due norme citate, si doveva ritenere come, solo nel caso in cui l'usufrutto fosse costituito nello stesso momento a favore di tutti i beneficiari, con contestuale costituzione del diritto di accrescimento tra loro, sarebbe stato possibile utilizzare il parametro di riferimento fissato per il più giovane. Per cui, mancando l'effetto dell'accrescimento (legato ad un usufrutto congiunto e non successivo), il parametro avrebbe dovuto essere quello previsto per il vecchio " dei donanti".
Tanto ritenuto, il valore della nuda proprietà come determinato in Rogito, in modo automatico, ai sensi degli artt.52 co.4 DPR.131/86, era risultato inferiore a quello ottenibile secondo le prescrizioni di tale norma. Pertanto, il valore dei beni donati "in nuda proprietà" veniva rideterminato, ai sensi dell'art.51 co.2 e 52, co.5bis, in relazione a quello venale in comune commercio. Valore complessivo, pari ad euro 296.263,00 (rispetto ai dichiarati euro 53 mila).
- La Ricorrente, impugnato l'Avviso, ne ha chiesto l'annullamento. Con vittoria di spese.
MOTIVI di DIRITTO
I- Erronea interpretazione del combinato disposto degli articoli 48 e 46 DPR.131/1986. Violazione di legge -
Il valore della nuda proprietà, in quanto risultato della differenza tra il valore della proprietà piena e quello dell'usufrutto, è influenzato inevitabilmente dai criteri di stima di quest'ultimo; criteri che consistono nell'applicazione al valore della proprietà piena di coefficienti riferiti/relazionati alla probabile durata del diritto del medesimo usufrutto che, in caso di usufrutto vitalizio (cioè costituito vita natural durante, come nel caso che ci occupa), è quella riferita alle aspettative di vita e quindi all'età del titolare del diritto di usufrutto.
La normativa tributaria si limita a specificare il criterio di stima per il solo usufrutto costituito congiuntamente in favore di più titolari con clausola di reciproco accrescimento tra loro;
prevedendo che, in tal caso, il valore debba calcolarsi sulla base dell'età del più giovane degli usufruttuari vale a dire di colui al cui decesso, con maggiore probabilità, il diritto di usufrutto avrà termine.
Nulla è espressamente disposto, invece, per l'ipotesi che ad essere molteplici siano non già i titolari dell'unico usufrutto ma gli stessi diritti reali di godimento gravanti sul bene. Ciascuno destinato al termine della sua durata (e quindi al decesso del suo titolare) a provocare, anziché la "riespansione" del diritto di proprietà, la nascita di altro usufrutto;
ciò che accade nella donazione con riserva di usufrutto "per sé e dopo di sé" ex art.796 c.c. a favore di altro soggetto.
La stima della nuda proprietà dovrebbe, dunque, operarsi una volta per tutte nel momento in cui avviene il trasferimento e cioè al verificarsi di quello che in questo caso è l'unico presupposto dell'imposta.
In altri termini, mentre ai plurimi usufrutti corrisponde una pluralità di presupposti d'imposta destinati a verificarsi in momenti diversi, quando si esamina il trasferimento della nuda proprietà, deve prendersi atto che all'unicità del presupposto non può che corrispondere l'unicità -e soprattutto la definitività- della base imponibile, la cui determinazione è richiesto dalla legge che sia operata in un unico momento: quello del trasferimento stesso.
Chiarita la necessità che il valore della nuda proprietà sia determinato da subito e una volta per tutte, il criterio in base al quale deve operarsi la "stima della nuda proprietà" dovrebbe essere basato sull'età del più giovane degli usufruttuari. In detta operazione di stima devono, infatti, essere considerate le "aspettative di vita" di colui che ha le maggiori probabilità di essere il più longevo tra più usufruttuari.
Il diverso criterio adottato dall'Ufficio sarebbe irrazionale, poiché slegato dalla considerazione del fenomeno da regolare;
inoltre, l'interpretazione proposta in Avviso, si esporrebbe a dubbi di costituzionalità, poiché finisce per assumere come tassabile un acquisto della facoltà di godimento sul bene destinato, invece, a rivelarsi meramente fittizio.
E' soltanto con il decesso del più longevo tra i gli usufruttuari che il diritto di proprietà sarà in grado di espandersi e così di acquistare la pienezza delle facoltà insite nella proprietà.
Diversamente, se si seguisse l'impostazione dell'Ufficio, la determinazione del tributo sarebbe operata sul presupposto che il nudo proprietario divenga titolare della proprietà al decesso del primo usufruttuario (il Padre).
La regola, secondo cui il "valore della nuda proprietà" gravata da usufrutto congiuntivo con clausola di reciproco accrescimento si calcola tenendo in considerazione dell'età del più giovane tra gli usufruttuari, è stata esplicitata dalla legge tra quelle relative alla "valutazione dell'usufrutto", onde evitare incertezze in relazione alla specificità della fattispecie. La medesima necessità di dar conto espressamente delle regole di stima, non sarebbe concepibile e comunque non necessaria per la costituzione di più usufrutti successivi.
Ciò, considerando come, trattandosi di una pluralità di singoli usufrutti, per ciascuno di essi varrebbero le comuni regole di stima. La differente considerazione dell'usufrutto "congiuntivo" e dell'usufrutto "successivo" trova giustificazione nelle regole di stima dell'usufrutto stesso, all'interno delle quali la differenza può riscontrarsi. Non occorrerebbe, invece, estendere questa diversità anche alla stima della "nuda proprietà", poiché non v'è alcuna ragione per differenziare la situazione di chi sia titolare di un diritto di proprietà gravato da "usufrutto congiuntivo", rispetto a colui che sia titolare del medesimo diritto gravato da più "usufrutti successivi". In entrambi i casi, le costituzioni di usufrutto prolungano la durata della separazione delle facoltà di godimento della piena proprietà e la sua "compressione" nella stessa misura.
Nel caso di cui al ricorso il la questione di diritto da decidere attiene non alla posizione dell'usufruttuario, ma a quella del nudo proprietario e più esattamente all'individuazione del valore di tale suo diritto.
Con riferimento al "nudo proprietario", va rilevato che, nell'ipotesi prevista dall'art.796 c.c., il "valore del bene" ad esso donato viene individuato "non in modo progressivo" come per i "plurimi usufruttuari", ma con riferimento ad un unico momento, quello della donazione. La Cassazione Sez.Tributaria, del 20 gennaio 2011 n.1217, ha infatti affermato che, in tal caso, il "valore del bene donato" deve essere calcolato tenendo conto della situazione come a quel momento prevedibile secondo l'"id quod plerumque accidit".
Ossia, prendendo a riferimento il valore dell'usufrutto, calcolato in relazione all'età del più giovane dei beneficiari di tale diritto.
La fondatezza della lettura proposta dalla Cassazione troverebbe conferma nei principi generali che disciplinano la materia, secondo i quali:
-l'imposta di registro ha come presupposto "la manifestazione di ricchezza", che viene assoggettata a tributo nel momento in cui avviene il trasferimento del bene, che sostanzia quella "ricchezza". Ricchezza intesa come "valore economico" di quel bene;
- il valore economico di un immobile è determinato dal prezzo che un acquirente è disposto a pagare.
In concreto, se la "nuda proprietaria" dovesse porre in vendita la nuda proprietà al valore di mercato odierno, l'ipotetico acquirente pagherebbe il valore compresso dal peso costituito dall'usufrutto a favore di TT E P di anni 85 (82 al momento della donazione) o da quello gravato dal peso dell'usufrutto a favore di A P?
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- L'Agenzia delle Entrate resistente si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate 10.02.2022, concludendo, per la reiezione del ricorso, con condanna di ricorrente alle spese, maggiorate ai sensi dell'art.15, comma 2 septies, D.Lgs.546/92.
1. Asserita erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 48 e 46 D.P.R. n. 131/1986 - per omessa applicazione della normativa tributaria.
Secondo l'orientamento maggioritario prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza (anche se non mancano costruzioni dottrinali propense a ravvisare una doppia attribuzione), il trasferimento con riserva di usufrutto a favore del donante configura un negozio unitario: donazione della nuda proprietà con contestuale costituzione dell'usufrutto.
Diversamente nel caso di donazione della nuda proprietà con riserva a terzi dell'usufrutto secondo l'orientamento prevalente si avrebbe una vicenda duplice: da un lato la donazione della nuda proprietà in favore del donatario, dall'altro un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente nella prescritta forma dell'atto pubblico [Cass. n. 2899/1975 - n. 3416/1957]. In presenza di donazione con riserva di usufrutto a favore di un terzo accettata deve ravvisarsi la sussistenza di due atti di liberalità distinti passibili, a mente degli art.60 D.Lgs.346/1990 e 21 del DPR n. 131/1986, di essere separatamente ed autonomamente tassati.
La fattispecie in esame configura l'ipotesi - ancora diversa - riconducibile all'art.796 c.c. che prescrive "è permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente".
In base all' art. 796 del codice civile, quello riservato a favore di un'altra persona o di altre persone dopo il donante è un usufrutto successivo rispetto a quello del donante, cioè un usufrutto nuovo, che prima non esisteva e che, quindi, non può identificarsi con quello riservato a favore del donante. La locuzione "ma non successivamente" contenuta nell'art. 796 del codice civile sarebbe, quindi, per chi segue questa tesi, da riferire soltanto alla pluralità di persone a vantaggio delle quali potrebbe essere riservato l'usufrutto dopo quello del donante;
e solo nell'ambito di tale pluralità non vi sarebbe un usufrutto successivo.
La natura giuridica di tale fattispecie è stata particolarmente discussa. Secondo un primo indirizzo dottrinale minoritatio (Manzini) si tratterebbe di un contratto a favore di terzo, dove il donatario (promittente) al quale viene trasferita la nuda proprietà si impegnerebbe nei confronti del donante (stipulante) a trasferire alla morte del donante stesso l'usufrutto in questione a favore di un terzo (beneficiario).
Secondo l'orientamento maggioritario si avrebbe un doppio negozio, da un lato il trasferimento della nuda proprietà dal donante al donatario e dall'altro la proposta di un negozio costitutivo dell'usufrutto (di regola una donazione) a favore del terzo il cui perfezionamento è ancorato all'accettazione da parte del beneficiario e la cui efficacia è altresì condizionata alla premorienza del disponente rispetto beneficiario (c.d. condizione si praemoriar) .
Sotto il profilo fiscale dunque nell'ipotesi in cui il beneficiario della riserva di usufrutto successivo intervenga in atto accettando la riserva di usufrutto successivo in suo favore - come nella fattispecie in esame - si ravviserebbero due negozi giuridici da tassare in via autonoma e separata: uno avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà in capo al donatario, con contestuale costituzione dell'usufrutto in capo al donante che sconterà l'imposta sulle successioni e donazioni secondo le regole ordinarie.
In particolare, varrebbero le regole di cui all'art. 48 del DPR 131/1986.
Con riguardo invece al negozio di donazione di usufrutto sottoposto a condizione sospensiva si praemoriar, lo stesso sconterà in sede di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art.27 del TUR. Nel caso di avveramento della condizione il beneficiario della riserva dovrà presentare ai sensi dell'art. 19 del TUR la denuncia di avveramento della condizione e l'Ufficio competente procederà a riscuotere la differenza tra l'imposta di successione e donazioni dovuta secondo le norme vigenti al momento di formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
Questa la posizione dottrinaria (Busani) secondo cui:
- la donazione della nuda proprietà va tassata con riferimento alla base imponibile costituita dal valore che si ottiene sottraendo il valore dell'usufrutto (calcolato, se vitalizio, con riferimento all'età del donante) al valore della nuda proprietà;
- l'attribuzione dell'usufrutto all'usufruttuario successivo va tassata con imposta fissa in attesa di applicare l'imposta di donazione a seguito della denuncia che occorrerà effettuare una volta che si sia verificata la condizione per dar vita all'usufrutto successivo (la premorienza del primo usufruttuario), con base imponibile determinata con riferimento all'età che, in quel momento, avrà l'usufruttuario successivo.
La medesima linea interpretativa sostenuta dall'Agenzia nell'atto impugnato è stata espressa dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3407/2002 secondo cui: "Il soggetto che, per spirito di liberalità, riservi a favore di una terza persona l'usufrutto sui beni donati ad altri in (nuda) proprietà pone in essere sia una donazione del dominio (destinato a diventare pieno nel momento della cessazione del cennato diritto reale parziario), sia (nella ricorrenza dei relativi presupposti, e, segnatamente, della accettazione del beneficiato) una donazione dell'usufrutto (cfr.,al riguardo, Cass. Sez. II civ., sent. n. 3413 del 24 agosto 1957, id., sent. n. 2899 del 24 luglio 1975)".
In presenza di donazione con riserva, accettata di usufrutto a favore di un terzo, pertanto, in contrasto con quanto prospettato dalla ricorrente, deve essere ravvisata la sussistenza di due atti di liberalità distinti, passibili, a mente del combinato disposto dell'art. 60, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (e prima dell'art. 56, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637) e art. 21, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di essere separatamente ed autonomamente tassati.
Di identico avviso anche la sentenza Cass., n. 4984/2009 secondo cui "la tassazione del primo atto (donazione della nuda proprietà) va fatta in riferimento all'età del donante perché al momento della stipula dell'atto l'età certa cui è legato il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 131/1986 è quella del donante, essendo incerto se l'usufruttuaria gli sopravviverà, la presunzione di sopravvivenza del più giovane opera solo nel caso di usufrutto congiuntivo."
Non pare invece condivisibile la tesi sostenuta dalla ricorrente - a comprova del valore catastale dichiarato in atto -. La sentenza della Cassazione n. 1217/2011, invero, concernerebbe un caso - non sovrapponibile a quello in esame - di donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto per sé e, successivamente alla propria morte, congiuntamente, alla moglie ed al figlio. La fattispecie oggetto della pronuncia citata da controparte si riferisce al caso differente da quello in esame del il c.d. usufrutto successivo "congiuntivo", cioè disposto a favore di una pluralità di soggetti che contemporaneamente diventeranno usufruttuari all'atto dell'estinzione del primo usufrutto (come dal manuale Busani pag. 2053 nota 2347).
Secondo controparte troverebbe applicazione l'art. 17, comma 1, lett. c del D.Lgs. n.346/1990 nella parte in cui "in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro ". Tale tesi parte da un'assimilazione dell'usufrutto successivo all'usufrutto congiuntivo, con accrescimento (a favore dell'alienante e di un terzo con diritto di accrescimento fra loro) ipotesi in cui - a norma dell'art. 46, comma 3, del DPR.131/1986 - la base imponibile per il trasferimento della nuda proprietà è rappresentata dalla differenza tra il valore della piena proprietà ed il valore dell'usufrutto calcolato tenendo conto dell'età del più giovane dei riservatari.
Si tratterebbe di interpretazione minoritaria, secondo cui l'art. 796 del codice civile, con l'espressione "l' usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente", prevederebbe un solo usufrutto, esteso anche a favore della persona e delle persone a cui vantaggio è prevista la riserva dopo il donante, cioè un usufrutto riservato a favore del donante insieme con l'altra persona o con le altre persone, cui la riserva si riferisce, con una successione rispetto al donante soltanto cronologica.
Al riservatario "dopo" il donante, secondo tale interpretazione, spetterebbe non un nuovo diritto successivo a quello del donante bensì lo stesso diritto del donante, "potenzialmente" già costituito anche a suo favore.
La locuzione "ma non successivamente" verrebbe intesa in maniera tale che non si avrebbe mai un usufrutto successivo. Infatti, la locuzione verrebbe intesa come riferita ai soli usufruttuari successivi/riservatari, nel senso che dopo la morte del primo usufruttuario, i successivi acquisiscono tutti contestualmente il diritto di usufrutto stabilito a loro favore. Peraltro, nel caso in questione, si ha un solo riservatario (il figlio A P), per cui la citata locuzione non verrebbe considerata.
Tale tesi, peraltro, non tiene conto del fatto che l'attribuzione a favore del terzo riservatario (o dei terzi riservatari) è, comunque, subordinata alla condizione sospensiva della premorienza del donante;
con la conseguenza che, se questo evento non si verifica, la stessa attribuzione resterà per sempre priva di efficacia.
Ma se anche l'usufrutto si considerasse unico, non bisogna dimenticare che l'unico titolare che attualmente ne gode è il primo riservatario e che l'estendersi (dopo la morte del donante) dell'usufrutto al successivo riservatario appare, al momento dell'atto, solo potenziale e condizionato: non potendosi ignorare il fatto saliente della attuale inefficacia dell'attribuzione al secondo riservatario nonché - come si è rilevato - della possibilità che l'inefficacia resti definitiva con il non avverarsi dell'evento futuro e incerto della premorienza del donante.
In conclusione, è da ritenere che in ipotesi di usufrutti successivi gravanti la nuda proprietà, non potrebbe dirsi costituito a favore del secondo riservatario alcun usufrutto, in quanto l'attribuzione a suo favore di un nuovo diritto reale di godimento potrà avere efficacia solo "se" e "quando" si realizzerà l'evento della premorienza del donante.
2. Sulla rettifica di valore.
Premesso quanto sopra, risultando il valore dichiarato in atto inferiore al valore automatico (euro 53.000,00 a fronte di ? 116.169,56 calcolato dall'ufficio), l'Ufficio con l'avviso di rettifica e liquidazione oggetto di impugnazione, ha proceduto - ai sensi degli art. 51, comma 2, e 52 comma 5 - bis del D.P.R. n. 131/1986 - alla rettifica dei valori dichiarati in base al valore venale in comune commercio. Tanto, secondo i valori OMI relativi al tempo del rogito (in base alle rilevazioni di cui a pagg.5 a 7 dell'Avviso).
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- La Ricorrente, con memoria datata 7 giugno 2022, ha ribadite le argomentazioni già svolte in atto introduttivo.
- All'odierna udienza di trattazione, tenuta in via telematica ai sensi dell'art.27 del DL.137/2020 (conv.in L.176/2020), con partecipazione delle Parti da remoto, queste, dopo l'esposizione del caso da parte del Giudice relatore, hanno ribadite le rispettive argomentazioni e concluso confermando le richieste come formulate in atti. Il Collegio, dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di Ricorrente si presenta accoglibile nei termini meglio di seguito illustrati.
A) Anche ritenendo condivisibile l'orientamento assunto dall'Ufficio a fondamento della pretesa, ciò non significa che da un contestuale rogito con cui il disponente conceda la nuda proprietà, riservando a sé l'usufrutto e dopo la propria morte al figlio (quale terzo), debba derivare un ingiustificato aggravamento delle obbligazioni fiscali da tale atto conseguenti.
In sostanza, pur assumendo che la donazione della nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore del disponente e di terzo, dia luogo a due distinti negozi, l'effetto della costituzione del secondo usufrutto (dopo quello del donante), si perfeziona con l'accettazione nelle dovute forme, da parte di quest'ultimo, effettuata prima della morte del donante.
La Cassazione con la sentenza 24 luglio 1975 n.2899 (citata anche dall'Ufficio), ha infatti affermato: " da tanto consegue che, qualora il donante riservi l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un terzo, come consentito dall'art.796 cod.civ., il donatario della nuda proprietà acquista il pieno dominio dalla cessazione dell'usufrutto del donante, se il terzo riservatario non abbia accettato prima della morte del donante stesso ". Con ciò evidenziando che, il nudo proprietario, laddove intervenga l'accettazione da parte del riservatario terzo, non diviene proprietario con la morte del donante, essendosi sostanziato il diritto del terzo di, a propria volta, fruire del diritto reale di godimento. Ciò, senza soluzione di continuità alcuna. Tale decisione, riportata a commento proprio dell'art.796 cod.civ., giunge a tale conclusione dopo aver premesso che: " Mentre la donazione con riserva di usufrutto in favore del donante configura un negozio unitario, avente ad oggetto il trasferimento immediato della nuda proprietà, e, a termine, il trasferimento dei diritti corrispondenti all'usufrutto, mantenuti temporaneamente dal donante, la donazione con riserva di usufrutto a favore di un terzo dà luogo a due distinti negozi: - un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario, ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo ". Offerta, che si perfezione con l'accettazione del terzo.
Pertanto, anche secondo tale lettura della norma codicistica, la disposizione di usufrutto successiva appare essere valida nei confronti dei terzi "primi chiamati", senza considerare il donante/riservatario. Il divieto di usufrutto successivo di cui all'ultima parte dell'art.796 cod.civ., parrebbe quindi indirizzato ad eventuali ulteriori usufruttuari, non nominati congiuntamente con il secondo. A prescindere dall'effetto dell'accrescimento.
Da considerare, al riguardo, come l'art.698 cod.civ.in tema di "Usufrutto successivo" preveda: "La disposizione con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne".
Il principio, mutatis mutandis, dovrebbe valere anche quanto alla disposizione fatta dal donante (che riserva a sé l'usufrutto e dopo di lui a terzi).
B) Svolte le considerazioni di cui sopra, il trattamento fiscale di una donazione di nuda proprietà gravata da usufrutti, o più precisamente, da un usufrutto a favore del Donante riservatario e da una offerta di usufrutto successivo a favore di terzo (il FI), perfezionatasi contestualmente, il regime dell'imposizione indiretta da applicare dovrebbe tener conto dell'avvenuto contestuale perfezionamento dei due negozi. Perfezionamento, che rende attuale, al momento della stipula del rogito, il peso del diritto reale del terzo che, nella sostanza dei fatti, graverà la nuda proprietà dopo la morte del disponente/riservatario (più vecchio).
La soluzione interpretativa adottata dall'Amministrazione finanziaria del resto, non si presenta indenne da eventi, che produrrebbero modifiche alla posizione fiscale del contribuente. Ciò laddove si consideri, che anche laddove il donante riservi l'usufrutto a sé e a terzo in modo congiunto con diritto di accrescimento (solo caso, che per l'Ufficio vedrebbe determinata l'Imposta in relazione ad un imponibile ottenuto con riferimento al parametro del più giovane degli usufruttuari), laddove il terzo (più giovane) premorisse al più vecchio/donante riservatario, sarebbe necessaria la riliquidazione dell'Imposta sulla donazione (su nuova registrazione da parte del Notaio?), calcolata in relazione al peso dell'usufrutto riferito al più vecchio. Irrilevante essendo l'effetto dell'accrescimento. Diversamente, si produrrebbe un vantaggio tributario a favore degli obbligati al pagamento delle imposte sul trasferimento liberale, che è bene ricordare ha pur sempre ad oggetto la nuda proprietà, non gli usufrutti.
E' in tale contesto, che assume rilievo quanto affermato dalla Cassazione, con la sentenza dep.20 gennaio 2011 n.1217, secondo la quale: "Con riferimento invece al nudo proprietario va invece rilevato che, nell'ipotesi prevista dall'art. 796 c.c., il valore del bene ad esso donato viene individuato non in modo progressivo, come per i plurimi usufruttuari, ma con riferimento ad un unico momento, cioè quello della donazione, e va affermato che lo stesso deve quindi essere calcolato tenendo conto della situazione come a quel momento prevedibile secondo l'id quod plerumque accidit. Detto valore dovrà quindi essere depurato del valore dell'usufrutto calcolato facendo riferimento all'età del più giovane dei beneficiari di tale diritto, cioè di colui che, prevedibilmente, morirà dopo il più anziano ritardando a tale data il consolidamento della piena proprietà.". Principio, valido a prescindere dal caso concreto portato al giudizio della Corte, in cui comunque anche il donante aveva riservato a sé l'usufrutto (prima di moglie e figlio congiuntamente).
Seguendo l'orientamento di Parte pubblica in tema di Imposte sulla liberalità, si trattava di usufrutti successivi e non congiunti a quello del donante riservatario. Anche in quel caso, infatti, si sarebbero avuti due atti distinti. Il primo che prevedeva la cessione della nuda proprietà gravata dal peso a favore del donante, da registrare subito e da calcolare in base all'età del donante;
un secondo atto, quello che conferiva l'usufrutto a favore di moglie e figlio in modo congiunto, da portare a registrazione solo laddove si fosse relaizzata la condizione "si praemoriar". Questo sì da portare a imposizione con calcolo riferito al più giovane, in quanto usufrutto congiunto con accrescimento.
Diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio, ai fini che in questa sede rilevano, non sarebbe applicabile l'art.46 comma terzo del DPR.131/86. Comma che si riferisce, in entrambi i casi da esso riguardati, a "rendita" (cioè l'usufrutto) costituita "congiuntamente". Nel caso oggetto di lite, invece, si tratta di usufrutto successivo e non congiunto, gravante su donazione di nuda proprietà. La norma di riferimento dovendo essere comunque quella di cui alla lett.c) del secondo comma di detto articolo (richiamato dall'art.48 ai fini del calcolo del valore della nuda proprietà). Assumendo, tuttavia, come età della persona alla cui morte dovrà cessare il peso dell'usufrutto, quella del più giovane tra gli usufruttuari (ex art.796 cod.civ.). Tanto, in forza dell'ordinaria aspettativa di vita dei due che, al momento della registrazione dell'atto (quindi della liquidazione del tributo), comporta la permanenza del diritto di godimento del terzo a gravare la nuda proprietà.
Anche, in tale ipotesi infatti, laddove fosse il più giovane a premorire, l'ufficio dovrebbe poter procedere alla riliquidazione della maggiore imposta.
C) La novità della questione di diritto e la controvertibilità della materia del contendere, con rara giurisprudenza, consentono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.