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Sentenza 25 luglio 2022

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Nell'ipotesi di donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto, da parte del disponente, per sé e dopo di sé, a favore di un terzo, il valore della nuda proprietà ai fini dell'imposta di registro è determinato quale differenza tra il valore della proprietà e quello dell'usufrutto, dovendo quest'ultimo esser calcolato applicando il coefficiente riferito al più giovane degli usufruttuari (dovendosi considerare le "aspettative di vita" di colui che ha la le maggiori probabilità di essere il più longevo tra gli usufruttuari), ai sensi dell'art. 46, c. 2, lett. c, TUR (e non del comma 3 dell'art. 46 cit., come preteso dall'Ufficio).

Riferimenti normativi: D.p.r. n. 131/1986, art. 46; art. 796 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., sent. 1217/2011.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Savona, sez. I, sentenza 25/07/2022, n. 276
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Savona
    Numero : 276
    Data del deposito : 25 luglio 2022
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