CTP
Sentenza 18 novembre 2021
Sentenza 18 novembre 2021
Massime • 1
La motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente, a pena di nullità, di conoscere in modo compiuto ed intellegibile, la pretesa impositiva, per valutare da subito sia l'impugnazione sia la contestazione di tale pretesa.
L'impugnazione dell'atto da parte del contribuente che sia riuscito a comprendere in autonomia le ragioni giuridiche sottese alla ripresa erariale non sana il vizio di motivazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
Al momento il testo del provvedimento non è disponibile.