CTP
Sentenza 18 novembre 2021

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente, a pena di nullità, di conoscere in modo compiuto ed intellegibile, la pretesa impositiva, per valutare da subito sia l'impugnazione sia la contestazione di tale pretesa.

L'impugnazione dell'atto da parte del contribuente che sia riuscito a comprendere in autonomia le ragioni giuridiche sottese alla ripresa erariale non sana il vizio di motivazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Modena, sez. III, sentenza 18/11/2021, n. 489
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Modena
    Numero : 489
    Data del deposito : 18 novembre 2021
    Fonte ufficiale : Scarica documento

    Testo completo