Sentenza 18 gennaio 2007
Massime • 1
Sono nulli gli atti in caso di mancata loro comunicazione al contribuente ai sensi dell'art. 6- commi 1 e 5 - della legge n. 212/2000 anche se concernenti attività di liquidazione ex art. 36 bis DPR n. 600/73.
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Sul provvedimento
Testo completo
Con ricorso depositato in data 22.04.2006 e sottoscritto dal difensore delegato , la S.r.l. " RA NO " con sede in Marsicovetere produceva opposizione ad una cartella esattoriale per recupero credito d'imposta relativa all'anno d'imposta 2000 , emessa dall'Agenzia delle Entrate di Potenza in applicazione dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73 , controllo automatizzato della Dichia razione Modello Unico 2001.=
Nella opposizione prodotta la parte in diritto sostiene la nullità della cartella esattoriale perchè notificata sulla base della disciplina transitoria di cui all'art.
1 - comma 5 - delle legge 156/2005 che presenta irragionevoli e conseguenti contrasti con l'art. 3 della Costituzione;
nullità dell'atto impugnato per violazione del l'art.
6 - comma 1 e 5 - della legge 212/2000 giacché , non essendo stato notificato al ricorrente l'atto accertativo dal quale deriva l'iscrizione a ruolo e non risultando dalla cartella esattoriale i motivi della imposizione tributaria , si é impedito al contribuente di fornire chiarimenti o documentazione a sostegno della dichiarazione prodotta.
L'Agenzia delle Entrate di Potenza , costituendosi in giudizio controdeduce al ricorso di parte sostenendo la legittimità del proprio operato giacché conforme a quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs 106/2005 convertito in legge 156/2005 la quale ha innovato profondamente la materia inerente alla notificazione delle cartelle esattoriali e che infine la violazione dell'art.
6 - comma 5 -della legge 212/2000 non sussiste giacché la normativa prevede la sola comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione. Che l'eventuale mancato invio di tale comunicazione , non vieta all'Ufficio di provvedere alla iscrizione a ruolo degli importi a debito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione.
Si costituisce
All'udienza di rito , su invito del Presidente , il Relatore espone i fatti.
Il difensore delegato , oltre a riportarsi al ricorso prodotto ed alle motivazioni di opposizione addotte , fa rilevare che l'Ufficio nel controdedurre non ha provveduto a produrre alla Commissione copia delle dichiarazioni fiscali richiamate , per relationem , nella cartella esattoriale impedendo così al giudice di poter espletare le proprie prerogative.
Il rappresentante dell'A.F. riportandosi alle proprie controdeduzioni richiedendo il rigetto del ricorso invita la Commissione a non tener conto di quanto verbalmente contestato dal delegato della parte in fase di discussione.
Il rappresentante della Concessionaria S.E.M. si riporta alle proprie note di costituzione.
Il collegio giudicante si ritira in camera di consiglio.
Motivi della decisione.
La Commissione , viste le eccezioni di nullità invocate dalla parte nella opposizione prodotta e la normativa , ritiene il ricorso pienamente fondate e quindi meritevole di accoglimento.
Infatti , fermo restante la mancata notifica al contribuente e prima della emissione della cartella esattoriale dell'atto accertativo dal quale deriva l'iscrizione a ruolo giacché l'Ufficio , in merito nulla controdeduce minimamente , dalla lettura della inerente normativa riscontra che gli stessi art. 36 bis del D.P.R. 600/73 , al comma 3 , e 36 ter al comma 4 sanciscono che le risultanze dell'esito della liquidazione delle dichiarazioni , a seguito di controlli automatici , devono essere comunicati al contribuente al fine di consentire allo stesso di segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente.
Ulteriormente avvalorata é , dall'art. 6 comma 1 e 5 della legge 212/2000 , la necessità di comunicare al contribuente l'esito della liquidazione a seguito di controllo automatico onde consentire , nel termine minimo di giorni trenta dalla data di tale comunicazione così come disposto dal comma 4 della succitata legge , allo stesso di trasmettere eventuali chiarimenti o documentazione ed instaurare , con l'A.F. , un rapporto di reciproca collaborazione.
Tanto premesso , questa Commissione ritiene che nel caso in esame , sussistendo realmente le violazioni invocate dalla parte , tutti i provvedimenti emessi non in rispetto delle disposizioni di cui innanzi , devono considerarsi nulli ed illegittimi.
Ritiene altresì che motivi di equità inducono alla compensazione , tra le parti , delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa , tra le parti , equamente le spese di giudizio.
Potenza 15.12.2006