CTP
Sentenza 7 giugno 2018

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Massime1

In ipotesi di fatture ritenute oggettivamente inesistenti trova applicazione il principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. in forza del quale il giudice ha facoltà di definire la controversia sulla base di un motivo di merito che risulta essere dirimente ai fini del giudizio, pur in presenza di una questione pregiudiziale. Cosicché, ai fini della decisione, le questioni formali possono essere superate dalla prova fornita dal contribuente dell'effettività della sponsorizzazione oggetto di ripresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Pavia, sez. II, sentenza 07/06/2018, n. 189
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Pavia
    Numero : 189
    Data del deposito : 7 giugno 2018
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