Sentenza 12 gennaio 2021
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Sul provvedimento
Testo completo
Intesa Sanpaolo Provis spa in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, dott. Roberto Montesion, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Coli ed Enrica Mencarelli, impugna gli avvisi di accertamento IMU anni 2015 e 2016 numeri 55 e 92, emessi da BA spa, concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Arre. Gli accertamenti sono stati emessi per mancato versamento IMU da parte della ricorrente, proprietaria di un immobile ubicato nel Comune di Arre concesso in locazione finanziaria a terzi con contratto di leasing , contratto formalmente risolto con mancata riconsegna dell'immobile da parte dell'utilizzatore. La normativa IMU stabilisce che per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo del tributo è il locatario per tutta la durata del contratto. Secondo parte ricorrente la locuzione per tutta la durata del contratto deve intendersi dalla stipula fino alla riconsegna dell'immobile; nel caso in esame, non essendo l'immobile stato riconsegnato, tenuto al pagamento dell'IMU è l'utilizzatore risultando quindi estranea la società ricorrente.
Nel ricorso la società lamenta l'illegittimità e infondatezza degli avvisi impugnati per difetto di soggettività passiva IMU della società di leasing rispetto all'immobile non riconsegnato. A sostegno della propria tesi parte ricorrente riporta la sentenza n. 19166 del 17 luglio 2019 della Cassazione, nella quale si sostiene la tesi dell'ultrattività del contratto fino a riconsegna dell'immobile. Ancora cita le istruzioni ministeriali D.M. 30/10/2012 e la legge di stabilità 2014 ove si prevede che per durata del contratto si intende il periodo che decorre dalla stipula alla riconsegna. Insiste parte ricorrente ricordando che l'utilizzatore, ai fini IMU, viene considerato un "possessore fiscale" e che prevale il concetto di dominio utile sull'immobile; riporta quindi la giurisprudenza di merito favorevole.
Infine parte ricorrente eccepisce l'illegittimità delle sanzioni ed interessi applicate in quanto la società si è comportata in buona fede e correttezza attenendosi alle disposizioni ministeriali del D.M. 30/10/2012 ed inoltre ricorre il caso di obiettiva incertezza che giustifica la non debenza delle sanzioni.
Conclude parte ricorrente con la richiesta di illegittimità e infondatezza degli avvisi impugnati dell'illegittimità delle sanzioni e interessi applicate, con vittoria di spese.
Si costituisce il Concessionario BA spa richiamando la norma dell'art.9 1 comma del dlgs.23/2011 che prevede che per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In base a detta norma, la soggettività passiva del locatario permane finchè dura il contratto di leasing a prescindere dal momento in cui avviene la materiale riconsegna del bene.
Insiste il Concessionario ricordando che quanto sopra delineato costituisce un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza e che, con la cessazione del rapporto negoziale e l'acquisizione della piena proprietà dell'immobile da parte del concedente /locatore, ritorna in capo a quest'ultimo la soggettività passiva IMU. Secondo il prevalente orientamento della Cassazione è il titolo che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene La ritardata riconsegna, continua il Concessionario, è fatto idoneo a produrre l'obbligazione risarcitoria inter partes, ma non interferisce con il rapporto tra l'Ente impositore ed il soggetto passivo come individuato per legge. La scelta del legislatore è quella di trattare in modo uguale il proprietario, il possessore e chi, come l'utilizzatore, ha un titolo che garantisce l'utilizzo dell'immobile con possibilità di riscatto. Con la risoluzione del contratto di leasing il detentore non è più locatario, né esercita diritti sul bene;
l'unico titolare di diritti opponibili erga omnes è, con la fine del contratto, il proprietario. Anche il riferimento alla norma della legge di stabilità 2014 non è secondo il Concessionario pertinente in quanto riferita ad un tributo diverso come la TASI che riguarda la generale partecipazione al costo dei servizi indivisibili.
In relazione alla richiesta di non applicare le sanzioni e gli interessi, il Concessionario rileva come non sussiste un caso di incertezza di carattere generale, ma una incertezza di tipo soggettivo che non giustifica la richiesta di parte ricorrente.
Conclude il Concessionario con la richiesta di respingere le domande di parte ricorrente e di confermare gli accertamenti impugnati, con vittoria di spese.
Osserva il Collegio che, nel caso in esame, la questione deve essere risolta partendo dalla considerazione che la tesi dell'ultrattività di taluni effetti del contratto di locazione finanziaria in virtù della quale, il conduttore utilizzatore ( sul quale, anche dopo la risoluzione del contratto e per la sola detenzione dell'immobile, gravano i rischi di perdita o deterioramento della cosa, ovvero gli obblighi di custodia e manutenzione) conserverebbe la stessa posizione che aveva in vigenza del contratto, non considera che il tutto ha rilevanza nei rapporti inter partes, mentre l'art.9 del dlgs.23/2011 basa la soggettività passiva IMU del locatario alla persistenza del vincolo contrattuale in quanto titolare di diritti opponibili erga omnes. E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico, come nel caso in esame, fa venir meno la soggettività passiva in capo all'utilizzatore determinando l'automatico passaggio della soggettività passiva in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle istruzioni ministeriali. Il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini della soggettività passiva IMU non la consegna o riconsegna del bene, ma l'esistenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore. Infatti, per il legislatore fiscale, la soggettività passiva del locatario finanziario si realizza addirittura quando il bene da concedere non è ancora venuto ad esistenza e anche quando il bene non è stato ancora consegnato dal concedente all'utilizzatore essendo rilevante, per la soggettività passiva IMU, non già l'adempimento della consegna del bene o la riconsegna, bensì appunto la sottoscrizione del contratto.
Quanto sopra si fonda sulla tesi della Cassazione espressa nella ordinanza n. 23914 del 2020 che ha esaminato la fattispecie della soggettività passiva IMU in caso di cessazione del contratto di leasing anche in relazione alla diversa posizione sostenuta con la sentenza, citata da parte ricorrente, n. 19166 del 2019. Sempre la Corte nella ordinanza 23914 dice che è evidente come le istruzioni ministeriali per la compilazione IMU per il 2012 (D.M.30 ottobre 2012) non possono certamente modificare i termini per l'individuazione del soggetto passivo di imposta come prima chiariti. Ancora la Corte dice come non si ravvisano profili di incostituzionalità nella previsione dell'art.9 interpretato nei termini sinteticamente prima esposti anche perchè la pretesa lesione di parte ricorrente del principio di uguaglianza non discende dalla norma, ma dall'illegittima condotta dell'utilizzatore verso il quale la ricorrente può azionare i rimedi che ritiene più opportuni per il recupero della disponibilità del bene e per il risarcimento dei danni.
In merito alla richiesta di non applicazione delle sanzioni e degli interessi, il Collegio ritiene che non ricorra nel caso in esame una incertezza oggettiva, bensì soggettiva, in quanto, come del resto affermato dalla stessa Cassazione nella richiamata ordinanza, la tesi sostenuta dalla Cassazione nell'ordinanza 23914 e fatta propria da questo Collegio, è conforme ai principi enunciati dalla prevalente giurisprudenza anche di Cassazione.
Sulle spese, il Collegio ritiene giustificata la compensazione in ragione della complessità della questione e dell'esistenza comunque di pronunce diverse sia pure minoritarie.
P.Q.M.
La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.