Sentenza 19 maggio 2021
Massime • 1
La cartella esattoriale con la quale l'Ufficio chiede il pagamento a titolo di Ires ed Iva delle somme iscritte a ruolo può essere, indifferentemente, firmata indifferentemente sia in formato PADES che in formato CADES, perché ciò che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indifferentemente in uno dei due formati predetti, in forza delle garanzie che la firma digitale conferisce al documento medesimo, atteso che la firma digitale è il risultato di una procedura informatica- detta validazione- che garantisce l'autenticità e l'integrità di documenti informatici. Tali modalità garantiscono, e rendono valida, anche la notifica dell'atto effettuata tramite PEC.
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Sul provvedimento
Testo completo
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a molo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Pertanto, la sanzione d'invalidità dell'atto impositivo può essere irrogata, in caso di omissione del c.d. avviso bonario, solo nelle ipotesi di "rilevante incertezza" sui dati esposti nella dichiarazione (cfr. anche Cass.22 aprile 2015.n. 8154; Cass. n. 190.3.3 dcl2016). In. ossequio ai suddetti principi, deve escludersi nel caso di specie la necessità della previa notifica dell'avviso bonario in quanto non sussistevano rilevanti incertezze sulla dichiarazione trattandosi di semplice riscontro dell'omesso versamento di tributi autoliquidati. Destituiti di fondamento si profilano gli ulteriori rilievi formali sollevati dalla società contribuente in ordine alla cartella impugnata. Con riferimento alla questione della sottoscrizione digitale della ·cartella, occorre rilevare che con sentenza n. 1026612018, pubblicata il27 aprile 2018, le Sezioni Uniti Civili della Suprema Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto in relazione agli atti del processo in forma di documento informatico: «Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES edi tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni *.p7m e *.pdf, edevono, quindi essere n'conosciute valide ed efficaci anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna". Secondo la Suprema Corte il predetto principio ermeneutico deriva dal diritto dell'DE, e, in particolare, dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell'8 settembre 2015, e dal Regolamento (UE) n. 91012014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999193 l CE. Le Sezioni Unite, infatti, sottolineano che "secondo il diritto dell'UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosiaCMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF(Portable Document Format) Advanced Electronic Signature [...] sono equivalenti e devono essere riconosciute econvalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna'. Il Supremo Consesso continua precisando che ''[...] al fine di garantire una disciplina uniforme della firmadigitale nell'UE, sono stati adottati gli standard europei mediante il c.d. regolamento eiDAS [...] che impongono agliStati membri di riconoscere le firme apposte secondo determinati standard tra i quali figurano sia quello CAdES siaquello PAdES(Cons.Stato,sez.3, 27 l 11 l 2017, n.5504)". Analogamente, afferma la giurisprudenza di legittimità, "secondo la normativa nazionale, la struttura deldocumento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES". Infatti, il certificato di firma è inserito nella busta crittografica, che è presente in entrambi gli standard abilitati; la differenza consiste nel fatto che nel caso del formato CAdES il file generato si presenta denominato con l'estensione finale <*.p7m>, mentre nel caso del formato PAdES, invece, l'art. 12 non fornisce alcuna indicazione perché tecnicamente il file sottoscritto digitalmente, in base a tale standard, mantiene il comune aspetto
b) integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione);c) non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento) [...]», nonché le specifiche tecniche del processo telematica contenute nell'art. 12 del provvedimento direttoriale del 16 aprile 2014 (in attuazione dell'art. 34, co. 1, del D.M. n. 44/2001). La citata Agenzia specifica che la finna digitale in formato CAdES dà luogo a un file con estensione finale <*.p7m>, che può essere apposta a qualsiasi file e per visualizzare il documento sottoscritto è necessaria un'applicazione specifica;
mentre la firma digitale in formato PAdES è un file con normale estensione < *. pdf >, che può essere letto con i comuni Readers disponibili per questo formato. Il Supremo Consesso, a seguito di predetto excursus logico e normativa, conclude che si deve escludere che le disposizioni tecniche vigenti, sia a livello nazionale (anche il D.Lgs n. 217/2017 che apporta alcune modifiche al codice dell'amministrazione digitale), sia a livello euro unitario, "comportino invia esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né sonoravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie diautenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmenteammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni *.p7m e * .pdf ': Quanto, al procedimento di notificazione della cartella impugnata, giova ricordare che l'art. 14 del decreto legislativo n.159 /2015, al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nel contesto delle procedure di notifica, ha introdotto la possibilità (obbligatorietà per le imprese individuali o societarie e per i professionisti iscritti in albi o elenchi) che la notifica avvenga con le modalità di cui al D.P.R. 11.2.2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale INI-PEC. Tali modalità consentono, pertanto, la notifica via PEC. Pertanto, asserire la mancata osservanza dello schema legale tipico previsto per questo particolare mezzo di notifica significa effettuare una affermazione assolutamente generica e priva di riscontri concreti. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale non solo la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) della legge n.53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2 che l'atto sia notificato via PEC in formato PDF, ma è sufficiente che l'attestazione di conformità all'originale informatico sia apposta nella documentazione che in tal caso sostituisce la mancanza di firma digitale. Nella stessa ordinanza, la Suprema Corte richiama l'applicazione del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo sancita dalle SS.UU. con sentenza 7665 del 18 aprile 2016. A tal proposito occorre evidenziare che l'asserzione, circa la valutazione della corrispondenza tra il file allegato in formato PDF e il suo originale, è liberamente valutabile dal giudice ex art.116 c.p.c. ed è elemento importante per stabilire la reale conoscenza o la mancata conoscenza dell'atto di cui si è destinatario. Conclusivamente, deve ritenersi che la cartella impugnata soddisfi i requisiti di validità prescritti dalla legge ed è altresì conforme ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità. Per le considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato. La regolamentazione delle spese processuali, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in e 2.350,00.