CTP
Sentenza 12 gennaio 2001

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Massime3

In virtu' del disposto dell'art. 1 della L. 16/06/27 nr. 1766 le Universita' a grarie sono proprietarie e nel possesso di fondi rustici di loro pertinenza ed a loro catastalmente intestati. I terreni in questione, potenzialmente produtt ivi di reddito, sono pertanto da ricomprendere nel concetto di terreno agricolo di cui alla lett. c) dell'art. 2 del D.Lgs. 504/92. Le Universita' agrarie sono percio' tenute al pagamento dell'ICI, non essendo, oltretutto, comprese nell'elencazione prevista dall'art. 7 lett. a) del D. Lgs. 504/92; norma, tra l'altro, insuscettibile di interpretazione analogica.

L'art. 8 d:Lgs. 546/92 e' applicabile d'ufficio dalle commissioni tributarie in ogni fase e grado del processo, anche, quindi, in difetto di specifica istanza della parte interessata.

L'avviso di accertamento riferito a qualsiasi imposta non puo' considerarsi illegittimo per la mancata ossevanza della norma che disciplina la partecipazione al procedimento, atteso che l'art. 13 co. 2 della L. 241/90 esclude che le disposizioni contenute nel. cap. III (tra cui appunto l'art. 7 che disciplina la partecipazione al procedimento) si applichino ai procedimenti tributari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Viterbo, sez. IV, sentenza 12/01/2001, n. 323
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Viterbo
    Numero : 323
    Data del deposito : 12 gennaio 2001
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