Sentenza 12 gennaio 2001
Massime • 3
In virtu' del disposto dell'art. 1 della L. 16/06/27 nr. 1766 le Universita' a grarie sono proprietarie e nel possesso di fondi rustici di loro pertinenza ed a loro catastalmente intestati. I terreni in questione, potenzialmente produtt ivi di reddito, sono pertanto da ricomprendere nel concetto di terreno agricolo di cui alla lett. c) dell'art. 2 del D.Lgs. 504/92. Le Universita' agrarie sono percio' tenute al pagamento dell'ICI, non essendo, oltretutto, comprese nell'elencazione prevista dall'art. 7 lett. a) del D. Lgs. 504/92; norma, tra l'altro, insuscettibile di interpretazione analogica.
L'art. 8 d:Lgs. 546/92 e' applicabile d'ufficio dalle commissioni tributarie in ogni fase e grado del processo, anche, quindi, in difetto di specifica istanza della parte interessata.
L'avviso di accertamento riferito a qualsiasi imposta non puo' considerarsi illegittimo per la mancata ossevanza della norma che disciplina la partecipazione al procedimento, atteso che l'art. 13 co. 2 della L. 241/90 esclude che le disposizioni contenute nel. cap. III (tra cui appunto l'art. 7 che disciplina la partecipazione al procedimento) si applichino ai procedimenti tributari.
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Sul provvedimento
Testo completo
L'Universita' Agraria di NI ha proposto autonomi ricorsi avverso i singoli avvisi di accertamento in rettifica numeri 4763/93, 4764/94,
4765/95, 4766/96, 4767/97, 4768/98, relativi agli anni 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, emessi dal Comune di NI in materia di ICI il
24.03.2000 e notificati il 25.03.2000, chiedendo l'annullamento degli avvisi e la condanna del Comune al rimborso di eventuali interessi sulle somme che
1a ricorrente fosse stata costretta a pagare nelle more dei giudizio.
I1 Comune di NI si e' costituito in giudizio depositando singoli fascicoli contenenti le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione, chiedendo il rigetto dei ricorsi e la riunione degli stessi.
Alla udienza pubblica del 16.12.2000, sull'accordo delle parti, esistendo evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva, i ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell'art. 29 del D.L.gs. n. 546/92 per un'unica trattazione degli stessi.
L'Universita' Agraria di NI con i ricorsi ha richiesto l'annullamento dei singoli avvisi in rettifica per i seguenti motivi:
1) esclusione dell'Universita' Agraria di NI dai soggetti passivi dell'ICI;
2) illegittimita' degli avvisi di accertamento in rettifica per inosservanza del disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per omessa comunicazione dell'inizio del procedimento in materia di ICI;
3) illegittimita' degli avvisi di accertamento in rettifica per mancanza della indicazione della fonte normativa.
La ricorrente ha poi depositato in termini una memoria illustrativa con la quale in particolare a sostegno del primo motivo di ricorso ha dedotto che:
- la particolare disciplina pubblicistica regolante le Universita' Agrarie
(Legge 1766/27 e relativo regolamento R.D. 332/1928) fa venire meno il presupposto per l'applicazione dell'ICI;
- i beni immobili delle Universita' agrarie per la loro inalienabilita' ed intrasferibilita' sono insuscettibili di valutazione economica finche' non siano immessi sul mercato;
- le esenzioni di cui all'art. 7 del D.LGS 504/92 lett. a) sono dirette a soddisfare interessi pubblici identici a quelli tutelati dall'art. 88
T.U.I.R. che non assoggetta gli enti gestori di demani collettivi all'IRPEG,
per cui si rende necessaria una interpretazione analogica;
- le Universita' agrarie quali enti gestori di demani collettivi possono annoverarsi tra quelli di cui alla esenzione prevista dall'art. 7 lett. I)
D.Lgs 504/92 in quanto non svolgono attivita' commerciale in via esclusiva;
- l'Universita' agraria di NI non e' titolare di alcun diritto reale sui beni facenti parte del demanio collettivo.
Con la memoria illustrativa la ricorrente ha poi eccepito:
4) la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 lett. a) D.Lgs 504/92 nella parte in cui non ricomprende le Universita' agrarie tra gli enti esenti;
5) la non applicabilita' delle sanzioni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs
546/92.
Infine la ricorrente alla udienza del 16/12/2000 ha eccepito:
6) la nullita' assoluta degli avvisi di accertamento in rettifica per gli anni 1993 al 1997 in virtu' dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 in quanto le entrate locali sono sotto l'egida dei Comuni solo per i periodi di imposta successivi all'entrata in vigore della predetta Legge.
Osserva la Commissione:
1)
Le Universita' agrarie sono proprietarie e nel possesso dei fondi rustici di loro pertinenza, e a loro catastalmente intestati, come si desume dall'art. 1 della L. 16.06.1927 n. 1766.
Infatti l'intestazione catastale di terreni e fabbricati in capo alle
Universita' Agrarie non e' un mero artificio normativo ma corrisponde alla situazione giuridica effettiva, una volta che dalla disciplina positiva sulla materia emerge che la titolarita' del diritto di proprieta' sui terreni (e fabbricati) in questione appartiene alle predette associazioni e non gia' agli utenti dell'uso civico, neppure quali contitolari.
I terreni gravati da uso civico sono di proprieta' delle associazioni ed i cittadini ai quali compete l'uso, non sono in quanto tali, comproprietari del terreno;
bensi' ciascuno ha, sullo stesso, un diritto di godimento per l'esercizio di determinate facolta' (legnatico, pascolo ecc.) aventi natura
"reale" in quanto non sussistono nei confronti dell'associazione agraria o del Comune, ed e' lo stesso titolare che, con azione diretta, si procura l'utilita' che ne costituisce l'oggetto e la sua concorrenza con altro identico diritto sullo stesso bene, con la conseguente necessita' del suo coordinamento, da luogo ad una situazione di comunione, che la dottrina definisce "senza quote", giacche' il godimento e' destinato a soddisfare le facolta' che corrispondono al contenuto dell'uso, senza predeterminazioni quantitative.
Si tratta di una situazione collettiva che nulla ha a che vedere con
1'istituto della comunione di diritto privato, i cui principi generali,
quindi, risultano del tutto inapplicabili.
Pertanto l'Universita' Agraria di NI e' un Ente Territoriale minore,
che gestisce un demanio collettivo, ma i beni che si appartengono a tale demanio, non sono di proprieta' dei cittadini di NI che ne godono,
bensi' dell'Universita' Agraria che ne e' intestataria catastalmente come si desume dall'art. 1 della L. 16/06/1927 n. 1766.
La titolarita' del diritto di uso civico ed il suo esercizio non sempre attribuiscono al cittadino il possesso del terreno, terreno che, pertanto,
rimane nel potere di fatto (in forza dello ius possidendi) dell'Universita'
Agraria, come nei casi di godimento da parte dei cittadini di diritti di legnatico, fungatico, ghiandatico, del solo diritto di trarre dagli alberi alcune utilita', in ordine ai quali, il possesso del terreno rimane all'Universita' e non viene attribuito all'utente.
Tali terreni sono certamente produttivi potenzialmente di reddito per le
Universita' Agrarie e quindi ricompresi nel concetto di terreno agricolo di cui alla lett. c) dell'art. 2 del D.lgs 504/92.
I1 terreno agricolo e' assoggettato ad ICI se destinato ad esercizio di attivita' agricola (Circolare Ministero delle Finanze 21/05/1994 n. 65).
Diverso puo' essere invece il caso in cui i terreni di proprieta'
dell'Universita' Agraria siano assegnati in godimento agli associati in forza di un titolo legittimo che attribuisce loro lo "ius possidendi" sui terreni stessi.
In tal caso, poiche' soggetto passivo dell'ICI e' anche colui che gode di un diritto reale sull'immobile (a norma dell'art. 3 del D.lgs 504/92 che annovera tra i soggetti passivi otre al proprietario anche il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), e che quindi e' nel possesso dello, stesso (presupposto dell'imposta ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 504/92 e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti sul territorio dello Stato), il pagamento dell'imposta spetta all'effettivo possessore.
Il Comune di NI ha inviato all'Universita' Agraria la nota del
04/01/2000 con 1a quale ha chiesto alla stessa di comunicare, ai fini dell'accertamento del tributo, non solo la data di trasferimento di proprieta' di alcuni terreni, ma anche l'elenco dei terreni concessi in enfiteusi e dei rispettivi "livellari" alla data dell'01/01/1993 e successive modifiche.
Spetta infatti all'Universita' Agraria di mostrare al Comune che i singoli terreni, intestati catastalmente alla stessa, sono affidati in possesso a soggetti che hanno diritto alla relativa legittimazione.
La nota del Comune di NI e' rimasta priva di risposta.
In conclusione le Universita' Agrarie debbono ritenersi tenute al pagamento dell'ICI e tale conclusione trova sicuro conforto nel disposto dell'art. 46
del R.D. n. 332 del 26/02/28, contenente il regolamento per l'esecuzione della L. 1766/1927 sul riordino degli usi civici che stabilisce che: "quando le rendite delle terre gravate da uso civico non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'associazione agraria, potra',
per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti".
Appare priva di valido fondamento l'asserita equiparazione tra Comune ed
Universita' Agraria ai fini e per gli effetti dell'art. 4 del D.lgs 504/92,
perche' e' palese che tale norma riguarda il Comune come ente impositore
(soggetto attivo) e la disposizione esonerativa tende ad evitare che il
Comune paghi l'imposta a se medesimo, come risulta chiarito alla Circolare
del Ministero delle Finanze n. 14 del 05/07/1993.
Tale Circolare appunto chiarisce che il Comune di per se stesso non e'
esente dall'ICI perche' la norma di cui all'art. 4 prescinde totalmente dalla destinazione dei beni riferendosi ai soli immobili di proprieta' o posseduti dal Comune (diversi da quelli destinati ad uso istituzionale per i quali opera l'esclusione di cui all'art. 7 lett. a), che insistono sul territorio comunale, mentre per tutti gli altri immobili che non insistono sul territorio del Comune l'ICI e' dovuta, per cui anche i Comuni sono soggetti passivi di detta imposta.
Il riferimento per analogia fatto dalla ricorrente all'art. 22 della L. 449
del 27/12/1997 in relazione all'art. 88 del T.U.I.R. (DPR 917/86) non e'
attinente alla materia del contendere, perche' le norme hanno presupposti diversi.
I1 presupposto dell'applicazione dell'IRPEG e' il possesso di redditi, in denaro o in natura, mentre il presupposto dell'ICI e' il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs 504/92) situati sul territorio dello Stato. Ai fini dell'imposizione dell'ICI risulta irrilevante l'uso cui l'immobile e'
adibito, per cui tale imposta si configura chiaramente come un'imposta diretta di tipo patrimoniale reale.
Inoltre, anche 1'aiuto interpretativo offerto dal combinato disposto dei suddetti articoli, non fa che confermare la non assimilabilita' della posizione delle Universita' Agrarie a quella dei Comuni.
La L. n. 497/97 e' successiva sia alla normativa istitutiva dell'IRPEG sia alla normativa istitutiva dell'ICI (D.lgs 504/92) pertanto se il legislatore avesse voluto escludere dai soggetti passivi dell'ICI gli enti gestori di demani collettivi si sarebbe espresso edificando la disciplina dell'ICI,
cosi' come ha modificato quella dell'IRPEG (T.U.I.R. DPR 917/86).
La ricorrente ha fatto altresi' riferimento alla L. 692 dell'01/12/81 che ha previsto l'esclusione dell'applicazione di ogni imposta a tutti i negozi e provvedimenti giudiziario-amministrativi aventi ad oggetto beni civici.
A prescindere che tale norma riguarda solo ed esclusivamente le imposte attinenti le sentenze, le ordinanze e i decreti aventi ad oggetto i trasferimenti di beni civici, la stessa non fa che confermare la volonta'
del legislatore di ritenere le Universita' Agrarie soggetti passivi dell'ICI, perche', se cosi' non fosse, ne avrebbe previsto l'esenzione anche ai fini di tale imposta.
Si osserva ancora che il decreto istitutivo dell'ICI non contiene nessuna esenzione dal tributo ne specificamente per le Universita' Agrarie e neanche per gli Enti Locali Territoriali minori e che l'elencazione soggettiva prevista dall'art. 7 lett. a) e' specifica e non e' consentito farne una interpretazione in via analogica, cosi' da ricomprendere in essa soggetti non espressamente menzionati.
Pienamente condivisibile e' il parere espresso dalla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle
Finanze: "l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs
504/92, e' applicabile unicamente agli immobili, destinati a compiti istituzionali, posseduti da quei soggetti espressamente ivi indicati, tra i quali non sono ricompresi gli Enti Universitari"; "per il caso di specie,
agli immobili posseduti dall'Universita' Agraria di NI (terreni soggetti ad uso civico o dati in concessione, fabbricati locati ecc.) non e'
applicabile neanche la norma di esenzione di cui alla lett. i) del citato art.
7. Infatti, per poter usufruire di tale esenzione e' necessario che nell'immobile o sull'immobile, utilizzato da un Ente pubblico non avente per scopo esclusivo il lucro (art. 87, comma 1, lett. c) del DPR 22/12/86 n.
917), venga materialmente ed esclusivamente svolta una di quelle attivita'
agevolate (assistenziali, previdenziali, sanitarie ecc.) individuate tassativamente dal legislatore nel citato articolo".
Dello stesso identico tenore e' il parere espresso dal Servizio Fiscalita'
Locale della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio del Ministero
delle Finanze: "l'Universita' Agraria non rientra fra gli Enti previsti dall'art. 7 D.lgs 504/92 per i quali vige l'esenzione dal pagamento dell'ICI
(Stato, Regione, Province, Comune) ne fra gli immobili di cui alla lett. i)
stesso articolo". "Pur trattandosi di Ente che svolge funzioni parificabili di fatto a quelle istituzionali del Comune, l'Ente di cui trattasi rimane pur sempre al di fuori della casistica di cui al succitato articolo (vedasi
Circolari emanate dalla Direzione Generale della Fiscalita' Locale relativa all'IACP e all'assoggettabilita' dello stesso che ha finalita' similari)".
In ogni caso la risoluzione del Ministero delle Finanze del 25/06/1994, n.p.
2/1242 ha chiarito i seguenti principi: "l'ipotesi di esenzione prevista dalla lett. i) non e' suscettibile di interpretazione analogica, al pari di qualsiasi altra disposizione di carattere agevolativo" ed ancora "l'ipotesi di esenzione prevista dalla lett. i) non fa riferimento agli immobili destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali degli Enti non commerciali bensi' a quelli utilizzati dagli stessi per lo svolgimento di specifiche attivita'".
Per quanto sopra esposto ritiene la Commissione che il primo motivo di ricorso riguardante l'esclusione dell'Universita' Agraria di NI ai soggetti passivi dell'ICI debba essere respinto perche' infondato.
2)
Non sussiste la eccepita illegittimita' dell'avviso di accertamento per inosservanza dell'art. 7 della L. 241/90 (partecipazione al procedimento amministrativo), perche' come osservato correttamente dalla difesa del
Comune di NI, l'art. 13 della medesima legge al comma 2 stabilisce che le disposizioni contenute nel capo III e quindi anche quella prevista dall'art. 7, non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
3)
Infondata e' anche la eccepita illegittimita' dell'avviso di accertamento per mancanza della indicazione della fonte normativa che ha dato origine alla pretesa della imposta.
La delibera comunale che determina per l'anno in contestazione l'aliquota
ICI non necessariamente deve essere citata nell'avviso di accertamento perche' la stessa e' soggetta a regime di pubblicita' e quindi deve considerarsi, attraverso tali forme, nota a tutti i soggetti destinatari.
Inoltre il D.Lgs 504/92 non prevede all'art. 11 in alcun modo la necessita'
della indicazione degli estremi di tale delibera comunale.
4)
Con la memoria illustrativa la difesa dell'Universita' Agraria di NI
ha eccepito la incostituzionalita' dell'art. 7 lett. a) nella parte in cui non ricomprende l'Universita' Agraria tra gli Enti esenti.
Osserva la Commissione che la eccezione di incostituzionalita' appare infondata.
La ricorrente non ha indicato gli articoli della Costituzione che sarebbero in contrasto con l'art. 7 lett. a) del D.Lgs 504/92 nella parte in cui non ricomprende l'Universita' agraria tra gli Enti esenti dall'ICI.
In ogni caso, come correttamente osservato dalla Direzione Regionale delle
Entrate per il Lazio del Servizio Fiscalita' Locale del Ministero delle
Finanze, la posizione delle Universita' Agrarie e' identica a quella degli
Istituti Autonomi Case Popolari.
La Corte Costituzionale con la sentenza 12 aprile 1996 n. 113 ha gia'
dichiarato inammissibile identica questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 1, 6 e 7 del D.Lgs 504/92 nella parte in cui non prevedono l'esenzione dell'ICI, o quantomeno una disciplina differenziata per gli immobili di proprieta' degli II.AA.CC.PP..
Pertanto va respinta l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla parte ricorrente, sia perche' non motivata con l'indicazione degli articoli della Carta Costituzionale che crebbero stati violati, sia perche' analoga questione e' stata gia' ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza sopra indicata e con altra del 2 aprile 1999 n. 119, che se pur attinenti agli II.AA.CC.PP., riguardavano la medesima questione.
5)
L'Universita' Agraria di NI con la memoria illustrativa del ricorso ha richiesto in via subordinata la non applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 546/92.
Non trattasi di un motivo nuovo ed aggiunto in quanto la norma invocata e'
applicabile d'ufficio dalle Commissioni Tributarie in ogni fase del giudizio, anche in difetto di specifica istanza in tal senso da parte del contribuente interessato (Cass.10/04/1990 n. 2981).
Si deve ritenere che nella fattispecie sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 8 sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Infatti non vi e' dubbio che ci si trovi in presenza di una norma tributaria di per se stessa incerta in ordine alla esclusione o meno delle Universita'
Agrarie dall'applicazione dell'ICI, tanto che lo stesso Ente impositore ha dovuto chiedere il parere degli organi demandati al controllo della fiscalita' locale, e che il contribuente abbia agito in buona fede.
Ritiene pertanto la Commissione che non siano applicabili le sanzioni inflitte con gli avvisi di accertamento in rettifica che devono percio'
essere escluse.
6)
Alla udienza del 16/12/2000 la parte ricorrente ha eccepito la nullita'
assoluta degli avvisi di accertamento per gli anni dal 1993 al 1997 in virtu' dell'art. 52 del D.Lgs 446 del 1997 in quanto le entrate locali sarebbero sotto "l'egida" dei Comuni solo a partire dall'entrata in vigore di tale legge.
Trattasi di motivo nuovo e quindi inammissibile.
A norma dell'art. 24 del D.Lgs 546/92 la possibilita' di integrare i motivi dedotti in sede di ricorso e' ammessa solo se resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera dell'altra parte.
Con la nuova disciplina del processo tributario e' venuta meno la facolta'
prevista dal previgente DPR 636/72, mediante la quale il ricorrente, con le memorie, poteva esercitare liberamente il potere di integrare i motivi del ricorso.
Nella fattispecie tale condizione non si e' verificata in quanto il Comune
non ha depositato alcun documento non conosciuto dalla controparte.
In ogni caso il motivo dedotto e' palesemente infondato perche' il potere impositivo dei Comuni scaturisce dalla norma istitutiva dell'ICI ed il richiamo alla decisione che 1a Commissione Provinciale di Vicenza n.
564/2000 e' palesemente inconferente, perche' attiene all'applicazione retroattiva dei valori di riferimento delle aree fabbricabili, stabiliti in forza della potesta' regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997
n. 446 per periodi d'imposta pregressi a tale legge.
Negli avvisi di accertamento in rettifica impugnati non emerge che l'imposta sia stata applicata in forza di regolamento del Comune di NI adottato ex art. 52 D.Lgs 446/97 ed applicato retroattivamente.
Per la complessita' della vicenda giudiziaria, per la natura dei soggetti puo' ritenersi che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La commissione respinge i ricorsi riuniti e dichiara non applicabili le sanzioni di natura non penale - spese compensate.
Cosi' deciso in Viterbo il 16 dicembre 2000.