CTP
Sentenza 13 dicembre 2017

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In tema di agevolazioni prima casa, che l'Ufficio ha revocato sul presupposto che la ricorrente, come dichiarato nell'atto di compravendita, era residente all'estero per lavoro: si rileva che all'atto di acquisto dell'immobile la contribuente era effettivamente residente nel Regno Unito ma, a far data dal 21.10.2008, richiedeva ed otteneva la residenza nell'immobile acquistato; si ricava che la ricorrente è stata residente in Italia, a Santa Fiora, fino al 20.7.2012, data in cui si è nuovamente trasferita nel Regno Unito, iscrivendosi all'AIRE. Da quanto sopra evidenziato, appare che chiaro che le notifiche dell'avviso di liquidazione e della cartella esattoriale, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza di Santa Fiora sono nulle. Ciò fa cadere anche la sollevata inammissibilità del ricorso per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Grosseto, sez. II, sentenza 13/12/2017, n. 423
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Grosseto
    Numero : 423
    Data del deposito : 13 dicembre 2017
    Fonte ufficiale : Scarica documento

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