Sentenza 18 maggio 2021
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Sul provvedimento
Testo completo
Il ricorrente espone: svolge la professione di commercialista dal 1987.
Nell'anno 2004 costituì, insieme ai suoi figli, la società XX Srl la quale nello stesso anno assunse la disponibilità di un immobile in leasing che l'anno successivo venne concesso in locazione al commercialista ricorrente il quale lo adibì a studio professionale.
Secondo l'Ufficio tali operazioni sarebbero state poste in essere con l'unico scopo di aggirare la norma che all'epoca vietava ai professionisti di dedurre fiscalmente i canoni leasing pur relativi ad immobili strumentali all'attività.
Con l'accertamento oggi impugnato l'Ufficio recupera a tassazione in capo al ricorrente i costi relativi all'affitto dello studio (euro 24.694,00) accertando maggiori imposte per euro 11.682,00, oltre interessi per euro 2.154,60 e irrogando sanzioni per euro 10.513,80.
Parte ricorrente contesta carenza di motivazione e inapplicabilità della normativa riferita all'abuso di diritto perché nel caso di specie le operazioni effettuate sono pienamente lecite ed hanno una motivazione economica o di opportunità che va oltre il risparmio fiscale.
L'intestazione di un immobile ad una società presenta infatti il vantaggio di una maggiore tutela nei confronti di eventuali creditori che facessero valere eventualmente anche crediti conseguenti allo svolgimento di un'attività professionale rischiosa quale quella svolta dal ricorrente.
Anche le incognite riferite ai rapporti personali con una ex moglie consigliavano un acquisto non facilmente aggredibile.
Osserva ancora che anche il vantaggio fiscale è tutto da dimostrare perché in caso di successiva cessione del bene riscattato la plusvalenza è sempre imponibile in capo alla società mentre non lo è dopo cinque anni dall'acquisto in capo al professionista.
Espone ancora la difesa di parte ricorrente che anche ammesso e non concesso che si fosse in presenza di operazione parzialmente elusiva la ripresa dovrebbe limitarsi ai canoni di leasing dedotti anche in considerazione del fatto che, sulla differenza tra canone di locazione pagato dal professionista e canone di leasing dedotto dalla società, quest'ultima ha pagato le imposte.
Al solo scopo di evitare la prosecuzione del contenzioso parte ricorrente propone una mediazione sulla base di quanto sopra esposto con conteggi per i cui dettagli si rinvia al ricorso.
Parte ricorrente infine contesta l'irrogazione delle sanzioni in primo luogo perché quando, negli anni 2004-2005 si sono realizzate le operazioni contestate non esisteva l'articolo 10 bis della legge 212-2000 e non esisteva Giurisprudenza che ritenesse immanente un principio anti abuso mentre l'articolo 37 bis del d.p.r. 600-1973 (unica disposizione vigente ed applicabile ratione temporis) non contemplava fattispecie analoghe.
Infine contesta decadenza dal potere di accertamento perché le operazioni asseritamente elusive si sono concretizzate negli anni 20042005 e quindi l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla loro contestazione entro il 31/12/2010.
Si costituisce l'Ufficio riepilogando anzitutto il trattamento fiscale degli immobili strumentali dei professionisti secondo le varie normative susseguitesi negli anni considerati.
L'Ufficio quindi riepiloga gli aspetti e le particolarità che inducono a ritenere l'operazione priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio di imposta;
la riconducibilità della compagine sociale allo stesso professionista;
la sostanziale inattività della società intestataria dell'immobile.
La società appositamente costituita per l'acquisizione dell'immobile da destinare all'attività professionale del socio non ha effettuato altre operazioni immobiliari ad eccezione della locazione dell'immobile ad uso strumentale del contribuente;
la sede della società è la medesima sede dello studio notarile;
la società non ha utenze intestate né personale dipendente;
può dunque concludersi che la società sia stata costituita a quest'unico scopo.
Il fatto che questa società non può essere considerata come operativa rende evidente come la scelta operata dal contribuente non sia di carattere organizzativo e gestionale, bensì evidentemente elusivo.
L'Ufficio ribadisce la correttezza dei calcoli del dovuto con dettagli per i quali si rinvia agli atti.
Osserva ancora che non tutte le ragioni extrafiscali sono esimenti rispetto alla censura fiscale, ma solo quelle valide affinché il contribuente possa invocare l'esimente delle valide ragioni extra fiscali, è necessario che la stessa operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza.
L'Ufficio espone quindi i conteggi in forza dei quali non ha ritenuto di aderire alla proposta di mediazione avversaria.
Quanto alle sanzioni osserva che queste sono sanzioni amministrative la cui applicazione è consentita;
contesta infine mancanza di decadenza.
Entrambe le parti hanno depositato successive memorie per ribadire e approfondire i concetti sopra illustrati.
Parte ricorrente conclude in via principale per l'annullamento dell'atto impugnato ed in subordine per un ricalcolo degli importi in diminuzione e l'annullamento delle sanzioni.
L' Ufficio insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione osserva che i fatti esposti nella loro materialità e successione non sono in discussione, essendo invece in discussione solo la loro interpretazione a fini fiscali.
Nel caso di specie sembra alla Commissione indubitabile che questa società non operativa sia stata a suo tempo costituita con l'unico scopo di ottenere un risparmio fiscale: in ogni caso lo scopo del vantaggio fiscale era sicuramente prevalente sugli altri ipotetici scopi di utilità menzionati dal ricorrente.
Nessun dubbio che il vantaggio fiscale sia indebito in quanto conseguenza di operazione elusiva: rimane il problema della quantificazione che è controversa tra le parti.
Esaminati gli atti e considerate le circostanze sembra alla Commissione che la quantificazione dell'Ufficio riferita agli importi relativi alle imposte eluse sia accettabile e corretta.
La Commissione tuttavia ritiene senz'altro condivisibile l'osservazione formulata dalla difesa di parte ricorrente relativa all'indebita irrogazione di sanzioni perché, come ben messo in luce dalla difesa del ricorrente, è principio universalmente accettato sia dalla Dottrina che dalla Giurisprudenza europea che non possano essere irrogate sanzioni (in particolar modo sanzioni assimilabili nelle loro caratteristiche a quelle penali come è il caso di quelle di cui stiamo discutendo), se non in forza di una norma entrata in vigore prima del compimento degli atti sanzionati.
Nel caso ha perfettamente ragione la difesa di parte ricorrente nel rilevare che all'epoca in cui furono poste in essere le contestate operazioni di costituzione di società costituita con l'unico, o comunque prevalente, scopo di ottenere un vantaggio fiscale, non erano ancora applicabili le sanzioni oggi applicate.
In base al richiamato principio di legalità nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una Legge entrata in vigore prima della Commissione delle violazioni.
Va anche osservato che all'epoca della costituzione della contestata società in merito non vi era Giurisprudenza che ipotizzasse l'irrogazione di sanzioni per il comportamento tenuto.
Il ricorso merita pertanto accoglimento parziale con l'annullamento delle sanzioni irrogate e conseguente compensazione delle spese considerati tutti gli aspetti di una vicenda che ebbe origine in anni lontani e proseguì in epoca in cui vi è stata una considerevole evoluzione normativa e giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Commissione accoglie parzialmente il ricorso dichiarando non dovute le sanzioni. Respinge nel resto. Spese compensate.