CTP
Sentenza 13 maggio 2014

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Un atto di esecuzione, sebbene di norma escluso dalla giurisdizione tributaria, è reso illegittimo per nullità in caso di omessa notificazione del corrispondente atto prodromico quale la cartella esattoriale con cui l'ente creditore ha esercitato la pretesa tributaria; infatti la mancata notificazione della cartella comporta un vizio nella sequenza procedimentale prevista dalla legge che rende inefficace il titolo esecutivo.

Il "catalogo" degli atti impugnabili nel processo tributario va riferito non tanto agli atti nominativamente indicati, ma piuttosto all'individuazione di categorie di atti considerati in relazione agli effetti giuridici da questi prodotti con la conseguenza che la norma, in tal caso, è suscettibile di interpretazione estensiva in ossequio alle norme di tutela del contribuente (artt. 24 e 25 della Costituzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Potenza, sez. I, sentenza 13/05/2014, n. 495
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Potenza
    Numero : 495
    Data del deposito : 13 maggio 2014
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