Sentenza 30 ottobre 2015
Massime • 1
L'attività istruttoria condotta ex art. 32, co. 1 Dpr 600/73 e art. 51, co. 2 Dpr 633/72 (cd. indagini finanziarie) può riguardare sia il contribuente sia le persone del suo nucleo familiare, e le movimentazioni su conti correnti (in particolare i versamenti, posto che la sentenza della Corte costituzionale 228/14 ha privato di rilevanza i prelevamenti) possono essere poste alla base di un maggior reddito di lavoro autonomo imponibile, senza che tale estensione a soggetti terzi necessiti di specifica autorizzazione. Da tale presunzione il contribuente si libera solamente fornendo prova, puntuale e documentale, della loro estraneità all'attività produttiva. Tale prova risulta ancor più rigorosa se anche il contribuente risultava cointestatario del rapporto di conto corrente bancario acceso da parte della moglie, facendo con ciò presumere un utilizzo promiscuo dello stesso. Rif. Art. 32, co. 1, Dpr 600/73; Art. 51, co. 2, Dpr 633/72; Cass. 3 agosto 2012, n. 14026; Cass. 4 agosto 2010, n. 18083.
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Sul provvedimento
Testo completo
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