CTP
Sentenza 28 maggio 2021

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Secondo gli insegnamenti della suprema Corte di Cassazione, il chiamato all'eredità che abbia ad essa validamente rinunciato non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i succedibile "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (cfr. Cass., Sez. n. 5, Ord. n. 15871/2020).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Imperia, sez. I, sentenza 28/05/2021, n. 177
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Imperia
    Numero : 177
    Data del deposito : 28 maggio 2021
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