Sentenza 28 maggio 2021
Massime • 1
Secondo gli insegnamenti della suprema Corte di Cassazione, il chiamato all'eredità che abbia ad essa validamente rinunciato non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i succedibile "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (cfr. Cass., Sez. n. 5, Ord. n. 15871/2020).
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Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso questa Commissione in data 3/9/2019 B I proponeva ricorso avverso il procedimento di iscrizione di ipoteca legale n. 052201814660000109001, notificato dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 15.3.2019, e contro il "dettaglio dei debiti" attribuiti al contribuente nell'ambito di tale procedimento.
La ricorrente precisava che il provvedimento era stato emesso a fronte del mancato pagamento di una cartella esattoriale e della notifica di un avviso di accertamento.
B I eccepiva la violazione dell' art. 52 lett. g del D.L. 69/2013 atteso che l' ipoteca era stata iscritta su un immobile adibito a residenza personale. Nel merito precisava di non avere debiti verso l'Erario e di non ritenersi coobbligato per i debiti del defunto fratello.
La ricorrente rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI: dichiarare nullo, annullabile e comunque inefficace e per l'effetto revocare annullare e, comunque, dichiarare inefficace sia la procedura di iscrizione di ipoteca emessa il 22.2.2019, notificata il 15.3.2019 dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione di Imperia, sia il "dettaglio dei debiti" meglio specificati in atti e attribuiti al contribuente, e tutti gli atti preparatori, presupposti e, comunque, connessi. Con vittoria di spese processuali.
In via pregiudiziale e interinale instava per la sospensione dell'esecuzione della procedura di iscrizione di ipoteca.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione evidenziando le ragioni di diritto che confermavano la possibilità di procedere, nel caso di specie, ad iscrizione di ipoteca legale. Precisava che l'Agente della Riscossione non può rispondere del procedimento antecedente l'emissione del ruolo.
L' Ufficio della Riscossione rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI:
1. in via cautelare, di respingere, per insussistenza dei presupposti di legge, l'istanza di sospensione formulata da controparte;
2. in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in relazione al secondo motivo di doglianza, per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992;
3. nel merito del primo motivo di doglianza, di rigettare il ricorso, per quanto argomentato.
In ogni caso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
In data 9.9.2019 interveniva volontariamente nel giudizio l'Agenzia delle Entrate di Imperia rilevando che gli avvisi di accertamento, notificati prima della rinunzia all' eredità, non erano mai stati impugnati;
conseguentemente la pretesa tributaria era divenuta definitiva.
L'Agenzia delle Entrate rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI:
1. in via cautelare, di respingere, per insussistenza dei presupposti di legge, l'istanza di sospensione formulata da controparte;
2. in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in relazione al secondo motivo di doglianza, per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992;
3. nel merito del primo motivo di doglianza, di rigettare il ricorso, per quanto argomentato.
In ogni caso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio,
All' esito della Camera di Consiglio la Commissione respingeva l'istanza di sospensione degli atti esecutivi.
Nel prosieguo le parti depositavano memorie illustrative, conclusionali e di replica.
All' udienza del 15 aprile 2021 la controversia veniva decisa sulla base degli atti, in applicazione dell'art. 27 del D.L. 137/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il ricorso sia suscettibile di accoglimento.
In punto di fatto va precisato che l'iscrizione ipotecaria è riferita all'avviso di rettifica e liquidazione inerente la dichiarazione di successione di C M, deceduto il 19/09/2014. L' avviso risulta notificato alla ricorrente in data 4 aprile 2016.
Il debito tributario, così come individuato nell' avviso di rettifica e liquidazione, ha dato origine all'avviso di accertamento esecutivo n. TL5010401268/2017, notificato il 3/10/2017, ed alla cartella di pagamento n. 05220160006388864001.
Tali atti non sono stati impugnati dalla B I;
conseguentemente, secondo la prospettazione degli Uffici Finanziari, la pretesa tributaria è divenuta definitiva. Ciò determinerebbe l'impossibilità, ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, di impugnare l'iscrizione ipotecaria per vizi che non siano propri della stessa. Ne consegue, inevitabilmente, sullo specifico motivo di doglianza, l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.Lgs. n. 546/1992.
Tale prospettazione è respinta dalla ricorrente, la quale eccepisce in primo luogo che l'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede espressamente che l'agente di riscossione non può dar luogo alla espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adibito all'uso abitativo e lo stesso vi risieda anagraficamente.
Osserva sul punto la Commissione che l'art. 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede in capo all'ente della riscossione la facoltà di procedere all'iscrizione di ipoteca presso i Pubblici Registri, una volta decorso inutilmente il termine per il pagamento della cartella (o dell'accertamento "esecutivo"), "anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere [....] quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro".
Da ciò deriva che non sussiste il divieto di iscrizione dell'ipoteca sulla prima casa del contribuente in stato di morosità; tale divieto solo con riferimento all'espropriazione immobiliare, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 602/73.
In secondo luogo B I eccepisce di avere formalmente rinunciato alla eredità, comparendo dinanzi al Tribunale di Imperia in data 5 maggio 2016. Anche gli altri eredi legittimi di C M (il figlio C G) avevano a loro volta rinunciato alla eredità. Tutto ciò prima che gli venisse notificato l'avviso di accertamento esecutivo n. TL5010401268/2017
Tale avviso riguardava il dettaglio dei debiti accumulati dal defunto C M, debiti che l'Agenzia delle Entrate intende recuperare nei confronti degli eredi legittimi.
In ordine a questa problematica, la Commissione ritiene di doversi attenere ai principi generali dell'ordinamento civile, in questo caso da considerarsi prevalenti sulle ragioni di natura procedurale del diritto tributario. Ed invero, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, "Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili. (In applicazione del principio, la S. C. ha escluso che, anche antecedentemente alla rinuncia, AL avesse titolo per l'iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato rinunciante all'eredità dopo l'iscrizione stessa) - Sez. SA, Ordinanza 15871 del 24.7.2020.
Trattasi di giurisprudenza costante e consolidata;
cfr. Ordinanza 13639 del 30.5.2018; sentenza n. 8053 del 29.3.2017.
La Commissione non ha motivo per discostarsi da tali orientamento giurisprudenziale, univoco e consolidato.
Nelle motivazioni sin qui esposte sono contenuti tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Tenuto conto della complessità delle questioni di diritto dibattute;
considerato altresì che la ricorrente ha trascurato di chiarire tempestivamente la sua posizione nei confronti del Fisco, lasciando che l'avviso di rettifica e liquidazione e l'avviso di accertamento esecutivo divenissero definitivi, si impone una integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso n. 212/2019 proposto da B I. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.