Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
Anche nei confronti del medico non vi è autonoma organizzazione se utilizza marginalmente beni strumentali o compensa terzi per la sua sostituzione nei casi autorizzati dalla normativa.
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Sul provvedimento
Testo completo
OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con istanza del 18.05.2010 la sig.ra RB Siebezzi, nata a [...] il [...] e ivi residente a [...]n.
Fatto La dott.ssa Siebezzi, svolse l'attività di medico pediatra convenzionata con il S.S.N. dal 2006 al 2008, avvalendosi di pochi beni strumentali quali un computer ed un'autovettura. La ricorrente, ritenendo di non essere soggetta all'IRAP, depositava presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Venezia 1, istanza di rimborso per gli anni in esame. Essendo trascorso il termine di cui all'art. 21 comma 2, del D.Lgs. 546/1992, senza che l'Ufficio avesse provveduto al rimborso o manifestato diniego, si è venuto a formare il tacito rifiuto alla restituzione dell'IRAP. La dott.ssa Siebezzi, impugna il silenzio - rifiuto dell'Ufficio formatosi sull'istanza presentata, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.Lgs. 546/1992 e chiede a questa On. Commissione, di accogliere il ricorso, riconoscendo l'immediato rimborso dell'IRAP versata oltre interessi maturati e maturandi, con condanna delle spese.
Il 06.05.2011, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia - Ufficio Controlli, si costituisce in giudizio presentando le proprie controdeduzioni, obbiettando la collaborazione di un lavoratore dipendente. Conclude chiedendo di rigettare il ricorso perché infondato, con vittoria delle spese.
In sede di udienza sono presenti per la ricorrente il dott. Bullo e per l'Ufficio il dott. Perrotta che depositavano giurisprudenza.
P.Q.M