CTP
Sentenza 13 luglio 2021
Sentenza 13 luglio 2021
Massime • 1
Per quanto concerne la deducibilità ai fini IRAP, i c.d. "premi puntualità", ossia quegli sconti concessi in relazione alla puntualità di pagamento delle forniture di merci, sono da considerarsi "sconti finanziari" e non "sconti commerciali" ove concessi esclusivamente in virtù delle modalità temporali di pagamento delle fatture.
Riferimenti: OIC 12; DM 9/4/1998; art. 2425-bis c.c.
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Sul provvedimento
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