CTP
Sentenza 24 giugno 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

1. Considerato che l'art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90 pone riguardo al solo "acquisto" (ergo non anche al restauro) dei beni "mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione", immobile per il quale esclusivamente il legislatore spende la parola , intendendo con essa il rifacimento di uno status preesistente, le spese sostenute per il ripristino di oggetti mobili non vanno ricomprese fra quelle passibili del beneficio e qualunque estensione si configura come arbitraria e per ciò stesso illegittima.

2. Circa le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute da società di persone, sono ammesse alla fruizione da parte dei soci persone fisiche ove riferite ad "ad immobili non rientranti tra i beni strumentali o beni merci", mentre "resta esclusa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti su abitazioni possedute da società immobiliari e concesse in locazione a terzi".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Aosta, sez. I, sentenza 24/06/2019, n. 20
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Aosta
    Numero : 20
    Data del deposito : 24 giugno 2019
    Fonte ufficiale : Scarica documento

    Testo completo