Sentenza 24 giugno 2019
Massime • 1
1. Considerato che l'art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90 pone riguardo al solo "acquisto" (ergo non anche al restauro) dei beni "mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione", immobile per il quale esclusivamente il legislatore spende la parola
2. Circa le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute da società di persone, sono ammesse alla fruizione da parte dei soci persone fisiche ove riferite ad "ad immobili non rientranti tra i beni strumentali o beni merci", mentre "resta esclusa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti su abitazioni possedute da società immobiliari e concesse in locazione a terzi".
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Sul provvedimento
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