Sentenza 4 agosto 2022
Massime • 1
Laddove il contribuente dia dimostrazione che l'abitazione dallo stesso occupata abbia una superficie calpestabile inferiore a quella risultante secondo le regole per l'accatastamento, ha diritto al rimborso della differenza in più della Tassa rifiuti corrisposta al comune, rispetto a quella dovuta.
Non può essere accolta la richiesta di risarcimento danni avanzata dal contribuente verso il comune, basata sull'omessa informativa della possibilità, per il contribuente, di denunciare l'effettiva superficie calpestabile dell'alloggio utilizzato. Tanto, non essendo previsto, tale obbligo,da alcuna norma.
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Sul provvedimento
Testo completo
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rogito del 14 giugno 2005 il sig. V. acquistava l'appartamento sito in Millesimo, 32/2, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Millesimo al Foglio 1, Mappale 564, sub. 71, in Località Piangiaschi, interno 2, piano T, scala C (oggi civico 32), Cat. A/3, Cl. U, Vani 5, superficie catastale 95 m2, rendita catastale euro 400,25.
Sia dal rogito, sia dalla visura catastale risultava la superficie di 95 m2
Di conseguenza il Comune di Millesimo ha calcolato la tassa sui rifiuti per l'abitazione da lui occupata sulla base di una superficie di 95 mq: il sig. V., essendosi accorto che la superficie di tale abitazione è di soli 69 mq, chiesto il rimborso dell'imposta in eccedenza. Successivamente, rappresentato e difeso dall'Avv. G. del Foro di Milano, ha proposto ricorso - con istanza di reclamo, ai sensi dell'art. 17 bis del d. lgs. 546/1992 -, sostenendo che il Comune ha "intenzionalmente omesso di informare i residenti circa la denuncia della superficie calpestabile dell'immobile occupato ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti". Il ricorrente, nel suo ricorso con istanza di reclamo, ha chiesto:
-che il Comune di Millesimo accerti e dichiari la regolare posizione contabile-amministrativa delcontribuente circa la tassa sui rifiuti dal 2005 al 2019 e, di conseguenza, lo sgravio totale dell'atto esattoriale in oggetto in quanto integralmente saldato dal Contribuente;
-che il Comune medesimo accerti e dichiari gli importi di: 127.76 EUR, quale eccedenza pagata dal
Contribuente dal 2005 al 2011 al Comune di Millesimo sulla Tassa sui Rifiuti calcolata sulla Superficie Catastale pari 95,00 m2 dell'Immobile del Contribuente identificato in epigrafe e la Superficie Calpestabile del medesimo pari a 69,00 m2 comunicata al Comune di Millesimo mediante Denuncia dei locali ed aree tassabili per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in allegato 1; 384.43 EUR quale eccedenza pagata dal Contribuente dal 2012 al 2019; 259.78 EUR pagati dal Contribuente con modello F24 in compensazione per Tassa sui Rifiuti 2009 e 2010 in data 02/05/2019 e 04/02/2019 quale doppio pagamento, da rimborsare;
per un totale di 771.97 EUR, somma che il contribuente qualifica come esborsi che egli non era tenuto a pagare al Comune e in relazione ei quali esso aveva omesso l'informativa ai residenti circa la possibilità di denunciare in comune la superficie calpestabile dell'immobile occupato ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti;
-che si accerti e dichiari i suddetti importi di 384.43 EUR e 259.78 EUR quali crediti certi (attestatodalle allegate quietanze dell'Agenzia delle Entrate), liquidi (trattandosi di denaro pagato dall'Agenzia delle Entrate al Comune di Millesimo mediante moduli F24 in allegato) ed esigibili (dato che la prescrizione quinquennale di tale credito è stata interrotta in data 29 dicembre 2017 mediante del contribuente);
-che si accerti e dichiari il totale inadempimento dell'Ufficio Tributi del Comune di Millesimo inrelazione ai precedenti reclami del 29/12/2017 (missiva 2), 02/01/2019 (missiva 3), 06/02/2019 (missiva 5 e 6), e 12/02/2019 (istanza di reclamo 11-02-2019), nonché in relazione al negligente e colposo inadempimento dell'Ufficio Tributi del Comune di Millesimo nell'omettere l'informativa ai residenti di denunciare la superficie calpestabile dell'immobile occupato ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti risarcimento danni per l'intenzionalmente omessa informativa ai residenti circa la denuncia della superficie calpestabile dell'immobile occupato ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti;
-che si condanni il Comune di Millesimo al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente,quantificato sulla base delle giornate lavorative perse, del lucro cessante, del danno morale e da stress, del danno non patrimoniale esistenziale, del danno economico, e del danno per missive pec, nonché a corrispondere l'indennizzo sancito dall'art. 28 del DL 69/2013 causato da ritardo nel provvedere a seguito delle istanze e dei reclami del ricorrente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Millesimo, presentando controdeduzioni.
In data 6 giugno 2022 da remoto si svolgeva l'udienza, durante la quale le parti illustravano le rispettive ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione tributaria reputa accoglibile l'istanza del ricorrente volta ad ottenere la restituzione della parte di imposta pagata in eccedenza in conseguenza della dimenzione dell'abitazione, che non era di 95 mq, ma di soli 69 mq: di conseguenza il Comune dev'essere condannato alla restituzione al ricorrente della somma di euro 771,97. Il Comune medesimo dev'essere condannato altresì a versare, a favore del ricorrente, gli interessi legali a partire dalla domanda di rimborso che egli aveva avanziato nei confronti del Comune fino al saldo.
Al contrario, non pare accoglibile la domanda risarcitoria. In effetti, come viene posto in evidenza dal Comune nelle sue controdeduzioni, un Comune non è tenuto ad informare i contribuenti della facoltà o dell'obbligo di denunciare le superfici occupate in modo da consentire al Comune stesso di calcolare la tassa sui rifiuti è un obbligo di legge: si tratta, infatti, di un adempimento che discende dalla normativa.
Parimenti, questa Commissione tributaria non può accogliere l'istanza volta ad ottenere l'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 28 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, come convertito in legge. Invero, il comma 2 del medesimo art. 28 precisa che "Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento". Nella specie non risulta che l'attuale ricorrente abbia azionato il potere sostitutivo in questione: di conseguenza non può ottenere l'indennizzo, poiché a ciò osta una precisa disposizione di legge.
In ragione della soccombenza reciproca, è ragionevole disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna il Comune di Millesimo a restituire al contribuente l'importo di euro 771,97 oltre gli interessi legali dalla domanda di rimborso al saldo.
Compensa le spese di lite.
Savona, 6 giugno 2022