Sentenza 5 giugno 2015
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Sul provvedimento
Testo completo
In data 10.12.2014, il sig. "A", residente in ., (Pn), ., rappresentata e difesa in atti dal dott. "B" e dalla dott.ssa "C" entrambi domiciliati presso il loro studio in studio in .......... , ha presentato ricorso avverso gli atti n. IS_18/2014 e n. IS_19/2014 notificati in data 23.10.2014 emessi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone per l'irrogazione delle sanzioni relative all'omesso versamento del contributo unificato per precedenti ricorsi presentati dal sig. "A".
La parte ricorrente ritiene che la particolare situazione in cui si trova, e cioè il fatto che i beni mobili ed immobili siano stati oggetto di sequestro preventivo con provvedimento del Tribunale di Pordenone, giustifichi la non applicazione della sanzione sul contributo unificato.
Ritiene che l'omesso versamento non dipenda dalla volontà di non pagare ma dall'incapacità di provvedervi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, tempestivamente costituita, conferma la corretta applicazione della normativa vigente e chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Gli atti emessi dalla CTP di Pordenone conseguono al mancato pagamento del Contributo Unificato Tributario di Iscrizione a Ruolo relativamente a due ricorsi presentati dalla ricorrente.
Motivo dell'impugnazione non è l'illegittimità delle sanzioni irrogate, quanto l'invocazione di una presunta causa di non punibilità ravvisata nella presunta "incapacità economica di provvedere", che farebbe venir meno la debenza delle sanzioni.
La causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 472/1997 è applicabile solo in presenza di eventi eccezionali i quali determinano in modo necessario ed evidente il comportamento del soggetto.
Nel caso di specie il ricorrente invoca in modo improprio tale articolo per chiedere la non applicazione delle sanzioni a causa dell'incolpevole asserito stato di illiquidità finanziaria dovuto al sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la causa di non punibilità debba ampiamente essere dimostrata e che il soggetto dimostri di aver usato tutta la ordinaria diligenza possibile nel rimuovere l'ostacolo frapposto all'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria e che pur adottando un comportamento di diligenza nella gestione dell'attività economica, il dissesto finanziario abbia impedito di far fronte agli obblighi tributari.
Lo stato di mancanza di liquidità non elimina da solo il carattere di illiceità amministrativa e penale dell'omesso versamento dei tributi e l'applicazione delle relative sanzioni.
Pertanto, il mancato versamento del Contributo Unificato dovuto per accedere alla tutela della propria posizione unitamente al fatto che vi sia un sequestro preventivo di beni da parte del Tribunale, non rappresenta in alcun modo causa di forza maggiore che esclude l'applicazione delle sanzioni.
Il ricorso va respinto.
Tenuto conto della difficoltà interpretativa della norma si compensano le spese.
P.Q.M.
La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.
Pordenone, 14.05.2015