Sentenza 23 luglio 2021
Massime • 2
La responsabilità dei liquidatori ai sensi dell'art. 36, comma 4, DPR 602/73 non si riferisce alle sole imposte sui redditi e si applica anche quando la società non è formalmente in liquidazione, pur essendolo di fatto, ma gli amministratori non prendono i provvedimenti di cui agli artt 2447 - 2485 - 2486 codice civile.
La responsabilità del liquidatore è esercitabile a condizione che i tributi a carico della società siano stati iscritti a ruolo e che sia acquisita certezza legale che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione medesima.
La prova della certezza legale dei tributi e la certezza che l'attivo fallimentare non soddisferà il grado di privilegio dei crediti tributari legittimano la responsabilità del liquidatore.
Si applica la presunzione di percezione di redditi di capitale, derivanti da utili extra bilancio, al socio che non dimostra che gli utili extra-contabili hanno avuto una destinazione diversa dalla redistribuzione ai soci, ad esempio investimento o accantonamento.
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