CTP
Sentenza 3 novembre 2016

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Massime1

Gli impianti fotovoltaici rientrano negli investimenti ambientali che hanno diritto alla, detassazione fiscale prevista dalla legge Tremonti ambientale ed alla tariffa incentivante. La detassazione ambientale è consentita nei limiti del 20% del costo dell'intero investimento ed è cumulabile con le tariffe incentivanti. Tali benefici vanno riconosciuti ai titolari degli impianti fotovoltaici per aver sostenuto il costo dell'investimento e della gestione ( requisito oggettivo ) a prescindere dall'atto di concessione da parte di ente pubblico ( requisito soggettivo ). Le tariffe incentivanti in quanto contributo a fondo perduto sono comunque fuori dal campo di applicazione IVA e la cessione di energia elettrica è assoggettabile ad aliquota agevolata in favore del produttore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Chieti, sez. I, sentenza 03/11/2016, n. 561
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Chieti
    Numero : 561
    Data del deposito : 3 novembre 2016
    Fonte ufficiale : Scarica documento

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