Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 1
Gli impianti fotovoltaici rientrano negli investimenti ambientali che hanno diritto alla, detassazione fiscale prevista dalla legge Tremonti ambientale ed alla tariffa incentivante. La detassazione ambientale è consentita nei limiti del 20% del costo dell'intero investimento ed è cumulabile con le tariffe incentivanti. Tali benefici vanno riconosciuti ai titolari degli impianti fotovoltaici per aver sostenuto il costo dell'investimento e della gestione ( requisito oggettivo ) a prescindere dall'atto di concessione da parte di ente pubblico ( requisito soggettivo ). Le tariffe incentivanti in quanto contributo a fondo perduto sono comunque fuori dal campo di applicazione IVA e la cessione di energia elettrica è assoggettabile ad aliquota agevolata in favore del produttore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
che l'aliquota IVA applicata era da ritenersi corretta poiché la vendita di energia elettrica scontava l'agevolazione al 10% e la tariffa incentivante, siccome contributo a fondo perduto, era fuori dal campo di applicazione IVA. Resisteva in giudizio l'Agenzia delle Entrate facendo presente che le agevolazioni fiscali rivendicate dalla società ricorrente spettavano semmai al Comune di Torino di AN proprietario dell'energia elettrica venduta allo Stato a termini della convenzione stipulata tra le parti che configurerebbe una sorta di leasing finanziario con il particolare effetto che il corrispettivo corrisposto dall'Ente concedente alla società ricorrente andava sottoposta all'aliquota ordinaria del 20%; che il non riconoscimento degli interessi passivi era dovuto alla mancata produzione della documentazione comprovante il pagamento delle imposte effettuate nel 2011 e l'omessa contabilizzazione in tale anno. Concessa la sospensiva la causa è stata riservata a decisione nell'udienza del 10 giugno 2016 senonché emergeva una questione rileva bile d'ufficio attinente alla tempestività o meno della proposizione del ricorso in considerazione dell'assenza assoluta di elementi processuali che potessero fa ipotizzare ipotesi di allungamento di termini per l'attivazione di procedure deflattive. Con ordinanza in pari data si disponeva il rinvio della causa a data odierna onde consentire lo svolgimento del necessario contraddittorio su tale questione preliminare completamente pretermessa da entrambe le parti. Attraverso la produzione documentale della difesa della ricorrente e sulla non contestazione della controparte si poteva escludere l'inammissibilità del ricorso per i termini lunghi ( 150 gg. ) previsti a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione avvenuta il 22.10.2015 e conclusasi negativamente. Sulle contrapposte conclusioni delle parti di accoglimento e di rigetto del ricorso la causa è stata trattenuta a decisione in data odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE Secondo quanto stabilito dalla Legge 388/2000 i costi sostenuti per gli investimenti ambientali, cioè quelli necessari per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente, possono essere dedotti dalla base imponibile, c.d. detassazione ambientale prevista dalla legge c.d. Tremanti Ambientale. Tra questi tipi d'investimento rientrano anche quelli effettuati per l'acquisto e la messa in esercizio di impianti fotovoltaici perché producono energia elettrica con l'utilizzo di una fonte rinnovabile che riduce l'emissione nociva nell'atmosfera. Ne consegue l'applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dalla legge Tremanti appunto agli impianti fotovoltaici quali quello realizzato dalla T. S.r.l. in base a specifica convenzione con il Comune di Torino di AN. Al riguardo si è posto il problema della determinazione dell'investimento detassabile e della cumulabilità di detto beneficio con le tariffe incentivanti tese a remunerare i costi per la realizzazione ed esercizio degli impianti fotovoltaici. Senza entrare nei vivaci dibattiti intervenuti su tale problematica la Commissione ritiene di attenersi all'indirizzo segnato dal Ministero dello sviluppo economico nella nota del 18 giugno 2015 secondo cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all'art. 9 D.M. 19.2.2007 con la detassazione ambientale di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della L. 23.12.2000 n. 388 nei limiti del 20% del costo intero dell'investimento come iscritto in bilancio e non del solo sovraccosto ambientale. D'altronde è lo stesso dato normativa ( D.M. 5.7.2012) ad esprimersi in tal senso prevedendo la possibilità di cumulare le tariffe incentivanti del Conto energia con la detassazione ambientale purché quest'ultima non ecceda il 20% del costo dell'investimento. Pur dopo l'abrogazione della legge Tremanti Ambiente con legge 7 agosto 2012 n.134 deve comunque riconoscersi la possibilità di usufruire della detassazione per gli investimenti fatti prima dell'abrogazione delle relative disposizioni. Nel caso di specie ricorrono gli estremi quantitativi ( 20%) e temporali ( investimento avvenuto prima del 22 giugno 2012) per fruire dei benefici fiscali previsti per gli investimenti nel campo degli impianti fotovoltaici. Ciò premesso occorre affrontare la problematica sollevata dall'Amministrazione finanziaria sulla riferibilità soggettiva dei benefici sopra menzionati nel senso che gli stessi potrebbero essere riconosciuti all'Ente comunale, ma non in capo alla T. S.r.l. semplice concessionaria di un servizio in base alla convenzione tra loro intervenuta ed il cui rapporto sarebbe inquadrabile nel leasing immobiliare finanziario. Va decisamente avversata tale impostazione poiché il rapporto così come desumibile dalla convenzione non ha affatto la struttura giuridica del leasing non foss'altro perchè non è il Comune che utilizza l'impianto fotovoltaico e paga alla T. un canone, ma è il contrario, oltre al difetto assoluto della causa di finanziamento. E' appena il caso di ricordare che il Comune, a fronte dei costi di realizzazione e gestione dell'impianto fotovoltaico, si è impegnato a trasferire alla T. il corrispettivo della vendita di energia elettrica per 20 anni e le tariffe incentivanti dello Stato riservandosi una quota parte degli incassi a titolo di corrispettivo per la concessione. A questo punto bisogna interrogarsi sulla riferibilità della titolarità dell'investimento ambientale e quindi del diritto a fruire dei benefici fiscali elargiti dallo Stato. E' pacifico in fatto che chi ha realizzato l'impianto fotovoltaico, chi ha sostenuto la spesa, chi lo gestisce non è altri che la T. e quindi ad essa spettano le agevolazioni fiscali: le provvidenze economiche non possono che essere destinate a chi si fa carico degli investimenti ambientali e non a chi semplicemente ne fruisce. Nel caso di specie chi produce materialmente energia è la T. che la cede al Comune che, a sua volta, la vende allo Stato. Si può quindi trarre una prima conclusione nel senso che con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si ha diritto alla detassazione di cui alla legge Tremanti ed alle tariffe incentivanti che spettano all'autore di tale operazione, qualità che non può non essere riconosciuta alla T.S. Ad avviso della Commissione la questione della spettanza di tali benefici va risolta sul piano oggettivo piuttosto che su quello soggettivo anche perché allo Stato preme che gli investimenti ambientali siano realizzati a prescindere da chi in concreto ne fruisce. Ciò premesso e ritenuto non può sottacersi che la fatturazione dell'operazione possa considerarsi incompleta poiché manca la rappresentazione del compenso corrisposto dalla T. al Comune a titolo di corrispettivo per la concessione, ma ciò non incide sulla tassazione in questione. Il rapporto interno tra il Comune e la T. non rileva ai fini delle agevolazioni fiscali che comunque competono a quest'ultima in quanto ha realizzato l'impianto e prodotto energia pulita. Passando all'altra questione della deducibilità degli interessi passivi, la parte ricorrente ha sostenuto che la variazione in diminuzione di ? 284.864,00 apportata nella dichiarazione anno d'imposta 2012 rappresenta la rilevazione del credito per imposte anticipate nel 2011 e non contabilizzato nel 2011. A fronte della specifica contestazione della mancata documentazione comprovante le imposte anticipate e non contabilizzate la società ricorrente non ha fornito idonea dimostrazione, non potendo certo ritenersi sufficiente il generico riferimento al bilancio ed alle carte contabili, di qui il mancato accoglimento del motivo per carenza probatoria. Per quanto concerne l'evasione IVA le tariffe incentivanti in quanto contributo a fondo perduto sono comunque fuori del campo di applicazione IVA e la cessione di energia elettrica è sempre assoggettabile ad aliquota agevolata per motivi oggettivi a prescindere dalla qualità del cedente. Per il meccanismo tipico dell'IVA l'aliquota maggiorata, siccome per legge a carico del Comune, sarebbe stata più conveniente per la T. che avrebbe potuto portarla a conguaglio per altre operazioni commerciali. Per tale motivo l'evasione IVA riguarderebbe semmai il Comune e non la ricorrente. Nei termini sopra riferiti il ricorso va parzialmente accolto e la natura problematica delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato ad esclusione della deducibilità degli interessi passivi per ? 61,507,00 e compensa le spese dei giudizio tra le parti.