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Sentenza 2 agosto 2022

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L'art. 8, quarto comma, l. 212/2000 attribuisce, a tutela dell'integrità del patrimonio del contribuente, un diritto al rimborso degli oneri fideiussori obbligatoriamente sostenuti dal contribuente per non subire un prelievo tributario che poi si riveli infondato (a prescindere dall'espletamento di un'attività accertativa) o per ottenere un rimborso di cui si accerti la definitiva fondatezza. Conseguentemente, l'art. 8, c. 4, cit. comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto, trovando quindi applicazione anche con riferimento ai costi per la fideiussione che il contribuente ha dovuto prestare per ottenere un rimborso IVA ai sensi dell'art. 38-bis d.p.r. 633/72. Ed infatti con l'espressione "ha dovuto richiedere", l'art. 8 cit. si riferisce non all'esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso).

Riferimenti normativi: D.p.r. n. 633/1972, art. 38-bis; l. n. 212/2000, art. 8, c. 4.


Riferimenti giurisprudenziali: Cass., sent. 16409/2015; Cass., sent. 19751/2013.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Genova, sez. I, sentenza 02/08/2022, n. 595
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Genova
    Numero : 595
    Data del deposito : 2 agosto 2022
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