Sentenza 4 aprile 2018
Massime • 1
E' nullo l'atto di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione la plusvalenza determinata dalla vendita infraquinquennale di un terreno agricolo, notificato al ricorrente in modo incompleto. Per via della sua incompletezza, tale atto, privo di elementi essenziali necessari alla sua validità, ovvero la motivazione e la sottoscrizione da parte del rappresentante dell'Ufficio che lo ha emesso, non ha consentito alla contribuente di difendersi ed è, pertanto, da considerarsi viziato da nullità.
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Sul provvedimento
Testo completo
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22 settembre 2016, XXXXXX adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Matera
avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 67, comma 1°, del DPR 917/86,
aveva recuperato a tassazione la plusvalenza determinata dalla vendita infraquinquennale di un terreno agricolo,
acquistato dalla ricorrente in data 16/06/2009.
La contribuente denunciava:
*la nullità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 10, comma 1°, e 12, comma 4° e 7°, della L. n. 212/2000;
*la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 42, comma 2° e 3°, del DPR n, 600/73;
*l'inesistenza della pretesa tributaria.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Matera, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato
e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All' udienza odierna, la causa, previa discussione, era trattenuta in decisione. Il ricorso merita accoglimento,
per le ragioni di seguito esposte, diverse da quelle di cui al primo motivo di doglianza, con il quale
la ricorrente ha invocato la nullità dell'atto per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Invero, nonostante dalla documentazione allegata all' atto introduttivo
(e dalle stesse dichiarazioni rese da entrambe le parti) emerga chiaramente che nella specie non v' è
stato un preventivo contraddittorio che abbia anticipato la notifica dell'avviso di accertamento, detta carenza
non inficia affatto l'accertamento in questione in quanto solo per i tributi armonizzati
(e tale non è nel caso all'esame) c'è un obbligo di contraddittorio preventivo all'emissione
dell'atto la cui violazione comporta la nullità (a condizione che il contribuente enunci le ragioni che
avrebbe potuto far valere). A confermare questo orientamento è intervenuta la Cassazione con ordinanza n. 21071/2017
depositata l'11.09.2017. Tale decisione ha avvalorato la rigorosa interpretazione della giurisprudenza di legittimità
alla luce anche del fatto che la Corte costituzionale, interpellata sulla possibile incostituzionalità dell'art. 12
dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) di fatto non si è pronunciata. Fondato è invece il secondo, assorbente
motivo di ricorso con il quale è stata contestata la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 42, co. 2 e 3
del DPR n. 600/73, norma che così prevede: AVVISO DI ACCERTAMENTO Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti
d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo
dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso di accertamento deve recare
l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate,
al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato
in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto
stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento
ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano
il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento
è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso
non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma. Ebbene, dall'esame dell'atto
d'accertamento versato in atti da parte ricorrente s'evince che a lei è stata notificata una copia incompleta
dell'avviso di accertamento: in particolare, le sono state notificate sole n. 3 pagine su un atto di complessive
n. l 7. Tale atto, per via della sua incompletezza circa elementi essenziali per la sua validità, con partico-lare
riferimento alla motivazione e sottoscrizione da parte del rappresentante dell'Ufficio che lo ha emesso, non ha
consentito alla contribuente difendersi ed è, per questo, viziato e da considerarsi nullo. Alla soccombenza segue
la condanna dell' Agenzia alle spese del giudizio.
PQM
l. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto
impugnato.
2.condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere a controparte le spese del giudizio, liquidate in complessivi
Euro 820,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Matera in data 16/02/2018