Sentenza 13 febbraio 2015
Massime • 1
Il contribuente non può essere considerato obbligato in solido per l'imposta di registro se in un contratto di vendita, ai sensi dell'art. 57 - comma 1 - DPR n. 131/86, non sono per lui ravvisabili i presupposti soggettivi. "Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F."
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
Svolgimento del processo
La sig.ra --------- impugna l'iscrizione a ruolo di cui in epigrafe, conseguente ad avviso di liquidazione 30 ottobre 2008, n.469 per un'imposta di registro applicata su rogito notarile del 27 ottobre 2008, avente a oggetto svariati accordi di compravendita, in uno solo uno dei quali, peraltro, la stessa ----- figurava come parte acquirente (sul quale, peraltro, aveva versato l'IVA in luogo dell'imposta di registro).
Ciò in quanto l'Agenzia ha ritenuto di poter estendere all'odierna ricorrente, come responsabile solidale, anche l'imposta di registro relativa a un altro accordo di compravendita - che vedeva come parte acquirente, questa volta, il fratello della stessa ----- - per il fatto tale accordo era materialmente contenuto nello stesso atto notarile con cui era stato formalizzato (anche) il distinto acquisto effettuato dalla ricorrente, sopra citato.
In ricorso si deducono censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
Fissata l'udienza di trattazione, la causa è stata tenuta a decisione.
In primo luogo va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell'Agenzia, la quale fa leva sulla mai intervenuta impugnazione dell'avviso di liquidazione n. 469/2008 descritto in narrativa;
a tal fine la stessa difesa produce la relazione di notifica a mezzo posta di quell'avviso, avvenuta in data 23 aprile 2009 (cfr. ali. 3 alle controdeduzioni).
L'eccezione non merita di essere condivisa, in quanto - oltre al fatto che, come si vedrà fra breve, questa circostanza risulta coperta da giudicato in senso sfavorevole all'Agenzia - la notifica in esame non è stata, comunque, correttamente effettuata, giacché:
nella relazione di notifica si indica (in alto a destra), quale luogo di notifica, l'indirizzo di via ---------- a Cagliari;
tuttavia, nella stessa relata, si dà atto della "irreperibilità del destinatario" e si riporta, di pugno del notificatore, la locuzione "sconosciuto ", indicante il fatto che il destinatario risultava trasferito ad altro indirizzo, per l'appunto, sconosciuto.
Pertanto l'Ufficiale giudiziario avrebbe dovuto seguire la speciale procedura prevista dall'art. 60, lett. e), del d.p.r. n. 600/1973 (corrispondente alla previsione di cui agli art. 143 c.p.c. in materia di notifica degli atti processuali), che contempla il deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario (cfr. Cassazione, 4 maggio 2009, n. 10177; ma anche v. tra le altre Cass. n. 10189 de12003, n. 7268 del 2002, n. l 0799 del 1999, n. 4587 del 1997), mentre dagli atti di causa non emerge alcuna prova del rispetto di tale procedura, il che comporta la nullità della notifica.
Ciò posto si passa all'esame del ricorso nel merito, avvertendo sin d'ora che la fondatezza della prima e della terza censura, entrambe di contenuto sostanziale, consente al Collegio di ritenere assorbita la seconda doglianza.
Con il primo motivo -violazionedelprincipiodelnebisinidem- la ricorrente sostiene che l'atto impugnato si porrebbe in conflitto con precedente sentenza della II Sezione di questa Commissione 19 ottobre 2012, n. 368, mai appellata, con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del
contendere relativamente a una precedente cartella esattoriale riguardante la medesima pretesa tributaria sostanziale.
La censura è fondata.
Si osserva che con la citata pronuncia fu in effetti dichiarata la cessazione della materia del contendere, peraltro su richiesta della resistente Agenzia, per avere quest'ultima proceduto alla rettifica dell'iscrizione al ruolo per escludervi la stessa sig.ra -----, in quanto l'Ufficio si era esplicitamente dichiarato non in grado di dimostrare l'avvenuta notifica del presupposto avviso di liquidazione (lo stesso di cui si è in precedenza parlato a proposto delle questioni di rito).
Pertanto il motivo in esame merita accoglimento sulla base del noto principio secondo cui il giudicato "copre ildedotto eil deducibile", giacché -una volta chiarito che con la sopra citata sentenza fu accertata proprio l'impossibilità per l'Agenzia di provare la notifica del presupposto avviso di liquidazione- tale questione non può essere ora riproposta nel presente giudizio, mediante produzione della relata di notifica di quello stesso avviso (notifica, peraltro, invalida, come già rilevato sulle questioni preliminari).
In sostanza le due cause (quella già decisa e quella attuale) hanno sotto questo aspetto stessa causa petendi (l'avvenuta notificazione dell'atto presupposto di liquidazione) e stesso petitum sostanziale (la medesima pretesa tributaria, ancorché incardinata in un'iscrizione a ruolo formalmente diversa da quella oggetto del precedente giudizio) e l'odierna costruzione difensiva dell'Ufficio altro non è che un tentativo di fornire oggi quella prova (dell'avvenuta notificazione dell'atto presupposto) che nella precedente causa non era stata in grado di assicurare: in tal modo si cerca di eludere il citato principio dell'efficacia globalmente preclusiva del giudicato, il che conferma la fondatezza della censura in esame.
Sul punto l'Agenzia si difende richiamando un rilievo contenuto nella precedente sentenza, secondo cui "le affermazioni dell'Ufficio...inmeritoallapossibile azioneneiconfronti dellastessasig.ra ------ aseguitodinuovaiscrizionearuolo...sarannoeventualmenteoggettodialtracausa", ma detto rilievo deve essere correttamente limitato a (ipotetici) profili della vicenda non già esaminati nella precedente controversia, mentre la notifica di cui ora si discute fu, come detto, espressamente presa in considerazione in quella sede, ai fini della pronuncia dei cessazione della materia del contendere, in quanto l'Agenzia aveva ammesso di non poter dimostrare la pregressa notifica.
Conilterzomotivo-illegittimitàdell'iscrizione aruolo- la ricorrente sostiene che l'Agenzia non potesse considerarla solidalmente responsabile dell'imposta di registro principale relativa a un contratto di vendita cui era del tutto estranea, ancorché materialmente stipulato con lo stesso rogito relativo (anche) a diverso contratto del quale soltanto era parte (e sul quale, peraltro, aveva legittimamente versato l'IVA in luogo dell'imposta di registro).
La censura merita piena condivisione.
L'art. 57, comma l, del d.p.r. 28 aprile 1986, n. 131, che individua i presupposti soggettivi dell'imposta di registro, fa riferimento, per quanto ora di interesse, a "isoggettinelcuiinteressefu richiestalaregistrazione " e alle "parti contraenti": già questa prima norma di carattere generale evidenzia che il presupposto dell'imposta risiede nell'essere stati parte del contratto da registrare o quanto meno nell'avere interesse alla sua registrazione, il che, peraltro, è assolutamente ovvio, considerata la ratio dell'imposta e lo stesso "fenomeno giuridico" sul quale essa opera.
Il successivo art. 57, comma 6, precisa, poi, che se "Se un atto, alla cui formazione hanno partecipatopiùparti,contienepiùdisposizioninonnecessariamente connesseenonderivantiper lalorointrinseca naturaleunedallealtre,l'obbligo diciascunadellepartialpagamento delle impostecomplementariesuppletiveèlimitatoaquelledovuteperleconvenzioniallequaliessaha partecipato": tale previsione normativa, questa volta specificamente riferita ai rogiti contenenti più disposizioni negoziali, espressamente limita la responsabilità solidale alle sole "convenzioni" cui ciascuno dei soggetti ha partecipato, per cui ciò che conta è la fattiva partecipazione alla disposizione negoziale, non certo la mera "materiale compresenza" in unico rogito di più negozi (cfr. Cassazione civile, Sez. trib. 19/06/2009, n. 14305, che afferma i medesimi principi ancorché in relazione a un'ipotesi di imposta di registro relativa ad una sentenza emessa a conclusione di un giudizio con pluralità di parti).
La difesa dell'Agenzia obietta che la disposizione normativa dianzi richiamata, in quanto formalmente riferita alle sole "imposte complementariesuppletive ", consentirebbe implicitamente, in caso di imposta di registro cd. principale (come quella oggetto del presente giudizio), di estendere la responsabilità solidale a tutti i "partecipanti al rogito".
Questa tesi è però priva di pregio, se non altro perché comporterebbe una patente violazione del principio di uguaglianza sostanziale, introducendo una differenza di regime del tutto ingiustificata tra imposta di registro principale (che, come noto, è quella applicata al momento della registrazione o per correggere eventuali errori del contribuente) e imposta di registro suppletiva (che, come noto, è quella applicata per correggere un errore dell'ufficio); se non altro per questo deve attribuirsi alla norma un significato conforme a Costituzione, ritenendola applicabile in via analogica anche ali'imposta di registro principale.
Per quanto premesso il ricorso è fondato, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.
Cagliari, 23 gennaio 2015.