Sentenza 3 gennaio 2020
Massime • 1
La morosità del conduttore di un immobile commerciale non impedisce l'assoggettamento ad imposta dei canoni, fintanto che non sia intervenuta la risoluzione del contratto (nel caso di specie, è stata ravvisata nel momento dell'applicazione della clausola risolutiva espressa, e non già nella successiva ordinanza di convalida di sfratto). Infatti, il momento scriminante ai fini dell'assoggettamento o meno ad imposta sui redditi derivanti da contratti di locazione di immobili è la vigenza o meno degli stessi; sono quindi da assoggettare ad imposta i canoni maturati, sia pure non riscossi.
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Sul provvedimento
Testo completo
Ricorre R A avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Macerata, notificato li 3/10/2017, per il recupero dell'IRPEF relativamente all'anno d'imposta 2012 su canoni di locazione di immobile ad uso commerciale ed altro immobile ad uso abitativo, entrambi aventi sede in Civitanova Marche.
Si argomenta nel ricorso che l'avviso impugnato era stato parzialmente annullato dallo stesso Ufficio, avendo dimostrato il contribuente di aver provveduto a pagare l'imposta sul 50% dell'ammontare dei canoni riscossi per la locazione dell'immobile commerciale, essendo egli proprietario solo per tale quota, pertanto la pretesa in contestazione riguarda solamente i canoni per altro immobile, per cui il contratto era ancora operativo nell'anno 2012.
Afferma il ricorrente che deve ritenersi illegittimo l'avviso laddove l'Agenzia ritiene di assoggettare ad imposizione i canoni non riscossi per l'anno 2012, sulla base della considerazione che il contratto non era stato ancora risolto.
In proposito, illustrava di aver concesso in locazione alla soc. "S A Srl" un immobile non abitativo, ma che quest'ultima si rendeva morosa nel pagamento dei ratei dei canoni da giugno ad ottobre 2012, cosicché il proprietario locatore aveva determinato la risoluzione del contratto con lettera racc. A.R. recapitata li 18/l 0/2012, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso.
Stante la mancata restituzione dell'immobile, il locatore intimava lo sfratto per morosità, con richiesta di ingiunzione per il pagamento dei canoni scaduti. La vicenda giudiziaria si concludeva con un atto di transazione in base al quale veniva rilasciato l'immobile, con rinuncia ad esigere il pagamento dei canoni non pagati da parte del locatore e rinuncia da parte del conduttore alla domanda di risarcimento danni.
Ritiene, quindi, il ricorrente che non debba essere pagata alcuna imposta sui canoni non riscossi. Si costituisce in giudizio l'Agenzia convenuta ed afferma che la morosità del conduttore non impedisce l'assoggettamento ad imposta dei canoni, fintanto che non sia intervenuta la risoluzione del contratto di locazione.
Afferma che nel caso l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità è stata emessa li 22/1/2013, per cui sarebbe irrilevante ai fini dei canoni maturati per l'anno 2012. Conclude, quindi, chiedendo rigettarsi il ricorso per la parte ancora oggetto di contestazione, con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento parziale dell'avviso impugnato, in sede di autotutela, rimane da esaminare la legittimità della pretesa dell'Agenzia limitatamente all' assoggettamento ad imposta dei canoni non riscossi nell'anno 2012.
In proposito, conformemente alla autorevole giurisprudenza citata dall'Agenzia (Corte Costituzionale sentenza n. 362 del 26/7/2000), momento scriminante ai fini dell'assoggettamento o meno ad imposta delle rendite derivanti dai contratti di locazione di immobili è la vigenza o meno dei contratti stessi.
Dagli atti di causa risulta incontestabile che detti canoni non siano stati riscossi, come è pur vero che l'attuale ricorrente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta al punto n. 8 del contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Macerata li 1/6/2011, aveva determinato la risoluzione del contratto stesso, mediante il recapito della lettera racc. A.R.
In data 18/10/2012 (agli atti). In detta missiva, infatti, il locatore aveva chiesto il pagamento dei canoni scaduti, in mancanza di che, decorsi dieci giorni, il contratto doveva intendersi risolto di diritto ex art. 1456 C.C.
Il fatto che successivamente il locatore si sia dovuto rivolgere al Giudice chiedendo la convalida dello sfratto attiene all'esigenza di ottenere il rilascio dell'immobile, visto che il conduttore si trovava ancora nella detenzione dello stesso, nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione.
Pertanto, deve ritenersi irrilevante che la convalida dello sfratto sia avvenuto nell'anno 2013, visto che il contratto risultava già risolto fin dall'ottobre 2012. In ogni caso, però, il contratto deve ritenersi risolto a seguito dell'operatività della clausola risolutiva espressa solo decorsi dieci giorni dal 18/10/2012, data del recapito della lettera racc. A.R. come sopra. Pertanto, poiché i canoni di cui si discute sono quelli maturati fino all'ottobre dell'anno 2012, non può negarsi che per il periodo relativo il contratto di locazione era ancora operativo e, quindi, da assoggettare ad imposta i ratei dei canoni maturati, sia pure non riscossi.
Si osserva, per inciso, che, del resto, l'avvenuta transazione, come da relativa scrittura prodotta agli atti, testimonia come i canoni non riscossi abbiano avuto rilevanza ai fini della transazione medesima e, quindi, abbiano rivestito una qualche utilità a favore del ricorrente nell'economia generale dell'accordo transattivo raggiunto.
Il ricorso non può, quindi, essere accolto, ma si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, risultando comunque non riscossi i canoni di che trattasi.
P.Q.M.
La Commissione delibera di respingere il ricorso. Spese compensate.