CTP
Sentenza 3 gennaio 2020

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La morosità del conduttore di un immobile commerciale non impedisce l'assoggettamento ad imposta dei canoni, fintanto che non sia intervenuta la risoluzione del contratto (nel caso di specie, è stata ravvisata nel momento dell'applicazione della clausola risolutiva espressa, e non già nella successiva ordinanza di convalida di sfratto). Infatti, il momento scriminante ai fini dell'assoggettamento o meno ad imposta sui redditi derivanti da contratti di locazione di immobili è la vigenza o meno degli stessi; sono quindi da assoggettare ad imposta i canoni maturati, sia pure non riscossi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Macerata, sez. I, sentenza 03/01/2020, n. 10
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Macerata
    Numero : 10
    Data del deposito : 3 gennaio 2020
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