CTP
Sentenza 3 maggio 2016

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In tema di IVA, l'antieconomicità del valore dei beni ceduti, o dei servizi prestati, non consente essa sola all'amministrazione di procedere ad una rideterminazione del suddetto valore in quanto, tenuto conto del principio di neutralità dell'imposizione, e della centralità del diritto alla detrazione, l'antieconomicità dell'operazione è, di regola, irrilevante ai fini fiscali e può fondare il potere di rettifica dell'amministrazione solo quale indizio di non verità della fattura (dell'operazione, del prezzo ovvero ancora dell'inesistenza della sua inerenza) ovvero di abuso del diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Provinciale Teramo, sez. I, sentenza 03/05/2016, n. 123
    Giurisdizione : Comm. Trib. Prov. Teramo
    Numero : 123
    Data del deposito : 3 maggio 2016
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