CTP
Sentenza 3 maggio 2016
Sentenza 3 maggio 2016
Massime • 1
In tema di IVA, l'antieconomicità del valore dei beni ceduti, o dei servizi prestati, non consente essa sola all'amministrazione di procedere ad una rideterminazione del suddetto valore in quanto, tenuto conto del principio di neutralità dell'imposizione, e della centralità del diritto alla detrazione, l'antieconomicità dell'operazione è, di regola, irrilevante ai fini fiscali e può fondare il potere di rettifica dell'amministrazione solo quale indizio di non verità della fattura (dell'operazione, del prezzo ovvero ancora dell'inesistenza della sua inerenza) ovvero di abuso del diritto.
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Sul provvedimento
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