Sentenza 27 ottobre 2021
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Sul provvedimento
Testo completo
Con ricorso ritualmente presentato, . impugnava gli avvisi di accertamento TI701NR002239/2014 e n. TI701NR002240/2015, con i quali l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pordenone - sulla scorta degli avvisi di accertamento emessi dalla Direzione Provinciale di Treviso nei riguardi della società .. S.r.l. di cui la ricorrente deteneva 1'80% del capitale sociale - le aveva contestato l'occulto incasso di utili ed aveva conseguentemente recuperato le imposte dovute (segnatamente Irpef e relative addizionali) derivanti dal maggior reddito imputato alla socia sulla base degli accertati utili extracontabili rilevati in capo alla società.
Più precisamente la ricorrente chiedeva, in via pregiudiziale, la sospensione dei predetti avvisi e, nel merito, l'accertamento della nullità ovvero l'annullamento degli stessi per le seguenti ragioni:
- Nullità derivata degli avvisi di accertamento per nullità dei presupposti avvisi notificati alla società;
- Nullità degli avvisi di accertamento per violazione del diritto alla difesa per mancato svolgimento del contraddittorio c.d. anticipato ex art. 12 St. Contribuente;
- Illegittimità degli atti per carenza dei presupposti di cui all'art. 41 bis D.P.R. 600/1973 (T.U. accertamento imposte sui redditi), norma in virtù della quale sono stati emessi gli avvisi di accertamento;
- Illegittimità della procedura accertativa per violazione dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria (in particolar modo l'Ufficio non avrebbe in nessun modo dimostrato la percezione da parte della .. del maggior reddito);
- Carente motivazione in ordine agli interessi applicati;
- Carente motivazione in ordine alle sanzioni irrogate nonché violazione del principio di proporzionalità.
Con controdeduzioni di data 27/05/2020 si costituiva in giudizio Agenzia Entrate contestando la fondatezza degli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso presentato con conseguente conferma degli avvisi di accertamento gravati.
In data 03/07/2020 era depositata rinuncia alla procura da parte del costituito procuratore. Orbene, sul punto, è noto che nel processo tributario trovano applicazione gli artt. 85 e ss. c.p.c., in caso di revoca della procura e di rinuncia del difensore. La rinuncia alla procura pertanto non ha effetto nei confronti dell'altra parte, finché non sia intervenuta la sostituzione del difensore e, come noto, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte.
Alla prima udienza, rilevato che avverso gli avvisi di accertamento prodromici emessi nei confronti della società era stato presentato ricorso avanti alla Commissione Provinciale di Treviso (R.G.R. 53/2020), la causa era sospesa.
È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, nella specie riferito ad utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo del D.Lgs. n.546/92, art.1" (da ultimo Ord. Cass. 30964/2018). Ed ancora con la sentenza n.8763/15 - in senso conforme la sentenza n. 8764/15 - la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a ristretta base, "costituisce un indispensabile antecedente logico giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci". Pertanto, la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili opera a condizione che "sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, costituendo lo stesso l'indispensabile presupposto per un valido accertamento, in ordine ai dividendi, a carico dei soci (Cass. n. 2214/11, n. 9519/09)".
Divenuta definitiva la sentenza di rigetto del ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società S.r.l., era fissata udienza di trattazione, nella quale le parti rispettivamente insistevano nelle proprie conclusioni.
I motivi di ricorso sono infondati e devono pertanto essere rigettati per le ragioni nel prosieguo esposte.
Con il primo motivo di ricorso, si duole anzitutto la ricorrente della violazione dell'art. 12 L. 212/00 Statuto dei Diritti del Contribuente.
La censura non può essere condivisa: sul punto sarà sufficiente rilevare che il principio del contraddittorio procedimentale in ambito tributario trova applicazione esclusivamente con riferimento ai tributi armonizzati, stante l'origine eurounitaria del principio evocato dalla ricorrente, ovvero per quanto concerne i tributi non armonizzati l'obbligo di attivare il contraddittorio sussiste solo ove previsto da una specifica norma di legge (C. Cass. SS UU 24823/2015 e da ultimo ord. 13490/2019), fattispecie quest'ultima non ricorrente nel caso sub iudice.
Ulteriormente si osserva, per completezza, che, anche a voler recepire la ricostruzione normativa offerta in ricorso, .. non ha dedotto quali elementi avrebbe potute apportare, a tutela delle proprie ragioni, in seno al procedimento impositivo qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, ciò confermando l'infondatezza del rilievo mosso dalla ricorrente.
Del pari infondato il secondo motivo di ricorso. L'accertamento parziale di cui all'art. 41 bis D.P.R. 600/1973 costituisce uno strumento diretto esclusivamente a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile e non un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli articoli 38 e 39 del Dpr n. 600/1973 e 54 e 55 del Dpr n. 633/1972.
In altri termini la modalità procedurale de qua segue le regole classiche dell'accertamento tributario, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo (C. Cass. 34518/2019).
E' la stessa disposizione in commento a statuire che "senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie [ ... ], nonché dalle segnalazioni [ ... ], risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile [ ... ] possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili ovvero la maggior imposta da versare ... ", con l'evidente conseguenza che l'Ufficio ben può servirsene qualora, come nel caso in esame, emergano elementi da cui inferire con attendibilità la sussistenza di posizioni debitorie.
A ciò consegue la reiezione della doglianza attorea, non avendo l'Ufficio accertatore violato il disposto contenuto nell'art. 41 bis D.P.R. 600/1973.
Con ulteriore motivo di ricorso . lamenta l'inosservanza dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente illegittima tassazione degli utili asseritamente percepiti dalla ricorrente (lett. D pag. 7 ricorso).
Sul punto appare doveroso premettere che, a differenza di quanto avviene nelle società di persone ove si ha l'applicazione del principio di "trasparenza" previsto dall'art. 5 Tuir, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa trova applicazione la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati (a fronte della circostanza che per poter effettuare la tassazione dei redditi in capo ai soci di società di capitali è necessaria un'apposita delibera, la quale manca per definizione in ipotesi di utili extra-contabili accertati in capo alla società).
Come da ultimo confermato con l'ordinanza 19794/2020, deve ribadirsi anche in questa sede che non vi è contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado "in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e reciproco controllo dei soci nella gestione sociale": nel caso qui in esame la ricorrente è socia all'80%, l'ulteriore 20% è detenuto dalla figlia . e amministratore e legale rappresentante è il marito della ricorrente, .
Il contribuente per converso, al fine di evitare l'applicazione della presunzione di distribuzione che si applica nello stesso periodo d'imposta di conseguimento degli utili, è onerato della prova che gli utili medesimi siano stati reinvestiti dalla società o accantonati ovvero deve dimostrare la propria estraneità alla gestione sociale, per cui, in altri termini, "il socio deve fornire la prova di avere ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza avere concretamente svolto alcuna della attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio della società a responsabilità limitata" (ordinanza n. 27445/2020).
Alla luce dei sopra descritti principi la ricorrente non ha fornito la prova, sulla stessa gravante, atta a dimostrare che i maggiori utili accertati siano rimasti nel circuito societario ovvero che la stessa socia si sia resa estranea alla gestione sociale e quindi anche alla produzione e distribuzione dell'utile accertato. Sul punto le deduzioni di parte ricorrente si presentano generiche e principalmente volte a ricostruire la normativa applicabile al caso di specie, senza fornire alcun valido elemento probatorio.
E ciò con l'ulteriore precisazione che, contrariamente alla difese attoree, deve ritenersi ammissibile una motivazione per relationem all'accertamento nei confronti della società, per cui "una volta divenuti destinatari di accertamenti emessi nei loro confronti quali soci della società anzidetta, non possono dolersi della circostanza che l'accertamento emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo e non possono riproporre doglianze riferibili all'accertamento emesso nei confronti di quest'ultima ed ormai divenuto definitivo" (ordinanza n. 3980/2020).
Infine neppure le doglianze relative alla carente motivazione in merito alla determinazione delle sanzioni e degli interessi non possono essere condivise in quanto negli impugnati avvisi è espressamente indicato il tasso degli interessi e sono precisati i presupposti normativi in ragione dei quali sono state irrogate le sanzioni e la misura delle stesse. Quanto poi alla violazione del principio di proporzionalità, si evidenzia che le sanzioni sono state applicate nella misura del minimo legale, risultando conseguentemente prive di fondamento le deduzioni sul punto svolte dalla ricorrente.
Al rigetto del ricorso proposto consegue la conferma degli avvisi di accertamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo conformemente a nota spese
ed in conformità all' art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone
- rigetta il ricorso proposto da .. in quanto infondato e per l'effetto conferma gli avvisi di accertamento impugnati;
- condanna al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi Euro 9.857,80.