CTC
Sentenza 28 settembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'eventuale operatitività del principio di alternanza tra IVA ed imposta di registro si ricollega non alla natura dei soggetti ingiunti (debitore inadempiente e garante), ma alla natura del provvedimento di condanna da registrare che, nella specie, pur emesso nei riguardi di un fidejussore non soggetto ad IVA, attiene comunque ad un negozio creditizio assoggettabile a detta imposta ex art. 40, DPR n. 131/1986, scontando la sola imposta fissa di Registro (art. 8, seconda nota, tar,all. A, parte I, DPR n. 634/1972), nonostante la natura accessoria del negozio fidejussorio (v. art. 1945 c.c.e Cass. civ. sentenza n. 2468 del 14 giugno 1977), non potendosi sottoporre il decreto ingiuntivo ad una duplice tassazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Commissione Tributaria Centrale Bologna, sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 1724
    Giurisdizione : Commissione Tributaria Centrale Bologna
    Numero : 1724
    Data del deposito : 28 settembre 2011
    Fonte ufficiale : Scarica documento

    Testo completo