Sentenza 19 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 12 giugno 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 04728/2026REG.PROV.COLL.
N. 01788/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2026, proposto da
MA RA, ES DO, FR LO, DI El AD, NI TO, VI Dall'Ara, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RO AC, NI NO, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 23258/2025, resa tra le parti, sul ricorso proposto per l’accertamento dell'illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza a provvedere del 11/11/2024, avente ad oggetto l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti, mediante scorrimento della graduatoria, approvata con Decreto datato 19/11/2021 del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno, nell'ambito del concorso pubblico del 29 Gennaio 2020 per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 ^serie speciale - n. 40 del 31 Gennaio 2020;
E per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 il Cons. VI ON e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Ruggeri.;
Rilevato in fatto che:
- la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza 23258 del 2025 con cui il Tar Lazio ha respinto l’originario ricorso, presentato dalla odierna parte appellante per l’annullamento del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione intimata in ordine all'istanza a provvedere presentata dai ricorrenti in data 11 novembre 2024;
- con tale istanza gli stessi soggetti (in qualità di partecipanti al concorso pubblico per l’assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020, che hanno superato la prova scritta con un voto compreso dal 8.225 al 8.020 decimi), dopo aver osservato che nel 2022 l’amministrazione aveva bandito un nuovo concorso per l’assunzione di 1188 Allievi Agenti, che successivamente nel 2023 erano state disposte assunzioni di Allievi Agenti mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2022, e infine che nel 2024 la p.a. aveva ritenuto di bandire un ulteriore concorso per l’assunzione di Allievi Agenti, hanno chiesto al Ministero dell’Interno di procedere ad adottare gli atti amministrativi necessari affinché si potesse procedere a uno scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso del 29 gennaio 2020;
- all’esito del giudizio di prime cure il Tar respingeva il ricorso in quanto “ con l’azione avverso il silenzio i ricorrenti stanno surrettiziamente insistendo affinché la p.a. “riapra” la procedura straordinaria del 2022 (da cui i ricorrenti sono rimasti esclusi per una chiara disposizione di legge), sollecitando – in sostanza – l’esercizio di un potere di autotutela ”;
- con il presente gravame l’originaria parte controinteressata deduceva due motivi di appello: error in iudicando , erronea qualificazione dell’istanza dei ricorrenti come autotutela e del silenzio-inadempimento della p.a., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. 241/1990 e dell’art. 117 c.p.a.; error in iudicando , illegittima introduzione di un nuovo requisito di punteggio ("soglia di sbarramento"), violazione e falsa applicazione dell'art. 16-quater d.l. 36/2022 e dei principi di legalità e imparzialità;
- la parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello;
- all’udienza camerale dell’11 giugno 2026 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
- l’appello è prima facie infondato;
- infatti, nel caso in esame oggetto sostanziale di contestazione sono l’indizione del nuovo concorso e l’applicazione dello scorrimento limitato in base alla normativa speciale indicata, per cui la tutela è garantita dall’ordinamento attraverso l’impugnazione dei relativi atti;
- infatti, l’amministrazione, lungi dal rimanere silente, ha effettuato la propria determinazione, optando per l’indizione di un nuovo concorso (nonché applicando la norma speciale del 2022), attraverso atti che avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati, in quanto altrimenti opinando l’istanza in esame costituisce un tentativo di rimessione in termini;
- in generale, alla stregua dell'articolo 31 comma 1, c.p.a., il rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della P.A. può essere attivato da chi vi abbia interesse e deve escludersi che versi in tale condizione chi, avendo avuto a suo tempo conoscenza del provvedimento di cui assume l'illegittimità ed avendo omesso di impugnarlo tempestivamente, aspiri successivamente a una sorta di impropria rimessione in termini mediante la sollecitazione alla P.A.;
- nel caso di specie la stessa parte appellante ricorda come medio tempore la p.a. abbia indetto ulteriori concorsi pubblici per Allievi Agenti della Polizia di Stato (in data 29.09.2022 per 1188 posti, in data 07.07.2023 per 1650 posti, poi ampliati a 2650 con decreto del 23.09.2024, in data 23.07.2024 per 1306 posti);
- analogamente, per ciò che concerne poi il secondo ordine di motivi, la relativa contestazione degli atti applicativi della norma speciale di cui all’art. 16-quater d.l. 36/2022 cit. avrebbero dovuto, come sopra già evidenziato, costituire oggetto di tempestiva impugnazione;
- l’appello va pertanto respinto;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AM, Presidente FF
VI ON, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ON | RD AM |
IL SEGRETARIO