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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 2684/2026
Depositata il 31/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SA ANTONINA, Presidente
IC TO, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5336/2023 spedito il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di Augusta
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avvocato - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1095/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 13/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10373 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento IMU n. 10373, anno d'imposta 2015, dell'importo di euro 552,00.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituito il Comune di Augusta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ai limiti dell'ammissibilità in quanto il contribuente torna a proporre in questo grado di giudizio i motivi di ricorso già disattesi dal giudice di primo grado senza alcun elemento di novità o specificità.
In particolare, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui il Giudice di prime cure non avrebbe considerato l'assoluta carenza probatoria sulla quale si fonda il provvedimento impositivo.
La deduzione è infondata.
Va, infatti, premesso che l'appellante è proprietario al 50% di un terreno sito in c.da “Malfitano di Augusta” in catasto al fg. Dati_catastali_1 acquistato nel giugno del 2011, originariamente classificato come agrumeto.
L'appellante non fornisce alcuna prova della comunicazione della variazione catastale all'Agenzia delle
Entrate che doveva effettuarsi dopo il rogito notarile al fine di aggiornare la coltura e la qualità del terreno.
Consegue da ciò che l'ente impositore, per l'anno d'imposta in oggetto, ha correttamente applicato il tributo in relazione ai dati catastali registrati in catasto alla data dell'1.1.2015 essendo, nel caso in esame, irrilevante la certificazione con variazione catastale in data 8.5.2018.
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge.
Palermo 23.2.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Sabatino
Depositata il 31/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SA ANTONINA, Presidente
IC TO, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5336/2023 spedito il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di Augusta
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avvocato - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1095/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 13/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10373 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento IMU n. 10373, anno d'imposta 2015, dell'importo di euro 552,00.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituito il Comune di Augusta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ai limiti dell'ammissibilità in quanto il contribuente torna a proporre in questo grado di giudizio i motivi di ricorso già disattesi dal giudice di primo grado senza alcun elemento di novità o specificità.
In particolare, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui il Giudice di prime cure non avrebbe considerato l'assoluta carenza probatoria sulla quale si fonda il provvedimento impositivo.
La deduzione è infondata.
Va, infatti, premesso che l'appellante è proprietario al 50% di un terreno sito in c.da “Malfitano di Augusta” in catasto al fg. Dati_catastali_1 acquistato nel giugno del 2011, originariamente classificato come agrumeto.
L'appellante non fornisce alcuna prova della comunicazione della variazione catastale all'Agenzia delle
Entrate che doveva effettuarsi dopo il rogito notarile al fine di aggiornare la coltura e la qualità del terreno.
Consegue da ciò che l'ente impositore, per l'anno d'imposta in oggetto, ha correttamente applicato il tributo in relazione ai dati catastali registrati in catasto alla data dell'1.1.2015 essendo, nel caso in esame, irrilevante la certificazione con variazione catastale in data 8.5.2018.
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge.
Palermo 23.2.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Sabatino