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Sentenza 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ha ritenuto che l'appellante non abbia fornito prova della comunicazione della variazione catastale all'Agenzia delle Entrate dopo l'acquisto del terreno, pertanto l'ente impositore ha correttamente applicato il tributo basandosi sui dati catastali registrati alla data di riferimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 31/03/2026, n. 2684
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 2684
    Data del deposito : 31 marzo 2026

    Testo completo