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Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 694/2026
Depositata il 02/04/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
31/03/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 31/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 493/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Fibonacci Snc 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 216/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CROTONE sez. 1 e pubblicata il 26/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD50101000802021 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dall'avviso di accertamento n. TD5010100080/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Crotone, nei confronti del signor Ricorrente_1, per l'anno d'imposta 2017, avente ad oggetto il recupero a tassazione ai fini Irpef e relative addizionali di un maggior reddito di capitale. L'atto impositivo scaturisce da una complessa attività ispettiva condotta inizialmente dall'Ufficio delle Dogane di Catanzaro e, successivamente, dalla Guardia di Finanza di Crotone nei confronti della Società_1 S.r.l., di cui il contribuente risultava essere socio con una quota qualificata pari al 95% del capitale sociale
. I verbalizzanti avevano contestato alla società ammanchi inventariali e l'omesso allibramento nei prescritti registri di carico e scarico di 54 Documenti di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) relativi a prodotti energetici ad accisa agevolata. Sulla base di tali elementi, l'Ufficio ha proceduto ad una ricostruzione analitico- induttiva dei maggiori ricavi societari, presumendone la successiva distribuzione ai soci in virtù della ristretta base partecipativa e del vincolo di parentela intercorrente tra gli stessi. Avverso tale atto il contribuente ha adito la Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, la quale, con sentenza n. 216/2022, ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità della motivazione "per relationem", la fondatezza della presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base e, specificamente, respingendo la richiesta di deduzione dei costi inerenti ai maggiori ricavi accertati, ritenendo non assolto l'onere probatorio posto a carico della parte. Contro tale pronuncia Ricorrente_1 ha interposto appello, censurando la sentenza di prime cure sotto molteplici profili, ribadendo, tra le altre cose, l'illegittimità dell'atto per non aver l'Ufficio proceduto, a fronte dell'accertamento induttivo di ricavi occulti, al parallelo e necessario riconoscimento dei relativi costi di acquisto dei carburanti non fatturati. L'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza appellata. Nel corso del giudizio di gravame, questa Corte ha emesso l'ordinanza interlocutoria n. 529/2024, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della definizione di un giudizio pendente in Cassazione per gli stessi fatti storici relativi ad un'altra annualità, giudizio poi dichiaratosi estinto con decreto n. 30606/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento nei termini di seguito esposti, dovendosi riformare la pronuncia di primo grado nella parte relativa alla mancata determinazione dei componenti negativi di reddito. Ritiene questo Collegio che, pur dovendosi ritenere legittimo il ricorso dell'Ufficio alle presunzioni per l'accertamento dei maggiori ricavi societari derivanti dalla riscontrata cessione di carburante in evasione d'imposta (attesa la mancata registrazione dei D.A.S.), i giudici di primo grado siano incorsi in errore omettendo di considerare un principio fondamentale del nostro ordinamento tributario, strettamente correlato all'art. 53 della
Costituzione sulla capacità contributiva. Nelle ipotesi di ricostruzione induttiva o analitico-induttiva del reddito, in presenza del riconoscimento di presunti ricavi, è infatti necessario che l'Ufficio determini in via forfettaria anche gli elementi negativi di reddito collegati ai presunti maggiori ricavi. Non è giuridicamente né logicamente ammissibile tassare il ricavo lordo senza decurtare da esso il costo che l'imprenditore ha ragionevolmente dovuto sostenere per l'approvvigionamento della merce poi commercializzata in nero. Esigere dal contribuente la rigorosa prova documentale dei costi occulti a fronte di ricavi ricostruiti presuntivamente dall'Amministrazione finanziaria determina un'inaccettabile asimmetria probatoria e viola il principio secondo cui il reddito d'impresa è la risultante algebrica di componenti positivi e negativi. Qualora l'operazione imponibile sia stata ricostruita sulla base di dati extracontabili, l'Ufficio è tenuto a riconoscere e quantificare, sia pure in via presuntiva o percentuale avvalendosi di criteri statistici o ricarichi medi di settore, la quota ragionevole dei costi di acquisto direttamente afferenti alla produzione dei ricavi accertati. Tale ricalcolo della base imponibile societaria si riflette, inevitabilmente, sulla quota di reddito di capitale (utili extracontabili) imputata pro quota all'odierno appellante, la quale dovrà essere rideterminata al netto della deduzione forfettaria dei suddetti costi. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte osserva che il presente giudizio è stato caratterizzato da una complessa evoluzione procedurale e da un necessario arresto sospensivo, sancito dall'ordinanza interlocutoria n. 529/2024, volta ad attendere l'esito del giudizio di legittimità pendente dinanzi alla Suprema Corte per annualità connesse. Tale giudizio intermedio, unitamente al parziale e reciproco accoglimento delle tesi in campo, costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma parzialmente la sentenza impugnata, per il motivi esposti in motivazione, compensa integralmente le spese di giudizio.
Depositata il 02/04/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
31/03/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 31/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 493/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Fibonacci Snc 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 216/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CROTONE sez. 1 e pubblicata il 26/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD50101000802021 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dall'avviso di accertamento n. TD5010100080/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Crotone, nei confronti del signor Ricorrente_1, per l'anno d'imposta 2017, avente ad oggetto il recupero a tassazione ai fini Irpef e relative addizionali di un maggior reddito di capitale. L'atto impositivo scaturisce da una complessa attività ispettiva condotta inizialmente dall'Ufficio delle Dogane di Catanzaro e, successivamente, dalla Guardia di Finanza di Crotone nei confronti della Società_1 S.r.l., di cui il contribuente risultava essere socio con una quota qualificata pari al 95% del capitale sociale
. I verbalizzanti avevano contestato alla società ammanchi inventariali e l'omesso allibramento nei prescritti registri di carico e scarico di 54 Documenti di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) relativi a prodotti energetici ad accisa agevolata. Sulla base di tali elementi, l'Ufficio ha proceduto ad una ricostruzione analitico- induttiva dei maggiori ricavi societari, presumendone la successiva distribuzione ai soci in virtù della ristretta base partecipativa e del vincolo di parentela intercorrente tra gli stessi. Avverso tale atto il contribuente ha adito la Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, la quale, con sentenza n. 216/2022, ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità della motivazione "per relationem", la fondatezza della presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base e, specificamente, respingendo la richiesta di deduzione dei costi inerenti ai maggiori ricavi accertati, ritenendo non assolto l'onere probatorio posto a carico della parte. Contro tale pronuncia Ricorrente_1 ha interposto appello, censurando la sentenza di prime cure sotto molteplici profili, ribadendo, tra le altre cose, l'illegittimità dell'atto per non aver l'Ufficio proceduto, a fronte dell'accertamento induttivo di ricavi occulti, al parallelo e necessario riconoscimento dei relativi costi di acquisto dei carburanti non fatturati. L'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza appellata. Nel corso del giudizio di gravame, questa Corte ha emesso l'ordinanza interlocutoria n. 529/2024, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della definizione di un giudizio pendente in Cassazione per gli stessi fatti storici relativi ad un'altra annualità, giudizio poi dichiaratosi estinto con decreto n. 30606/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento nei termini di seguito esposti, dovendosi riformare la pronuncia di primo grado nella parte relativa alla mancata determinazione dei componenti negativi di reddito. Ritiene questo Collegio che, pur dovendosi ritenere legittimo il ricorso dell'Ufficio alle presunzioni per l'accertamento dei maggiori ricavi societari derivanti dalla riscontrata cessione di carburante in evasione d'imposta (attesa la mancata registrazione dei D.A.S.), i giudici di primo grado siano incorsi in errore omettendo di considerare un principio fondamentale del nostro ordinamento tributario, strettamente correlato all'art. 53 della
Costituzione sulla capacità contributiva. Nelle ipotesi di ricostruzione induttiva o analitico-induttiva del reddito, in presenza del riconoscimento di presunti ricavi, è infatti necessario che l'Ufficio determini in via forfettaria anche gli elementi negativi di reddito collegati ai presunti maggiori ricavi. Non è giuridicamente né logicamente ammissibile tassare il ricavo lordo senza decurtare da esso il costo che l'imprenditore ha ragionevolmente dovuto sostenere per l'approvvigionamento della merce poi commercializzata in nero. Esigere dal contribuente la rigorosa prova documentale dei costi occulti a fronte di ricavi ricostruiti presuntivamente dall'Amministrazione finanziaria determina un'inaccettabile asimmetria probatoria e viola il principio secondo cui il reddito d'impresa è la risultante algebrica di componenti positivi e negativi. Qualora l'operazione imponibile sia stata ricostruita sulla base di dati extracontabili, l'Ufficio è tenuto a riconoscere e quantificare, sia pure in via presuntiva o percentuale avvalendosi di criteri statistici o ricarichi medi di settore, la quota ragionevole dei costi di acquisto direttamente afferenti alla produzione dei ricavi accertati. Tale ricalcolo della base imponibile societaria si riflette, inevitabilmente, sulla quota di reddito di capitale (utili extracontabili) imputata pro quota all'odierno appellante, la quale dovrà essere rideterminata al netto della deduzione forfettaria dei suddetti costi. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte osserva che il presente giudizio è stato caratterizzato da una complessa evoluzione procedurale e da un necessario arresto sospensivo, sancito dall'ordinanza interlocutoria n. 529/2024, volta ad attendere l'esito del giudizio di legittimità pendente dinanzi alla Suprema Corte per annualità connesse. Tale giudizio intermedio, unitamente al parziale e reciproco accoglimento delle tesi in campo, costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma parzialmente la sentenza impugnata, per il motivi esposti in motivazione, compensa integralmente le spese di giudizio.