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Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 1048/2026
Depositata il 27/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/03/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TI TO CO, Presidente
CO AR, TO
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 23/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 968/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto 46 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1510/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 18/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 636 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
24/03/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti del Comune di Triggiano avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari dell'11/18 settembre 2023 che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso relativo ad accertamento Imu su aree fabbricabili per l'anno 2017.
Di tanto si doleva il Ricorrente_1 che censurava la decisione per non aver tenuto conto della sospensione dei termini di impugnazione a seguito della proposizione di un'istanza di accertamento con adesione, il cui computo avrebbe dovuto evidenziare la tempestività del ricorso.
Nel merito, richiamava le difese di primo grado, con riguardo sia alla legittimità formale dell'accertamento, quanto ai valori delle aree, evidenziando che l'edificabilità era di fatto compromessa dai vincoli apposti dalla
Autorità di bacino e lo stesso Comune aveva adottato delibere progressivamente riduttive della stima.
Resisteva il Comune che contrastava le ragioni del gravame sia quanto all'ammissibilità del ricorso, sia quanto alle altre questioni esposte in primo grado e fatte oggetto di puntuale contestazione.
Il Ricorrente_1 produceva una memoria integrativa con la quale insisteva sulla disapplicazione delle delibere di Giunta relative alla determinazione del valore delle aree interessate dall'accertamento e richiamava l'autorità di altre decisioni favorevoli anche con valore di giudicato esterno.
All'odierna udienza, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto solo per quanto di ragione secondo gli argomenti che seguono.
Quanto all'ammissibilità del ricorso deve innanzitutto rilevarsi che la proposizione dell'istanza di accertamento con adesione determina il differimento del termine di proposizione del ricorso, con valore sospensivo per la durata di 90 giorni. La sentenza di primo grado non si è avveduta dell'effettiva presentazione dell'istanza e quindi non ha tenuto conto dell'efficacia sospensiva che era conseguente.
In sede di controdeduzioni all'appello, il Comune ha inteso ribadire l'inammissibilità dichiarata dal primo giudice, pur riconoscendo il deposito dell'istanza di accertamento con adesione. Infatti non ha inmteso attribuire effettio alla stessa perché, a suo dire, anche essa presentata tardivamente e cioè il 4 ottobre 2022 e quindi quando erano decorsi più di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso (ricevuto dal Ricorrente_1 il 18 luglio 2022).
L'eccezione del Comune è in questo senso infondata. Infatti, l'istanza di accertamento con adesione può essere presentata fino a che non siano decorsi i termini per impugnare l'accertamento, e, nel caso di specie, deve considerarsi la sospensione dei termini nel periodo feriale, i quali, allungando la proponibilità a dopo il 31 agosto 2022, hanno reso tempestiva anche l'istanza di accertamento con adesione.
Quanto alle altre questioni proposte a contestazione della pretesa, quelle con cui sono stati dedotti vizi formali sono tutte infondate.
In particolare, vanno rigettati i rilievi relativi alla nullità della notifica degli atti impugnati e l'invalidità della sottoscrizione. Diversamente da quanto opinato dall'appellante, l'invio di un atto impositivo tramite raccomandata online
è una modalità valida e legale per notificare atti impositivi e ha la stessa validità della raccomandata tradizionale.
In ogni caso, < di efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività)>>, di modo che deve tenersi conto del principio del raggiungimento dello scopo.
Come è noto, la Suprema Corte in un caso totalmente sovrapponibile a quello qui in esame, ha statuito
“ che la nullità, ma anche l'inesistenza della notifica dell'atto non rilevano ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass. SS.UU.. n. 19854-04).
E' ciò che esattamente accaduto nel caso di specie, in cui il Ricorrente_1 ha potuto svolgere una piena difesa senza aver addotto alcun pregiudizio all'esercizio del suo diritto di impugnativa.
Negli stessi termini vedasi Cass. 8374/2015/2015: < non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio>>.
Quanto alla sottoscrizione dell'avviso, va ritenuto che, vertendosi in tema di tributi regionali e locali, per i quali l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informatici automatizzati, la firma può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, stante la persistente vigenza dell'art. 1, comma 87, della l.
n. 549 del 1995, che è norma speciale che conserva la sua efficacia perché mai abrogata (Cass. 12756/2019).
In coerenza con tale possibilità, l'atto impugnato specifica che “è stata disposta la firma autografa…mediante firma a stampa del funzionario responsabile”.
Residuano i motivi che l'appellante ha riferito alla motivazione dell'atto e alla determinazione del valore delle aree.
Deduce la parte, che il Comune avrebbe fatto applicazione dei valori OMI assunti come idonei alla stima in occasione delle delibere comunali sui criteri di quantificazione dell'IMU, laddove gli atti di accertamento dovevano riferirsi a ulteriori elementi certi, giacchè a quelle delibere non poteva essere riconosciuto valore di regolamento ed esse costituivano mero indirizzo per gli uffici locali.
Invero, l'appellante confonde i profili motivazionali (che attengono alla legittimità formale dell'atto) e i profili di merito (che attengono, invece, alla fondatezza della pretesa creditoria).
Riguardo alle delibere comunali menzionate nell'atto impugnato (nn. 99/2013 e 60/2018, con cui sono stati accertati i valori medi in comune commercio) va rammentato che, ai sensi dell'art. 124 d. lgs. 267/2000, tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi.
La pubblicazione di atti in appositi albi degli uffici della pubblica amministrazione o all'albo pretorio, quando sia prevista e prescritta (come nella specie) da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e vale, di per sé, ad integrare gli estremi della presunzione assoluta (ed invincibile) di conoscenza " erga omnes " (CdS sez. V 15 marzo 2006 n. 1370; sez. IV 10 giugno 2004 n. 3755; sez. V 15 ottobre 2003 n. 6331 e IV sez. 30 luglio 2002 n. 4075). Dunque, si tratta di atti (che devono presumersi) conosciuti dal contribuente per i quali, non v'era alcuna esigenza che venissero allegati all'avviso (proprio perché, per presunzione assoluta, conosciuti).
Esattamente in termini si è espressa di recente, Cass. 4590/2025, riconoscendo, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la completa motivazione dell'avviso di accertamento che faccia riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente.
Quanto, poi, all'utilizzabilità delle delibere rispetto ai criteri di stima adottati da quelle, la discussione si sposta sulla determinazione in concreto dell'effettivo valore delle aree, senza che abbia rilievo un'ipotesi di disapplicazione una volta che si accerti la regolarità dell'iter di approvazione e la tutela delle posizioni soggettive sottese.
Sul punto, è pacifico fra le parti che i suoli tassati fanno parte della Lottizzazione Luogo_1 adottata dal Comune di Triggiano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/03/2009.
L'assoggettabilità al tributo è direttamente conseguenziale alla qualificazione edificatoria degli strumenti urbanistici e la contestazione della contribuente circa il rilievo da attribuirsi ai valori OMI, va rigettato, in quanto deve riconoscersi la possibilità di attingere il valore effettivo dei suoli da una molteplicità di elementi,
e fra questi, l'eventuale esistenza di contrattazioni rappresenta solo una delle fonti conoscitive, per cui, in mancanza, sono validi altri elementi desunti non di meno dalla destinazione d'uso consentita.
C'è da dire, però, che effettivamente sono intervenuti nel tempo dei vincoli alla edificabilità, e se non è venuta meno, in assoluto, la potenzialità edificatoria, non può non tenersi conto dei limiti all'edificabilità introdotti da vincoli di natura idraulica e idrogeologici.
Di fatto, il Comune ha provveduto a ripetuti adattamenti dei valori alle nuove circostanze e, da ultimo, con deliberazione di Giunta n. 155/2020 ha rideterminato il valore in euro 54,12 a mq.
Ora l'appellato eccepisce l'efficacia ex nunc di tale riduzione, che non sarebbe applicabile all'annualità
2017, ma le condizioni oggettive dei suoli sono determinate dai vincoli che di fatto hanno bloccato l'iter di attuazione del Piano di lottizzazione, consentendo una retrodatazione della nuova espressione dei valori che si riferiscono a una medesima condizione data.
Deve dunque concludersi che l'accertamento va riportato a una determinazione dell'imponibile congruo ed effettivo delle aree fabbricabili, individuando il valore dei suoili in euro 54,12 a mq.
Da rigettare, infine, il rilievo concernente il cumulo delle sanzioni, perchè l'accertamento impugnato ha elevato solo quella relativa all'omesso pagamento delle maggiori somme dovute, ragguagliando l'importo della sanzione all'unica violazione contestata.
Considerato l'esito del giudizio, vanno compensate le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello per quanto di ragione nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Depositata il 27/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/03/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TI TO CO, Presidente
CO AR, TO
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 23/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 968/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto 46 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1510/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 18/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 636 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
24/03/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti del Comune di Triggiano avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari dell'11/18 settembre 2023 che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso relativo ad accertamento Imu su aree fabbricabili per l'anno 2017.
Di tanto si doleva il Ricorrente_1 che censurava la decisione per non aver tenuto conto della sospensione dei termini di impugnazione a seguito della proposizione di un'istanza di accertamento con adesione, il cui computo avrebbe dovuto evidenziare la tempestività del ricorso.
Nel merito, richiamava le difese di primo grado, con riguardo sia alla legittimità formale dell'accertamento, quanto ai valori delle aree, evidenziando che l'edificabilità era di fatto compromessa dai vincoli apposti dalla
Autorità di bacino e lo stesso Comune aveva adottato delibere progressivamente riduttive della stima.
Resisteva il Comune che contrastava le ragioni del gravame sia quanto all'ammissibilità del ricorso, sia quanto alle altre questioni esposte in primo grado e fatte oggetto di puntuale contestazione.
Il Ricorrente_1 produceva una memoria integrativa con la quale insisteva sulla disapplicazione delle delibere di Giunta relative alla determinazione del valore delle aree interessate dall'accertamento e richiamava l'autorità di altre decisioni favorevoli anche con valore di giudicato esterno.
All'odierna udienza, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto solo per quanto di ragione secondo gli argomenti che seguono.
Quanto all'ammissibilità del ricorso deve innanzitutto rilevarsi che la proposizione dell'istanza di accertamento con adesione determina il differimento del termine di proposizione del ricorso, con valore sospensivo per la durata di 90 giorni. La sentenza di primo grado non si è avveduta dell'effettiva presentazione dell'istanza e quindi non ha tenuto conto dell'efficacia sospensiva che era conseguente.
In sede di controdeduzioni all'appello, il Comune ha inteso ribadire l'inammissibilità dichiarata dal primo giudice, pur riconoscendo il deposito dell'istanza di accertamento con adesione. Infatti non ha inmteso attribuire effettio alla stessa perché, a suo dire, anche essa presentata tardivamente e cioè il 4 ottobre 2022 e quindi quando erano decorsi più di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso (ricevuto dal Ricorrente_1 il 18 luglio 2022).
L'eccezione del Comune è in questo senso infondata. Infatti, l'istanza di accertamento con adesione può essere presentata fino a che non siano decorsi i termini per impugnare l'accertamento, e, nel caso di specie, deve considerarsi la sospensione dei termini nel periodo feriale, i quali, allungando la proponibilità a dopo il 31 agosto 2022, hanno reso tempestiva anche l'istanza di accertamento con adesione.
Quanto alle altre questioni proposte a contestazione della pretesa, quelle con cui sono stati dedotti vizi formali sono tutte infondate.
In particolare, vanno rigettati i rilievi relativi alla nullità della notifica degli atti impugnati e l'invalidità della sottoscrizione. Diversamente da quanto opinato dall'appellante, l'invio di un atto impositivo tramite raccomandata online
è una modalità valida e legale per notificare atti impositivi e ha la stessa validità della raccomandata tradizionale.
In ogni caso, < di efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività)>>, di modo che deve tenersi conto del principio del raggiungimento dello scopo.
Come è noto, la Suprema Corte in un caso totalmente sovrapponibile a quello qui in esame, ha statuito
“ che la nullità, ma anche l'inesistenza della notifica dell'atto non rilevano ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass. SS.UU.. n. 19854-04).
E' ciò che esattamente accaduto nel caso di specie, in cui il Ricorrente_1 ha potuto svolgere una piena difesa senza aver addotto alcun pregiudizio all'esercizio del suo diritto di impugnativa.
Negli stessi termini vedasi Cass. 8374/2015/2015: < non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio>>.
Quanto alla sottoscrizione dell'avviso, va ritenuto che, vertendosi in tema di tributi regionali e locali, per i quali l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informatici automatizzati, la firma può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, stante la persistente vigenza dell'art. 1, comma 87, della l.
n. 549 del 1995, che è norma speciale che conserva la sua efficacia perché mai abrogata (Cass. 12756/2019).
In coerenza con tale possibilità, l'atto impugnato specifica che “è stata disposta la firma autografa…mediante firma a stampa del funzionario responsabile”.
Residuano i motivi che l'appellante ha riferito alla motivazione dell'atto e alla determinazione del valore delle aree.
Deduce la parte, che il Comune avrebbe fatto applicazione dei valori OMI assunti come idonei alla stima in occasione delle delibere comunali sui criteri di quantificazione dell'IMU, laddove gli atti di accertamento dovevano riferirsi a ulteriori elementi certi, giacchè a quelle delibere non poteva essere riconosciuto valore di regolamento ed esse costituivano mero indirizzo per gli uffici locali.
Invero, l'appellante confonde i profili motivazionali (che attengono alla legittimità formale dell'atto) e i profili di merito (che attengono, invece, alla fondatezza della pretesa creditoria).
Riguardo alle delibere comunali menzionate nell'atto impugnato (nn. 99/2013 e 60/2018, con cui sono stati accertati i valori medi in comune commercio) va rammentato che, ai sensi dell'art. 124 d. lgs. 267/2000, tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi.
La pubblicazione di atti in appositi albi degli uffici della pubblica amministrazione o all'albo pretorio, quando sia prevista e prescritta (come nella specie) da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e vale, di per sé, ad integrare gli estremi della presunzione assoluta (ed invincibile) di conoscenza " erga omnes " (CdS sez. V 15 marzo 2006 n. 1370; sez. IV 10 giugno 2004 n. 3755; sez. V 15 ottobre 2003 n. 6331 e IV sez. 30 luglio 2002 n. 4075). Dunque, si tratta di atti (che devono presumersi) conosciuti dal contribuente per i quali, non v'era alcuna esigenza che venissero allegati all'avviso (proprio perché, per presunzione assoluta, conosciuti).
Esattamente in termini si è espressa di recente, Cass. 4590/2025, riconoscendo, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la completa motivazione dell'avviso di accertamento che faccia riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente.
Quanto, poi, all'utilizzabilità delle delibere rispetto ai criteri di stima adottati da quelle, la discussione si sposta sulla determinazione in concreto dell'effettivo valore delle aree, senza che abbia rilievo un'ipotesi di disapplicazione una volta che si accerti la regolarità dell'iter di approvazione e la tutela delle posizioni soggettive sottese.
Sul punto, è pacifico fra le parti che i suoli tassati fanno parte della Lottizzazione Luogo_1 adottata dal Comune di Triggiano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/03/2009.
L'assoggettabilità al tributo è direttamente conseguenziale alla qualificazione edificatoria degli strumenti urbanistici e la contestazione della contribuente circa il rilievo da attribuirsi ai valori OMI, va rigettato, in quanto deve riconoscersi la possibilità di attingere il valore effettivo dei suoli da una molteplicità di elementi,
e fra questi, l'eventuale esistenza di contrattazioni rappresenta solo una delle fonti conoscitive, per cui, in mancanza, sono validi altri elementi desunti non di meno dalla destinazione d'uso consentita.
C'è da dire, però, che effettivamente sono intervenuti nel tempo dei vincoli alla edificabilità, e se non è venuta meno, in assoluto, la potenzialità edificatoria, non può non tenersi conto dei limiti all'edificabilità introdotti da vincoli di natura idraulica e idrogeologici.
Di fatto, il Comune ha provveduto a ripetuti adattamenti dei valori alle nuove circostanze e, da ultimo, con deliberazione di Giunta n. 155/2020 ha rideterminato il valore in euro 54,12 a mq.
Ora l'appellato eccepisce l'efficacia ex nunc di tale riduzione, che non sarebbe applicabile all'annualità
2017, ma le condizioni oggettive dei suoli sono determinate dai vincoli che di fatto hanno bloccato l'iter di attuazione del Piano di lottizzazione, consentendo una retrodatazione della nuova espressione dei valori che si riferiscono a una medesima condizione data.
Deve dunque concludersi che l'accertamento va riportato a una determinazione dell'imponibile congruo ed effettivo delle aree fabbricabili, individuando il valore dei suoili in euro 54,12 a mq.
Da rigettare, infine, il rilievo concernente il cumulo delle sanzioni, perchè l'accertamento impugnato ha elevato solo quella relativa all'omesso pagamento delle maggiori somme dovute, ragguagliando l'importo della sanzione all'unica violazione contestata.
Considerato l'esito del giudizio, vanno compensate le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello per quanto di ragione nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del doppio grado del giudizio.