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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 2700/2026
Depositata il 31/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/03/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
GI GE, GI
in data 24/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1625/2021 depositato il 15/03/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 69/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 11/01/2021
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017IT00813500 0
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio appellante si richiama alle conclusioni già presentate negli atti, soffermandosi in particolare sulla perizia effettuata dalla banca.
L'appellato, a sua volta, si richiama alle proprie conclusioni, evidenziando soprattutto il deterioramento del quartiere in cui si trova l'edificio oggetto della perizia, contestando il metodo comparativo adottato dall'Ufficio per la valutazione del valore, ritenendo che quest'ultimo sia stato penalizzato dal degrado della zona.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 E Resistente_1 proponevano due distinti ricorsi, dinnanzi alla CTP di Messina contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento dell'avviso di avviso di liquidazione n° 20171T008135000 registro 2017 di maggior valore, emesso in seguito all'acquisto di un immobile posto in Milano, costituito da un locale bottega posto al piano terra, composto da un vano e w.c., della consistenza di mq. 65 e superficie catastale di mq. 106 e da un vano autorimessa sito al piano terra, consistenza mq. 16 e superficie catastale di mq. 25, dichiarato euro 165.000,00 accertato euro 270.000,00.
I ricorrenti eccepivano la nullità dell'atto impugnato per mancanza di delega oltre che la nullità per eccessiva valutazione. A comprova dell'errata valutazione, i ricorrenti hanno prodotto perizia giurata di parte oltre che la perizia estimativa da parte dell'istituto bancario. Hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Agenzia Entrate di Messina che chiedeva la riunione dei ricorsi 611/2020 al 647/2020 per evidenti ragioni di connessione. Nel merito ha contestato i motivi di ricorso, procedendo all'uopo la delega. All'udienza di discussione i ricorsi venivano riuniti sotto il RG. 611/2020. Con sentenza n.69/7/21, depositata in data
11.01.2021 la CTP di Messina ha accolto il ricorso, rideterminando il valore dell'immobile in euro 153.000,00.
L'Agenzia Entrate ritenendo errata la sentenza suindicata ha proposto tempestivo appello, chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione e/o travisamento dei fatti. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Si sono costituiti gli appellati i quali hanno contestato i motivi di appello, ritenendoli privi di fondatezza. Nel riportarsi agli atti di causa, hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'ufficio, la Corte osserva.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la sentenza è motivata in quanto contiene una spiegazione chiara e completa delle ragioni di fatto e di diritto che ha portato il giudice a prendere la decisione, avendo ricostruito i fatti nonché valutato attentamente le prove prodotte è dato risposta alle difese prospettate dalle parti in causa. E' da premettere come il generale principio ermeneutico secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del
2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al
GI del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilita' e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonche' la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.
(Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004). Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha esaminato la perizia giurata prodotta dagli appellati, la quale, peraltro non risulta essere stata specificatamente contestata da parte dell'ufficio appellante. Oltre a tale atto, è presente anche la perizia estimativa da parte dell'istituto bancario, la quale non si discosta più di tanto rispetto alla perizia giurata.
Stando cosi le cose, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello, con conferma della sentenza di primo grado. Condanna l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina a favore degli appellati determinati in euro 800,00 oltre accessori.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 24.03.2026
Il Presidente est.
Depositata il 31/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/03/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
GI GE, GI
in data 24/03/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1625/2021 depositato il 15/03/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 69/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 11/01/2021
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017IT00813500 0
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio appellante si richiama alle conclusioni già presentate negli atti, soffermandosi in particolare sulla perizia effettuata dalla banca.
L'appellato, a sua volta, si richiama alle proprie conclusioni, evidenziando soprattutto il deterioramento del quartiere in cui si trova l'edificio oggetto della perizia, contestando il metodo comparativo adottato dall'Ufficio per la valutazione del valore, ritenendo che quest'ultimo sia stato penalizzato dal degrado della zona.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 E Resistente_1 proponevano due distinti ricorsi, dinnanzi alla CTP di Messina contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento dell'avviso di avviso di liquidazione n° 20171T008135000 registro 2017 di maggior valore, emesso in seguito all'acquisto di un immobile posto in Milano, costituito da un locale bottega posto al piano terra, composto da un vano e w.c., della consistenza di mq. 65 e superficie catastale di mq. 106 e da un vano autorimessa sito al piano terra, consistenza mq. 16 e superficie catastale di mq. 25, dichiarato euro 165.000,00 accertato euro 270.000,00.
I ricorrenti eccepivano la nullità dell'atto impugnato per mancanza di delega oltre che la nullità per eccessiva valutazione. A comprova dell'errata valutazione, i ricorrenti hanno prodotto perizia giurata di parte oltre che la perizia estimativa da parte dell'istituto bancario. Hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Agenzia Entrate di Messina che chiedeva la riunione dei ricorsi 611/2020 al 647/2020 per evidenti ragioni di connessione. Nel merito ha contestato i motivi di ricorso, procedendo all'uopo la delega. All'udienza di discussione i ricorsi venivano riuniti sotto il RG. 611/2020. Con sentenza n.69/7/21, depositata in data
11.01.2021 la CTP di Messina ha accolto il ricorso, rideterminando il valore dell'immobile in euro 153.000,00.
L'Agenzia Entrate ritenendo errata la sentenza suindicata ha proposto tempestivo appello, chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione e/o travisamento dei fatti. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Si sono costituiti gli appellati i quali hanno contestato i motivi di appello, ritenendoli privi di fondatezza. Nel riportarsi agli atti di causa, hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'ufficio, la Corte osserva.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la sentenza è motivata in quanto contiene una spiegazione chiara e completa delle ragioni di fatto e di diritto che ha portato il giudice a prendere la decisione, avendo ricostruito i fatti nonché valutato attentamente le prove prodotte è dato risposta alle difese prospettate dalle parti in causa. E' da premettere come il generale principio ermeneutico secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del
2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al
GI del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilita' e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonche' la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.
(Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004). Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha esaminato la perizia giurata prodotta dagli appellati, la quale, peraltro non risulta essere stata specificatamente contestata da parte dell'ufficio appellante. Oltre a tale atto, è presente anche la perizia estimativa da parte dell'istituto bancario, la quale non si discosta più di tanto rispetto alla perizia giurata.
Stando cosi le cose, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello, con conferma della sentenza di primo grado. Condanna l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina a favore degli appellati determinati in euro 800,00 oltre accessori.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 24.03.2026
Il Presidente est.