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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 2053/2025
Depositato il 24/09/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/05/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore RAMONDETTA ROSSANA, Giudice FASANO GAETANO, Giudice
in data 03/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3002/2022 depositato il 28/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Indirizzo_1 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 52/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRESCIA sez. 1 e pubblicata il 23/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220199010770486000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220080007039880000 REGISTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220080020562181000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220080027924246000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220080027924246000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220080036048305000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220080036048305000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090007363040000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090007363040000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090022122746000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090022122746000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100001562651000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100001562651000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100001562651000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100001562651000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100004702718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100004702718000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100015079288000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100015079288000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110017278624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110017278624000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7473301
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1683
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 871000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 02220199010770486000 con riferimento ad un innumerevole numero di cartelle di pagamento meglio indicate in atti.
Il ricorrente deduceva (i) la carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, (ii) la nullità/invalidità dell'avviso di intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, (iii) la prescrizione e la decadenza della pretesa erariale ed (iv) il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Finanziaria che, eccepito il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle n.
n. 02220130012721683000 e 02220 17000092871000, assumeva la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, contestando le deduzioni del ricorrente. Con sentenza n. 52/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia dichiarava il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle n. n. 02220130012721683000 e 02220 17000092871000 in quanto aventi ad oggetto somme dovute a titolo di spese processuali e di condanna al pagamento alla cassa ammende, accoglieva il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n. 02220080027473301000, dichiarando la prescrizione del diritto alla riscossione del relativo credito. Respingeva nel resto il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
I Giudici rigettavano l'eccezione relativamente al difetto di legittimazione in capo all'ADER posto che la normativa letteralmente prevedeva tale potere in capo a tale ente.
Con riguardo alla censura relativa all'omissione, inesistenza o nullità della notifica delle cartelle esattoriali contenute nell'avviso di intimazione, la Commissione osservava che parte resistente ha dedotto che con ricorso
(prodotto in atti) notificato a Equitalia in data 8 marzo 2012 il Ricorrente_1 ha impugnato atto di pignoramento presso terzi 409998/8248/DRE (prodotto in atti) del 30.11.2011, che risultava comprensivo di tutte le cartelle di pagamento oggetto del giudizio con eccezione delle cartelle n. 02220,080027473301000, n. 0222 130012721683000 e n.
0222017000092871000.
Detto giudizio si è concluso con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c. Inoltre, la cartella di pagamento n. 02220110011.278624000 risulta essere stata impugnata dal Ricorrente_1 davanti alla
Commissione Tributaria provinciale di Brescia, con giudizio concluso con sentenza 79/7/12 del 5.7.2012 depositata il 6.9.2012.
Dette circostanze, documentate dalla resistente e non contestate dal ricorrente, valutate unitamente alla produzione delle copie fotostatiche delle relate e notifiche eseguite a mezzo posta, mediante consegna a mani del destinatario, ovvero a soggetto addetto alla casa ovvero a soggetto qualificatosi come impiegato, rendono evidente la previa conoscenza delle cartelle esattoriali contenute nell'avviso di intimazione.
Fa eccezione la cartella n. 02220080027473301000, di cui parte resistente non ha documentato la notifica e non risulta aliunde la conoscenza in capo al ricorrente.
I Giudici di primo grado affrontavano il tema della prescrizione anche dal punto di vista tecnico al netto di quanto sopra già evidenziato.
Avverso la sentenza de qua proponeva appello il contribuente sulla base dei seguenti motivi:
1-Nullità della sentenza per irregolare costituzione in giudizio dell'agenzia delle entrate riscossione avvenuta tramite avvocato del libero foro - mancanza di deliberazione motivata
2-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs 546/92: omessa, insufficiente, apparente ed omessa motivazione su omessa pronuncia in merito all'ordine logico delle domande della difesa – violazione e falsa applicazione dell'art. 111, sesto comma, costituzione repubblica italiana, dell'art. 36 dlgs 546/92 e dell'art. 118
c.p.c. - violazione e falsa applicazione artt. 276 e 279 c.p.c. - omessa, apparente, contraddittoria ed errata motivazione su punti decisivi della controversia - motivazione apparente della sentenza
-nullita'/annullabilita'/inesistenza/illegittimita'/inefficacia/improponibilita' della intimazione di pagamento per mancata prova della sottoscrizione del ruolo in violazione dell'art. 12 comma 4 dpr 602/1973
3-omessa, apparente ed errata motivazione su punti decisivi della controver-sia in merito alla nulli-ta'/annullabilita'/inesistenza/illegittimita'/inefficacia/invalidita' della sen-tenza per violazione e falsa applicazione artt. 61, 62, 132, 191 c.p.c. ed art. 118 disp. att. cpc
4-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs 546/92: omessa, insufficien-te, apparente ed omessa motivazione su omessa pronuncia in merito all'ordine logico delle domande della difesa – violazione e falsa applicazio-ne dell'art. 111, sesto comma, costituzione repubblica italiana, dell'art. 36 dlgs 546/92 e dell'art. 118
c.p.c. - violazione e falsa applicazione artt. 276 e 279 c.p.c. - omessa, apparente, contraddittoria ed errata motivazione su punti decisivi della controversia - motivazione apparente della sentenza - nullità/annullabilità/inesistenza/illegittimità/inefficacia derivata dell'intimazione di pagamento per nullità ovvero inesistenza degli atti pre-supposti la sua formazione, ovvero delle cartelle di pagamento quali atti presupposti all'odierna intimazione di pagamento - eccezione di prescrizio-ne e decadenza
5-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs 546/92: omessa, insufficien-te, apparente ed omessa motivazione su omessa pronuncia in merito all'ordine logico delle domande della difesa – violazione e falsa applicazio-ne dell'art. 111, sesto comma, costituzione repubblica italiana, dell'art. 36 dlgs 546/92 e dell'art. 118
c.p.c. - violazione e falsa applicazione artt. 276 e 279 c.p.c. - omessa, apparente, contraddittoria ed errata motivazione su punti decisivi della controversia - motivazione apparente della sentenza - nullità/annullabilità/inesistenza/illegittimità/inefficacia derivata dell'intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dei ter-mini assegnati per il pagamento da eseguirsi ante tempus - mancata esplici-tazione dei motivi per i quali si intima e si obbliga a parte ricorrente di ef-fettuare il pagamento nei cinque giorni dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento
6-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs 546/92: omessa, insufficien-te, apparente ed omessa motivazione su omessa pronuncia in merito all'ordine logico delle domande della difesa – violazione e falsa applicazio-ne dell'art. 111, sesto comma, costituzione repubblica italiana, dell'art. 36 dlgs 546/92 e dell'art. 118
c.p.c. - violazione e falsa applicazione artt. 276 e 279 c.p.c. - omessa, apparente, contraddittoria ed errata motivazione su punti decisivi della controversia - motivazione apparente della sentenza - nullita'/annullabilita'/inesistenza/illegittimita'/inefficacia/improponibilita' dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione – imprecisione della motivazione – imprecisione della motivazione con evidente mancato specifico rilievo – indeterminatezza ed astrattezza dei rilievi formulati in tema di omesso o carente versamento – violazione e falsa applicazione art. 3 l. 212/2000 e art. 3 l. 241/1990
7-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs 546/92: omessa, insufficien-te, apparente ed omessa motivazione su omessa pronuncia in merito all'ordine logico delle domande della difesa – violazione e falsa applicazio-ne dell'art. 111, sesto comma, costituzione repubblica italiana, dell'art. 36 dlgs 546/92 e dell'art. 118
c.p.c. - violazione e falsa applicazione artt. 276 e 279 c.p.c. - omessa, apparente, contraddittoria ed errata motivazione su punti decisivi della controversia - motivazione apparente della sentenza - nullità/annullabilità/inesistenza/illegittimità/ inefficacia/improponibilità dell'intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997
8-nullita'/annullabilita'/inesistenza/illegittimita'/inefficacia/invalidita'della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs 546/92: omes-sa, insufficiente, apparente ed omessa motivazione su omessa pronuncia in merito all'ordine logico delle domande della difesa – violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 111, sesto comma, costituzione repubblica italiana, dell'art. 36 dlgs 546/92 e dell'art. 118 c.p.c. - violazione e falsa applicazio-ne artt. 276 e 279 c.p.c. - omessa, apparente, contraddittoria ed errata mo-tivazione su punti decisivi della controversia - motivazione apparente della sentenza - nullità/annullabilità/ inesistenza/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 della l. 212/2000 – violazione e falsa applicazione artt. 12, 25, 20 d.p.r. 602/1973 - violazione e falsa applicazione art. 1283 c.c.
In via del tutto subordinata formulava eccezione di compensazione dell'importo richiesto – applicazione art. 8 l.
212/2000
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per mancanza di indicazione di motivi specifici e, nel merito, contestava la totale infondatezza dell'appello.
Ribadiva poi nel merito le proprie difese con riferimento a tutti i motivi di appello che peraltro di fatto ricalcavano le contestazioni già mosse nel giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado e gli atti di causa, analizzata la documentazione allegata e considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello presentato dal sig. Ricorrente_1 sia infondato e debba pertanto essere rigettato per le ragioni che verranno di seguito meglio illustrate.
Le censure mosse dall'appellante si appalesano inaccoglibili nel merito e questa Corte condivide la tesi dell'Amministrazione Finanziaria cui si farà richiamo attraverso il rinvio per relationem e/o la riproduzione del contenuto, come d'altra parte ammissibile in forza della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (SS.UU. Sentenza n. 642 del 16 gennaio 2015).
Seguendo l'ordine di esplicazione dei motivi di appello, la Corte rileva quanto segue.
Sul primo motivo, lo stesso è infondato in quanto è ormai consolidato il principio secondo cui l'Agenzia delle Entrate può stare in giudizio anche con un avvocato del libero foro (ex multis, Cass.
31917/2022) e non vi è motivo per discostarsene.
Sul secondo motivo, si tratta di un'eccezione relativa all'ente creditore, ferma l'inammissibilità del motivo, posto che attengono agli atti presupposti delle cartelle esattoriale che, ritualmente notificate, non sono state tempestivamente impugnate.
Sul terzo motivo, questa Corte ritiene che la consulenza tecnica non sia necessaria ai fini del decidere che può essere assunto in forza delle prove già dedotte nel giudizio di primo grado. Inoltre, il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria è stato implicitamente rigettato avendo la Commissione
Tributaria Provinciale deciso sulla base dei documenti prodotti e sul loro contenuto. Nessuna perizia si rende necessaria per la valutazione degli interessi che sono stati applicati secondo la normativa previgente.
Peraltro, il contribuente, non offre un elemento che possa ritenersi sufficiente per avere un dubbio sull'errata quantificazione degli interessi.
Sul quarto motivo, questa Corte evidenzia come i documenti presentati siano sufficienti a dimostrare la notifica degli atti presupposti con piena interruzione del termine di prescrizione, nonché la correttezza dell'iter notificatorio.
Peraltro, i documenti prodotti sono atti pubblici in quanto afferenti a giudizi definitivi.
Inoltre, il contribuente non ha contestato in alcun modo la produzione documentale depositata, né effettuando un disconoscimento né tantomeno iscrivendo a ruolo una querela di falso.
Sul quinto motivo, infondato è il motivo sull'asserita illegittimità dell'avviso di intimazione in quanto smentito dalla lettera della norma.
Per quanto riguarda il sesto ed il settimo motivo che possono trattarsi insieme questa Corte evidenzia che la contestazione è inammissibile non avendo fornito il contribuente una contestazione specifica ed una diversa interpretazione e/o calcolo.
Con riferimento all'eccezione di compensazione non ricorono le condizioni previste dal DPR 602/73, unica normativa applicabile, e deve pertanto essere rigettata, anche in ragione della sua assoluta genericità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado della Lombardia rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00.=, oltre accessori di legge.
Milano, 3 maggio 2024
Il Presidente estensore
RO IA
Depositato il 24/09/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/05/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore RAMONDETTA ROSSANA, Giudice FASANO GAETANO, Giudice
in data 03/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3002/2022 depositato il 28/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Indirizzo_1 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 52/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRESCIA sez. 1 e pubblicata il 23/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220199010770486000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220080007039880000 REGISTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220080020562181000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220080027924246000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220080027924246000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220080036048305000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220080036048305000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090007363040000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090007363040000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090022122746000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090022122746000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100001562651000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100001562651000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100001562651000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100001562651000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100004702718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100004702718000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100015079288000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100015079288000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110017278624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110017278624000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7473301
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1683
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 871000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 02220199010770486000 con riferimento ad un innumerevole numero di cartelle di pagamento meglio indicate in atti.
Il ricorrente deduceva (i) la carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, (ii) la nullità/invalidità dell'avviso di intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, (iii) la prescrizione e la decadenza della pretesa erariale ed (iv) il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Finanziaria che, eccepito il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle n.
n. 02220130012721683000 e 02220 17000092871000, assumeva la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, contestando le deduzioni del ricorrente. Con sentenza n. 52/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia dichiarava il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle n. n. 02220130012721683000 e 02220 17000092871000 in quanto aventi ad oggetto somme dovute a titolo di spese processuali e di condanna al pagamento alla cassa ammende, accoglieva il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n. 02220080027473301000, dichiarando la prescrizione del diritto alla riscossione del relativo credito. Respingeva nel resto il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
I Giudici rigettavano l'eccezione relativamente al difetto di legittimazione in capo all'ADER posto che la normativa letteralmente prevedeva tale potere in capo a tale ente.
Con riguardo alla censura relativa all'omissione, inesistenza o nullità della notifica delle cartelle esattoriali contenute nell'avviso di intimazione, la Commissione osservava che parte resistente ha dedotto che con ricorso
(prodotto in atti) notificato a Equitalia in data 8 marzo 2012 il Ricorrente_1 ha impugnato atto di pignoramento presso terzi 409998/8248/DRE (prodotto in atti) del 30.11.2011, che risultava comprensivo di tutte le cartelle di pagamento oggetto del giudizio con eccezione delle cartelle n. 02220,080027473301000, n. 0222 130012721683000 e n.
0222017000092871000.
Detto giudizio si è concluso con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c. Inoltre, la cartella di pagamento n. 02220110011.278624000 risulta essere stata impugnata dal Ricorrente_1 davanti alla
Commissione Tributaria provinciale di Brescia, con giudizio concluso con sentenza 79/7/12 del 5.7.2012 depositata il 6.9.2012.
Dette circostanze, documentate dalla resistente e non contestate dal ricorrente, valutate unitamente alla produzione delle copie fotostatiche delle relate e notifiche eseguite a mezzo posta, mediante consegna a mani del destinatario, ovvero a soggetto addetto alla casa ovvero a soggetto qualificatosi come impiegato, rendono evidente la previa conoscenza delle cartelle esattoriali contenute nell'avviso di intimazione.
Fa eccezione la cartella n. 02220080027473301000, di cui parte resistente non ha documentato la notifica e non risulta aliunde la conoscenza in capo al ricorrente.
I Giudici di primo grado affrontavano il tema della prescrizione anche dal punto di vista tecnico al netto di quanto sopra già evidenziato.
Avverso la sentenza de qua proponeva appello il contribuente sulla base dei seguenti motivi:
1-Nullità della sentenza per irregolare costituzione in giudizio dell'agenzia delle entrate riscossione avvenuta tramite avvocato del libero foro - mancanza di deliberazione motivata
2-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs 546/92: omessa, insufficiente, apparente ed omessa motivazione su omessa pronuncia in merito all'ordine logico delle domande della difesa – violazione e falsa applicazione dell'art. 111, sesto comma, costituzione repubblica italiana, dell'art. 36 dlgs 546/92 e dell'art. 118
c.p.c. - violazione e falsa applicazione artt. 276 e 279 c.p.c. - omessa, apparente, contraddittoria ed errata motivazione su punti decisivi della controversia - motivazione apparente della sentenza
-nullita'/annullabilita'/inesistenza/illegittimita'/inefficacia/improponibilita' della intimazione di pagamento per mancata prova della sottoscrizione del ruolo in violazione dell'art. 12 comma 4 dpr 602/1973
3-omessa, apparente ed errata motivazione su punti decisivi della controver-sia in merito alla nulli-ta'/annullabilita'/inesistenza/illegittimita'/inefficacia/invalidita' della sen-tenza per violazione e falsa applicazione artt. 61, 62, 132, 191 c.p.c. ed art. 118 disp. att. cpc
4-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs 546/92: omessa, insufficien-te, apparente ed omessa motivazione su omessa pronuncia in merito all'ordine logico delle domande della difesa – violazione e falsa applicazio-ne dell'art. 111, sesto comma, costituzione repubblica italiana, dell'art. 36 dlgs 546/92 e dell'art. 118
c.p.c. - violazione e falsa applicazione artt. 276 e 279 c.p.c. - omessa, apparente, contraddittoria ed errata motivazione su punti decisivi della controversia - motivazione apparente della sentenza - nullità/annullabilità/inesistenza/illegittimità/inefficacia derivata dell'intimazione di pagamento per nullità ovvero inesistenza degli atti pre-supposti la sua formazione, ovvero delle cartelle di pagamento quali atti presupposti all'odierna intimazione di pagamento - eccezione di prescrizio-ne e decadenza
5-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs 546/92: omessa, insufficien-te, apparente ed omessa motivazione su omessa pronuncia in merito all'ordine logico delle domande della difesa – violazione e falsa applicazio-ne dell'art. 111, sesto comma, costituzione repubblica italiana, dell'art. 36 dlgs 546/92 e dell'art. 118
c.p.c. - violazione e falsa applicazione artt. 276 e 279 c.p.c. - omessa, apparente, contraddittoria ed errata motivazione su punti decisivi della controversia - motivazione apparente della sentenza - nullità/annullabilità/inesistenza/illegittimità/inefficacia derivata dell'intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dei ter-mini assegnati per il pagamento da eseguirsi ante tempus - mancata esplici-tazione dei motivi per i quali si intima e si obbliga a parte ricorrente di ef-fettuare il pagamento nei cinque giorni dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento
6-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs 546/92: omessa, insufficien-te, apparente ed omessa motivazione su omessa pronuncia in merito all'ordine logico delle domande della difesa – violazione e falsa applicazio-ne dell'art. 111, sesto comma, costituzione repubblica italiana, dell'art. 36 dlgs 546/92 e dell'art. 118
c.p.c. - violazione e falsa applicazione artt. 276 e 279 c.p.c. - omessa, apparente, contraddittoria ed errata motivazione su punti decisivi della controversia - motivazione apparente della sentenza - nullita'/annullabilita'/inesistenza/illegittimita'/inefficacia/improponibilita' dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione – imprecisione della motivazione – imprecisione della motivazione con evidente mancato specifico rilievo – indeterminatezza ed astrattezza dei rilievi formulati in tema di omesso o carente versamento – violazione e falsa applicazione art. 3 l. 212/2000 e art. 3 l. 241/1990
7-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs 546/92: omessa, insufficien-te, apparente ed omessa motivazione su omessa pronuncia in merito all'ordine logico delle domande della difesa – violazione e falsa applicazio-ne dell'art. 111, sesto comma, costituzione repubblica italiana, dell'art. 36 dlgs 546/92 e dell'art. 118
c.p.c. - violazione e falsa applicazione artt. 276 e 279 c.p.c. - omessa, apparente, contraddittoria ed errata motivazione su punti decisivi della controversia - motivazione apparente della sentenza - nullità/annullabilità/inesistenza/illegittimità/ inefficacia/improponibilità dell'intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997
8-nullita'/annullabilita'/inesistenza/illegittimita'/inefficacia/invalidita'della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs 546/92: omes-sa, insufficiente, apparente ed omessa motivazione su omessa pronuncia in merito all'ordine logico delle domande della difesa – violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 111, sesto comma, costituzione repubblica italiana, dell'art. 36 dlgs 546/92 e dell'art. 118 c.p.c. - violazione e falsa applicazio-ne artt. 276 e 279 c.p.c. - omessa, apparente, contraddittoria ed errata mo-tivazione su punti decisivi della controversia - motivazione apparente della sentenza - nullità/annullabilità/ inesistenza/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 della l. 212/2000 – violazione e falsa applicazione artt. 12, 25, 20 d.p.r. 602/1973 - violazione e falsa applicazione art. 1283 c.c.
In via del tutto subordinata formulava eccezione di compensazione dell'importo richiesto – applicazione art. 8 l.
212/2000
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per mancanza di indicazione di motivi specifici e, nel merito, contestava la totale infondatezza dell'appello.
Ribadiva poi nel merito le proprie difese con riferimento a tutti i motivi di appello che peraltro di fatto ricalcavano le contestazioni già mosse nel giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado e gli atti di causa, analizzata la documentazione allegata e considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello presentato dal sig. Ricorrente_1 sia infondato e debba pertanto essere rigettato per le ragioni che verranno di seguito meglio illustrate.
Le censure mosse dall'appellante si appalesano inaccoglibili nel merito e questa Corte condivide la tesi dell'Amministrazione Finanziaria cui si farà richiamo attraverso il rinvio per relationem e/o la riproduzione del contenuto, come d'altra parte ammissibile in forza della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (SS.UU. Sentenza n. 642 del 16 gennaio 2015).
Seguendo l'ordine di esplicazione dei motivi di appello, la Corte rileva quanto segue.
Sul primo motivo, lo stesso è infondato in quanto è ormai consolidato il principio secondo cui l'Agenzia delle Entrate può stare in giudizio anche con un avvocato del libero foro (ex multis, Cass.
31917/2022) e non vi è motivo per discostarsene.
Sul secondo motivo, si tratta di un'eccezione relativa all'ente creditore, ferma l'inammissibilità del motivo, posto che attengono agli atti presupposti delle cartelle esattoriale che, ritualmente notificate, non sono state tempestivamente impugnate.
Sul terzo motivo, questa Corte ritiene che la consulenza tecnica non sia necessaria ai fini del decidere che può essere assunto in forza delle prove già dedotte nel giudizio di primo grado. Inoltre, il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria è stato implicitamente rigettato avendo la Commissione
Tributaria Provinciale deciso sulla base dei documenti prodotti e sul loro contenuto. Nessuna perizia si rende necessaria per la valutazione degli interessi che sono stati applicati secondo la normativa previgente.
Peraltro, il contribuente, non offre un elemento che possa ritenersi sufficiente per avere un dubbio sull'errata quantificazione degli interessi.
Sul quarto motivo, questa Corte evidenzia come i documenti presentati siano sufficienti a dimostrare la notifica degli atti presupposti con piena interruzione del termine di prescrizione, nonché la correttezza dell'iter notificatorio.
Peraltro, i documenti prodotti sono atti pubblici in quanto afferenti a giudizi definitivi.
Inoltre, il contribuente non ha contestato in alcun modo la produzione documentale depositata, né effettuando un disconoscimento né tantomeno iscrivendo a ruolo una querela di falso.
Sul quinto motivo, infondato è il motivo sull'asserita illegittimità dell'avviso di intimazione in quanto smentito dalla lettera della norma.
Per quanto riguarda il sesto ed il settimo motivo che possono trattarsi insieme questa Corte evidenzia che la contestazione è inammissibile non avendo fornito il contribuente una contestazione specifica ed una diversa interpretazione e/o calcolo.
Con riferimento all'eccezione di compensazione non ricorono le condizioni previste dal DPR 602/73, unica normativa applicabile, e deve pertanto essere rigettata, anche in ragione della sua assoluta genericità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado della Lombardia rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00.=, oltre accessori di legge.
Milano, 3 maggio 2024
Il Presidente estensore
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