CGT2
Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 2410/2026
Depositata il 27/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4720/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Indicata Nascita A Modena Solo Per Compilazione Modulo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16986/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239006367985000 TASSE AUTO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 738/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4720/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 16986/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso l'intimazione di pagamento n. 07120180080480390000 per tasse automobilistiche relative all'anno 2016, contestando la mancata notifica della cartella esattoriale e, in via subordinata, il decorso dei termini di prescrizione del credito.
2.- Il Giudice di primo ha respinto il ricorso ritenendo regolare la notifica della cartella e non maturato il termine di prescrizione.
3.- Ha proposto appello la sig.ra Ricorrente_1 contestando l'interpretazione della validità della notifica e l'applicazione delle disposizioni di sospensione dei termini introdotte per l'emergenza Covid-19.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando le argomentazioni dell'appellante e difendendo la validità della notificazione e la legittimità del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella di pagamento n. 07120180080480390000.
La censura è meritevole di accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che la notificazione della cartella è stata eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, sul presupposto dell'asserita irreperibilità assoluta della contribuente.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge che, alla data della notifica, la contribuente aveva già trasferito la propria residenza all'interno dello stesso Comune di Napoli.
In tali ipotesi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il notificatore è tenuto a svolgere preventive ricerche idonee ad accertare se il trasferimento si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune, dovendo in tal caso procedere alla notifica presso la nuova residenza.
Nel caso di specie, dalla relata di notifica non risulta l'effettuazione di tali ricerche né l'indicazione delle ragioni che giustifichino il ricorso alla procedura prevista per l'irreperibilità assoluta. Ne consegue che la notificazione della cartella deve ritenersi nulla, in quanto eseguita in difetto dei presupposti di legge.
L'invalidità della notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale, ossia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado che liquida in euro 200,00 per il primo grado euro 250,00 per il secondo grado con attribuzione.
Depositata il 27/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4720/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Indicata Nascita A Modena Solo Per Compilazione Modulo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16986/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239006367985000 TASSE AUTO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 738/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4720/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 16986/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso l'intimazione di pagamento n. 07120180080480390000 per tasse automobilistiche relative all'anno 2016, contestando la mancata notifica della cartella esattoriale e, in via subordinata, il decorso dei termini di prescrizione del credito.
2.- Il Giudice di primo ha respinto il ricorso ritenendo regolare la notifica della cartella e non maturato il termine di prescrizione.
3.- Ha proposto appello la sig.ra Ricorrente_1 contestando l'interpretazione della validità della notifica e l'applicazione delle disposizioni di sospensione dei termini introdotte per l'emergenza Covid-19.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando le argomentazioni dell'appellante e difendendo la validità della notificazione e la legittimità del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella di pagamento n. 07120180080480390000.
La censura è meritevole di accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che la notificazione della cartella è stata eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, sul presupposto dell'asserita irreperibilità assoluta della contribuente.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge che, alla data della notifica, la contribuente aveva già trasferito la propria residenza all'interno dello stesso Comune di Napoli.
In tali ipotesi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il notificatore è tenuto a svolgere preventive ricerche idonee ad accertare se il trasferimento si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune, dovendo in tal caso procedere alla notifica presso la nuova residenza.
Nel caso di specie, dalla relata di notifica non risulta l'effettuazione di tali ricerche né l'indicazione delle ragioni che giustifichino il ricorso alla procedura prevista per l'irreperibilità assoluta. Ne consegue che la notificazione della cartella deve ritenersi nulla, in quanto eseguita in difetto dei presupposti di legge.
L'invalidità della notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale, ossia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado che liquida in euro 200,00 per il primo grado euro 250,00 per il secondo grado con attribuzione.