Sentenza 25 marzo 2021
Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 1239/2021
Depositato il 25/03/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Regionale di Lombardia riunita in udienza il 01/02/2021 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente, Relatore FERRERO DR ROBERTO, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 01/02/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4942/2018 depositato il 27/11/2018.
proposto da
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO
elettivamente domiciliato presso LARGO BELOTTI, 3 24121 BERGAMO BG
contro
Resistente_1 S.R.L.
Difeso da
Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2018 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BERGAMO
Atti impositivi:
- A.DI RECUPERO n. TN2CR0200009/2017 2015 IVA-ALTRO
- A.DI RECUPERO n. TN2CR0200009/2017 2014 IVA-ALTRO
Trattasi di sentenza digitalizzata in PDF, il cui contenuto è stato estratto da documento originale analogico e adattato al formato attualmente in uso per le sentenze digitali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-— —_ —T La società Resistente_1 s.r.l. ha proposto distinti ricorsi avverso
———_ due atti di recupero, emessi dall' Agenzia delle Entrate Ufficio di Bergamo,
_ _ con riferimento alle annualità 2013 e 2014. L'Ufficio in particolare ha contestato la richiesta di un credito IVA con apposizione del visto di
—— congruità da parte di un professionista il quale, pur essendo iscritto all'albo, dei dottori commercialisti, non era abilitato ad apporre il prescritto visto dil congruità; alla società ricorrente veniva pertanto comminata la sanzione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, oltre interessi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973. La Commissione tributaria provinciale di Bergamo sez. 2%, con sentenza n. 190 depositata in data 16 aprile 2018, ha accolto i suddetti ricorsi riuniti per connessione oggettiva, compensando tra le parti le spese di giudizio. I giudici di I grado hanno evidenziato che nel caso in esame non vi è la. presenza di imposte o maggiori imposte riscontrate a carico della società ricorrente, per cui non sono dovuti interessi. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 inoltre la sanzione è prevista solo in caso di ritardati od omessi. l versamenti diretti, non avvenuti nella fattispecie oggetto del presente, giudizio.
. Propone appello l'Ufficio, in sintesi per i motivi indicati di seguito: _- Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997 ei indebita richiesta del pagamento di interessi in assenza di un debito. relativo all'imposta (capitale) con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art.20 D.P.R. 602/1973 - Diversamente da quanto affermano i Giudici di I grado è stata sanzionata la violazione dell'art.10, _
Ì comma lett. a), numero 7 D.L.78/2009 con la sanzione del 30% prevista
———_ -- - — —- _ - —t — - dal comma 1 dell'art.13 D.Lgs.471/1997. La nozione di crediti indebitamente compensati di cui all'art.1, co.421,
— i - 2 — — L.311/2004 è stata ampliata per effetto di successive modifiche normative, andando a comprendere non soltanto i crediti inesistenti, “ma anche i crediti compensati in violazione dell'art.10 D.L.78/2009 che, al: comma 1 lett. a), numero 7 D.L.78/2009 prevede che: ”i contribuenti chel intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul p valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35,:
] comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ;
Trattasi di sentenza digitalizzata in PDF, il cui contenuto è stato estratto da documento originale analogico e adattato al formato attualmente in uso per le sentenze digitali i relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito...” (pag. si _ i dell'atto di appello). Viene richiamata inoltre dall'Ufficio la Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15.01.2010 secondo la quale lo scopo delle modifiche normative sopra richiamate è quello di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA. La predetta circolare disciplina il caso come quello oggetto del giudizio laddove'
precisa che “nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia, constatata l'esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero in misura superiore al limite di 15.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, continua ad applicarsi, la sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia quella Î
prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito L
3 indebitamente utilizzato in compensazione)”. [ Sulla presunta non punibilità del contribuente per responsabilità del professionista incaricato. Assenza di colpa — Non sussiste alcuna causa di non punibilità del contribuente e l Amministrazione finanziaria non può subire gli effetti pregiudizievoli del rapporto intercorrente tra il I
contribuente e l'intermediario che rimangono incamerati tra le parti;
ill contribuente è pertanto tenuto a vagliare il corretto operato del professionista. La società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, si È, ritualmente costituita nel presente grado di giudizio prospettando, in sintesi, le seguenti deduzioni ed eccezioni:
Giustamente la Commissione di primo grado ha accolto l'eccezione del: contribuente chiarendo la non imputabilità allo stesso, ai sensi dell'art 59, comma 1, lettera a, primo periodo D.lgs 241/97, dovendosi invece' imputare la sanzione al professionista che ha rilasciato erroneamente i visto di conformità. La sentenza di I grado merita di essere confermata in, quanto ha affermato la non imputabilità al contribuente, ai sensi dell'art 39, comma 1, lettera a, primo periodo D.lgs 241/97. La responsabilità è quindi del professionista a cui dovrebbe essere imputata la sanzione per aver rilasciato erroneamente il visto di conformità. i Erronea applicazione da parte dell'Ufficio dell'art.13 D.lgs. 471/97 e dell'art. 20 DPR n. 602/73 - La sentenza impugnata dall'agenzia ha inoltre correttamente rilevato l'erronea applicazione da parte della stessa Agenzial delle Entrate dell'art.13 D.lgs. 471/97 (sanzione 30%) ed dell'art. 20 DPR O
Trattasi di sentenza digitalizzata in PDF, il cui contenuto è stato estratto da documento originale analogico e adattato al formato attualmente in uso per le sentenze digitali n. 602/73 (interessi). L'appello dell'Ufficio non è fondato per le ragioni che verranno esposte di seguito.
2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione preliminarmente evidenzia che non è stata contestata nel caso in esame la sussistenza del credito di imposta IVA vantato dalla società, ma esclusivamente il mancato rispetto di un presupposto procedurale ovvero l'apposizione del prescritto visto di congruità da parte di un professionista abilitato. l Il Collegio è chiamato quindi a verificare se la sanzione impugnata dalla società sia stata comminata per una condotta imputabile a colpa e/o negligenza della stessa società tenendo conto che, come correttamente è stato'
ribadito nella Circolare n. 1/E/2010 richiamata all'Ufficio appellante, la ratio delle norme di cui agli artt.10, comma lett. a), numero 7 del D.L.78/2009 e dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997 è quella di contrastare “gli abusi dello. strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA”. Ciò premesso nel caso in esame la Commissione non ravvisa una condotta. colposa tale da inquadrare la fattispecie in quelle disciplinate dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 che è rubricata “Ritardati od omessi versamenti. diretti e altre violazioni in materia di compensazione”. In particolare non si ritiene corretto imputare una responsabilità alla società in assenza di una condotta omissiva colposa a fronte di un parere di i congruità del credito di imposta IVA (peraltro non contestato) che è stato, comunque apposto da un professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti, anche se formalmente non abilitato a rilasciare la predetta' attestazione. t Sussistono infine i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, atteso che gli atti impugnati hanno avuto origine comunque da una non corretta procedura amministrativa seguita dalla parte appellata, seppur non passibile di sanzione.
P.Q.M.
i La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio. Spese del grado compensate. Così deciso in Brescia il giorno lfebbraio 2021.
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