Sentenza 4 aprile 2025
Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. 152/2025
Depositato il 04/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente e Relatore
TOMASSETTI ALESSANDRO, Giudice
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 125202490010302 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520110011012383000 TARI 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2025 depositato il
28/02/2025
Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato:come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.125202490010302 10/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Viterbo con la quale gli si intimava di pagare, entro e non oltre 5 giorni dalla notifica, la somma complessiva di euro 16.427,03 portate da cinque cartelle esattoriali
( cartella n. 12520110011012383000 notificata il 07.09.2011 ed altre).
Assumeva la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti agiti.
Si è costituita l'Agenzia, assumendo l'intempestività dell'impugnazione poiché “l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e va proposta a pena di decadenza entro il termine di venti giorni”.
Ha dedotto inoltre la parziale carenza di giurisdizione della Corte Tributaria, le cartelle diverse da quella n.
12520110011012383000 essendo afferenti a debiti previdenziali, per sanzioni da violazione del C.D.S. e verso l'Ordine professionale;
ha inoltre contestato la dedotta prescrizione, producendo intimazione di pagamento notificata il 24 ottobre 2016 e preavviso di iscrizione ipotecaria notificata il 18.9.2018.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha ritenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva anzitutto la Corte la fondatezza della prima difesa dell'Agenzia, unica posizione difendibile avanti alla Giustizia Tributaria essendo quella afferente la cartella citata, emessa per la riscossione di una tariffa di smaltimento dei rifiuti (cfr. Cass. 11157/2013), per le altre la giurisdizione appartenendo all'Autorità
Giudiziaria Ordinaria.
Infondata è la tesi dell'Agenzia afferente la tardività dell'impugnazione.
Va premesso che la Corte di Cassazione, con la sentenza 6435/2025, richiamando anche la pronuncia delle S.U. n. 7822/2020, ha precisato che “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs.
31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Dovendosi qualificare l'intimazione quale atto previsto dall'art. 19 del Codice del processo tributario, non
è discutibile l'applicabilità ad esso del termine d'impugnazione previsto dall'art. 21 dello stesso codice.
Irrilevante quindi la questione della notifica dell'accertamento del tributo stante la mancata impugnazione dell'intimazione citata, rilevato che alla notifica dell'intimazione seguì la notifica del preavviso d'iscrizione ipotecaria -atto interruttivo della prescrizione- va respinto -limitatamente a quanto afferente questa giurisdizione- il ricorso.
Alla pronuncia segue la condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il contribuente alle spese in favore dell'ADER, liquidandole in euro
1.000